Con l’avvio anche in Italia della campagna vaccinale contro il virus SARS-CoV2 è nell’interesse delle aziende capire le implicazioni tra vaccino Covid e privacy dei lavoratori. Il datore di lavoro può, in determinate circostanze, ottenere informazioni riguardo la vaccinazione del personale da utilizzare per regolare l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni? In questo articolo risponderemo a questa ed altre domande relative alla gestione dei dati personali attraverso le indicazioni sull’argomento fornite dal Garante per la privacy.
I dati vaccinali sono dati di natura sensibile attenendo allo stato sanitario dei soggetti. Come evidenziato dal Garante, il datore di lavoro non può chiedere ai dipendenti informazioni riguardo il loro stato vaccinale, né documenti comprovanti l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Il divieto resta anche in presenza di consenso espresso, ai sensi degli artt. 7 e 9 e del Considerando 43 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Secondo il d. lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) solo il medico competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Tra questi, nel caso, vi possono essere informazioni sulla vaccinazione contro il virus SARS-CoV2. Il medico competente può fornire al datore di lavoro i soli giudizi di idoneità relativi ai lavoratori e le relative prescrizioni e/o limitazioni.
Sulla questione vaccino Covid e privacy si resta in attesa di un intervento del legislatore nazionale. Questi dovrà valutare se, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, la vaccinazione anti Covid-19 sia requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni.
Al momento, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste dall’art. 279 nell’ambito del Titolo X del D. Lgs. n. 81/2008, da attuarsi sempre su parere del medico competente. Tra queste figurano:
Non c’è solo la questione relativa al vaccino Covid e privacy. Parlando di trattamento di dati nel contesto lavorativo in questa fase di convivenza con la pandemia, va ricordato che:
Come detto, i dati personali relativi alle specifiche patologie di cui sono affetti i lavoratori possano essere trattati solo dal personale sanitario qualificato. Tuttavia, in alcuni casi (ad esempio quando informato dal dipendente interessato o dalle autorità sanitarie), il datore di lavoro può venire a conoscenza dell’identità del dipendente che è o è stato affetto da Covid-19. Analogamente può venire a conoscenza dell’avvenuta negativizzazione del tampone oro/nasofaringeo per riammettere sul luogo di lavoro dipendenti già risultati positivi al Covid-19.
In sintesi, il datore di lavoro può trattare i dati relativi ai sintomi o alla positività al Covid-19 del lavoratore solo nei casi normativamente previsti. Ovvero per finalità di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro o per adempiere agli obblighi di collaborazione con gli operatori di sanità pubblica.
Anche la rilevazione della temperatura corporea, quando associata all’identità del soggetto interessato, costituisce una forma di trattamento di dati personali. Quando si tratta di ammettere dipendenti, visitatori, clienti e fornitori agli ambienti lavorativi, è necessario rilevare la loro temperatura corporea con un termoscanner. Per questioni di privacy, non è ammessa la registrazione del dato rilevato. Tuttavia, qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia di temperatura stabilita dalla legge, ovvero 37,5°.
Siamo a disposizione per offrirvi tutta la consulenza necessaria dal punto di vista della tutela dei dati e della privacy anche in relazione all’attuale emergenza sanitaria. Per qualsiasi informazione, contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza.
Abbiamo visto all’inizio come affrontare la questione vaccino Covid e privacy in Italia alla luce delle normative attualmente vigenti. A titolo informativo vediamo cosa prevede invece la norma negli altri Paesi.
FRANCIA | GERMANIA | RUSSIA | REGNO UNITO | USA | |
L’azienda può imporre l’obbligo di vaccinazione? | No, il datore di lavoro non può imporre il vaccino | No, in quanto non obbligatorio per legge e interferisce con il diritto del singolo all’integrità fisica | Se previsto da norme regionali (come in effetti avviene) | No, ma potrebbe farlo se dimostra che è la soluzione praticabile più ragionevole per ridurre il rischio | Sì, se la non vaccinazione costituisce un pericolo diretto per gli altri lavoratori |
L'azienda può imporre l’obbligo di test anti Covid? | Solo su base volontaria | Sì, per proteggere la salute dei dipendenti. Chi non accetta può essere lasciato a casa senza stipendio o licenziato | Se previsto da norme regionali (come in effetti avviene) | Può incoraggiare a farlo, ma non può insistere nel farsi comunicare il risultato | Sì, la normativa consente di effettuare test medici correlati alle necessità dell’attività da svolgere |
Si può chiedere ai dipendenti se sono vaccinati? | No | In linea generale no, ma in determinate situazioni può essere la legge a richiedere che l’azienda verifichi se il dipendente è vaccinato | Solo su consenso del lavoratore o nei casi previsti dalle norme | Può chiedere, ma essi non sono obbligati a rispondere | Non ci sono indicazioni specifiche |
È previsto il licenziamento in caso di mancata vaccinazione? | No, finché il vaccino non sarà obbligatorio per legge | Si può sospendere e poi licenziare il dipendente, se questi non può essere impiegato utilmente | No. Può essere sospeso il lavoratore che non si è vaccinato seppur obbligato a farlo per legge | No, ma in alcuni settori si potrebbero prevedere sanzioni disciplinari | Sì, se non può essere impiegato in altro modo |
Fonte: Ius Laboris