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Valutazione rischio rumore: come proteggere i lavoratori

Si sente, ma non si vede. Una frase che rappresenta appieno la natura intangibile del suono. Ma che ben si presta anche al tema del rischio rumore in azienda: non si vede, ma c’è o, meglio, ci può essere e si può far sentire.
Con rumore, secondo quanto indicato dall’Inail¹, s’intende un fenomeno acustico sgradito. L’esposizione prolungata nel tempo a livelli significativi di rumore in ambiente di lavoro può provocare effetti negativi sulla salute. Tra questi, il principale è la diminuzione permanente della capacità uditiva o ipoacusia da rumore, che rappresenta una delle malattie professionali più diffuse.
Eppure, rispetto ad altri fattori di rischio, il rumore viene spesso sottovalutato, poiché i suoi effetti non sono immediatamente evidenti in termini di causa-effetto. È, infatti, difficile stabilire con certezza se la perdita dell’udito (ipoacusia) sia causata dal rumore presente nell’ambiente lavorativo o da altri fattori esterni. Ecco perché l’articolo 190 del Testo unico sulla sicurezza impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio rumore all’interno della propria azienda. Obiettivo: individuare i lavoratori esposti al rischio e attuare gli opportuni interventi di prevenzione e protezione della salute. Scopriamo come avviene la valutazione del rischio rumore e i macro aspetti da conoscere.

Esposizione al rumore: cosa deve fare il datore di lavoro

La valutazione del rischio rumore confluisce all’interno del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e che mira a verificare se l’esposizione al rumore rispetta i limiti di sicurezza stabiliti dalla legge. Qualora, infatti, i valori superassero tali limiti, dovranno essere predisposte adeguate misure preventive e protettive. All’interno del DVR, il datore di lavoro deve, quindi, considerare diversi fattori, come:

  • il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
  • i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’art. 189;
  • tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti;
  • le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura;
  • l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre il normale orario di lavoro.

Nel processo di valutazione del rischio devono essere tenuti in considerazione fattori quali le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Tale procedura deve essere svolta con cadenza almeno quadriennale ed essere aggiornata ogni qualvolta vi siano cambiamenti significativi nei processi operativi o vengano introdotte nuove macchine modificando i livelli di rumorosità nei luoghi di lavoro.

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Come si effettua la valutazione del rischio rumore

La valutazione del rischio del rumore è obbligatoria e riguarda tutte le aziende che, indipendentemente dal settore produttivo, abbiano almeno un lavoratore esposto a fonti di rumore.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e delle norme tecniche (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011), per effettuare la valutazione è necessario rivolgersi a un tecnico specializzato, che dovrà misurare i diversi fattori di rumore presenti sul luogo di lavoro. Come? Di norma con misurazioni fonometriche tramite appositi strumenti. Se, invece, il livello di esposizione al rumore è modesto, per esempio negli uffici, la valutazione può essere effettuata senza l’ausilio di strumenti. In questo caso, si parla di valutazione del rischio rumore senza misurazione. Anche per le attività in cui il rischio rumore sia trascurabile, il datore di lavoro deve comunque valutarlo indicandolo all’interno del DVR.

Valutazione rischio rumore e lavori in appalto

Un interrogativo diffuso riguarda le ricadute del rischio rumore sui DUVRI in relazione alle imprese in contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Il Testo unico sulla sicurezza evidenzia che il datore di lavoro committente, nel promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione con le imprese coinvolte, deve tenere conto dei rischi per i lavoratori relativamente all’esposizione al rumore. Deve, inoltre, individuare le misure di prevenzione e di protezione necessarie per ridurre al minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze. Per esempio, indicando le aree dove i lavoratori potrebbero essere esposti a rumori che superano i livelli inferiori di azione e precisando le misure di prevenzione e protezione da adottare, come l’uso di DPI uditivi.

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Valori limite di esposizione al rumore

All’interno della normativa sono identificati i livelli di azione, ossia i livelli di intensità del rumore al di sopra dei quali il datore di lavoro deve adoperarsi per ridurre il rischio. I livelli di esposizione rappresentano, invece, i valori da non superare perché, diversamente, rappresenterebbero un rischio per la salute. In relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX) e alla pressione acustica di picco (ppeak), vengono fissati:

  • valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);
  • valori superiori di azione rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);
  • valori inferiori di azione rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

Nel caso in cui l’attività lavorativa sia caratterizzata da un’alta variabilità dell’esposizione giornaliera al rischio rumore, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera con quello di esposizione settimanale. A condizione, però, che quest’ultimo non ecceda il valore limite di esposizione al rumore di 87 dB(A), e che siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e rischio rumore

Nell’ambito della prevenzione del rischio rumore, un ruolo importante è giocato dalla scelta dei giusti dispositivi di protezione individuale. In questo caso, gli otoprotettori: si tratta di dispositivi di protezione dell’udito, indispensabili per ridurre l’intensità dell’onda sonora e lo shock acustico.
La normativa prevede che, qualora siano superati gli 80 dB(A), il datore di lavoro sia tenuto a fornire otoprotettori adeguati. Al di sopra degli 85 dB(A), invece, devono essere obbligatoriamente indossati. Per la valutazione di efficacia di questi DPI occorre verificare:

  • che sia presente un sistema di controllo dell’uso e della manutenzione dei dispositivi;
  • le condizioni di indosso, le modalità, il comfort e la formazione dei lavoratori;
  • che non si siano determinati peggioramenti apprezzabili nella funzionalità uditiva dei lavoratori.

Diventa, quindi, essenziale scegliere il giusto otoprotettore: uno non vale l’altro e andare al risparmio, come troppo spesso ancora accade, non conviene. Bisogna scegliere gli otoprotettori più idonei al singolo utilizzatore, assicurando il loro corretto utilizzo e l’impiego regolare durante le situazioni di rischio.
In questo senso, da qualche tempo abbiamo avviato una partnership con Shop Sicurezza, realtà specializzata in DPI e abbigliamento da lavoro. Le aziende e i professionisti possono provare i DPI prima dell’acquisto ed essere guidati da professionisti esperti e aggiornati per la scelta della migliore soluzione.

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NOTE

¹ Per approfondire: Conoscere il rischio rumore. Agenti fisici. Rumore, Inail

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