Il 31 dicembre 2022 segna il capolinea per tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle nuove regole europee sul rischio chimico. Come abbiamo visto in un precedente articolo, il 18 giugno 2020 è stato pubblicato il regolamento della Commissione Ue n.878/2020¹ che ha modificato l’allegato II al Reach. Composizioni e informazioni sugli ingredienti, proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche e proprietà ecologiche: questi sono gli ambiti in cui da gennaio vi saranno delle modifiche per le SDS.
Iniziamo subito dando uno sguardo alle novità che interesseranno le SDS e alle coordinate temporali. Il regolamento europeo introduce:
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 16 luglio 2020. Dal gennaio 2021 si è iniziato ad applicarlo. Il 31 dicembre di quest’anno rappresenta il termine ultimo per poter fornire SDS non conformi alle nuove regole. Dopodiché, al termine del regime transitorio, s’incorrerà in sanzioni se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.
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Questa novità importante in materia di SDS ci dà modo di fare un veloce riepilogo, sempre prezioso, sul tema schede di sicurezza. In particolare, quali sono i criteri che definiscono l’obbligatorietà della fornitura di una SDS? A dare queste informazioni è il documento contenente gli orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza² elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con riferimento all’Allegato II del regolamento REACH. Nello specifico, è obbligatorio fornire una SDS quando una sostanza:
Il paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento REACH specifica, inoltre, che la SDS deve essere fornita su richiesta qualora una miscela contenga almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o per l’ambiente. Analogo discorso per sostanze cancerogene o tossiche e per le quali la normativa comunitaria fissi dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
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L’aggiornamento continuo di una SDS non è un mero atto formale: si tratta di un passaggio molto importante. Esistono delle precise circostanze per cui le schede di dati di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori. Nel dettaglio:
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Sono 16 le informazioni (punti) che una SDS deve contenere. La prima è l’identificazione della sostanza e della società che l’ha prodotta. Vi sono poi la classificazione del pericolo, la composizione e le informazioni sugli ingredienti della miscela. Vengono indicate pure le misure di pronto soccorso in caso ci sia un’esposizione accidentale alla sostanza chimica. Ancora, le misure da prendere qualora un incendio coinvolga quella determinata sostanza e/o vi sia una fuoriuscita o dispersione della miscela per ridurre gli effetti avversi. Sono riportate, inoltre, informazioni che riguardano, tra gli altri:
Oltre a questi punti, la SDS riporta anche considerazioni sullo smaltimento della sostanza, su come essa deve essere trasportata e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.
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NOTE
¹ Per approfondire: Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione
² ECHA, Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza
³ Scopri di più nella Candidate List aggiornata
Novità in materia di valutazione del rischio. In particolare, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Europea la direttiva (UE) 2022/431¹ che rimette ulteriormente mano alla 2004/37/CE. L’atto normativo modifica alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose come piombo e nichel. Vengono, inoltre, introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione nel campo d’applicazione della direttiva. Facciamo il punto sulle principali indicazioni e novità introdotte.
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Una delle novità sta già nel titolo della direttiva (UE) 2022/431. Accanto agli agenti cancerogeni e mutageni, vengono infatti introdotte le sostanze tossiche per la riproduzione. Si tratta di composti o miscele che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questi agenti sono ritenuti responsabili di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne. Viene fatta una distinzione tra:
Proseguendo nell’analisi delle novità, tra gli agenti chimici sottoposti a modifica dalla nuova direttiva (UE) 2022/431 troviamo il benzene. Parallelamente, vengono aggiunte diverse sostanze tossiche per la riproduzione, ponendo, dove presente, un valore limite di esposizione. Tra queste: composti del nichel, mercurio, bisfenolo A e monossido di carbonio.
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La direttiva (UE) 2022/431 è in vigore dallo scorso 5 aprile. Gli Stati membri, tra cui l’Italia, hanno due anni di tempo, fino al 5 aprile 2024, per recepire l’atto normativo. Da questo punto di vista, è opportuna una considerazione. Nel panorama normativo italiano, infatti, la valutazione del rischio per lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione ricade nel Capo I del Titolo IX del D. Lgs. 81 del 2008. Diversamente dagli agenti cancerogeni e mutageni, che ricadono nel Capo II dello stesso Titolo IX.
A oggi non è chiaro come verrà recepita la direttiva (UE) 2022/431 nel nostro Paese. Potrebbe essere accorpata interamente nel Capo II del Titolo IX, assieme alle sostanze cancerogene e mutagene, oppure rimanere nel Capo I. Per capire quale sarà l’impatto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è necessario, dunque, attendere il recepimento nazionale, previsto, appunto, nell’arco del prossimo biennio.
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In attesa di capire come verrà recepita in Italia la nuova direttiva (UE) 2022/431, il tema offre già ora lo spunto per un approfondimento. Nello specifico, circa le azioni che aziende e datori di lavoro devono mettere in pratica.
Da questo punto di vista, va sottolineato che la logica prevenzionistica per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione segue quella già presente per gli agenti cancerogeni e mutageni. Le nuove condizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/431, per quanto tecnicamente possibile, devono includere:
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C’è dell’altro. E ci riguarda da vicino. È, infatti, necessario che i lavoratori ricevano una formazione adeguata e sufficiente. Ciò per capire se sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Al fine di fare chiarezza sull’uso e sui rischi connessi alla manipolazione di queste sostanze, è fondamentale adottare misure per aiutare dipendenti e datori di lavoro a riconoscerle.
Per valutare la gestione, consigliamo di iniziare a mappare i prodotti utilizzati in azienda. Questo al fine di individuare quelli che contengono sostanze presenti nell’allegato III della direttiva (UE) 2022/431. E attenzione alle SDS: ricordiamo, infatti, che, i nuovi limiti di esposizione devono essere riportati nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti aziendali. Ciò in virtù del Regolamento n. 878 del 2020.
NOTE
Foto di copertina: fonte Freepik
¹ Per approfondire: Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio.
È un tema delicato e trasversale. Coinvolge, infatti, tutti i settori e le categorie merceologiche. Parliamo della notifica SCIP che, dallo scorso gennaio, le aziende sono tenute a presentare all’ECHA. Da un lato si deve ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti. Dall’altro si vuole creare un database con informazioni sulle sostanze preoccupanti contenute negli articoli e negli oggetti complessi immessi nel mercato europeo. Scopriamo quali sono le aziende coinvolte e cosa bisogna fare per rispettare gli obblighi di legge.
Come già svelato, SCIP è un database che contiene informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli¹ o in oggetti complessi. L’acronimo sta per Substances of concern in articles as such or in complex objects (products). L’ECHA, l’agenzia europea per le sostanze chimiche, ha creato questa banca dati. Vi si raccolgono informazioni riguardanti l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti. Il database vuole favorire l’accesso alle informazioni da parte di operatori e consumatori. Mira, inoltre, a sostenere decisioni di acquisto consapevoli da parte del pubblico, contribuendo alla riduzione della produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose. La notifica SCIP e i dati raccolti consentono, poi, alle autorità di monitorare l’uso di sostanze che destano preoccupazione e avviare azioni adeguate.
L’obbligo di presentare una notifica SCIP riguarda tutti gli articoli immessi nel mercato UE contenenti sostanze SVHC in Candidate list in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Secondo quanto prescritto, sono tenuti a presentare una notifica SCIP:
Sono, invece, esclusi dall’obbligo i rivenditori al dettaglio, eccetto gli importatori e/o produttori, e chi fornisce articoli direttamente ed esclusivamente ai consumatori. Fatto una volta e non ci si pensa più? Non proprio. La Candidate list, infatti, è oggetto di continui aggiornamenti. Per questo motivo, è opportuno prevedere periodiche verifiche dei relativi obblighi.
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Sul fronte della notifica SCIP, i fornitori di articoli devono comunicare all’ECHA le seguenti informazioni:
Ricordiamo che, ai sensi del REACH, le informazioni da trasmettere al database SCIP devono essere nel formato IUCLID. Si tratta di un’applicazione software per registrare, archiviare, gestire e scambiare dati sulle proprietà intrinseche e pericolose delle sostanze chimiche.
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Il database SCIP contiene, dunque, informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi. È l’articolo 57 del regolamento REACH a dare una definizione di sostanza SVHC (Substances of very high concern). Rientrano in questa categoria le sostanze:
La materia può rivelarsi ostica, anche per chi è nel settore da anni. E la notifica SCIP può porre molti interrogativi. Noi di e_labo siamo al tuo fianco per supportarti. Come? Attraverso un’attenta analisi delle schede di sicurezza individuiamo i prodotti o le sostanze che contengono quanto qui indicato:
Con la conoscenza delle sostanze candidate, poi, il datore di lavoro dovrà verificare la loro concentrazione nell’articolo finito. Il cliente potrebbe aderire anche a specifici protocolli, come ZDHC. In questo caso, possiamo ricercare anche le seguenti tipologie di prodotti:
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NOTE
¹ Ai sensi dell’art. 3 par. 3 del Regolamento REACH, per “articolo” s’intende un oggetto a cui, durante la produzione, sono dati una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.
La data cerchiata in rosso sui calendari di molte aziende si avvicina. È fissata, infatti, per il 28 agosto 2021 la scadenza per presentare all’autorità competente la prima relazione tecnica per gli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera. È quanto stabilito dal D.lgs. 102/2020, entrato in vigore un anno fa. Cosa cambia per le aziende? Ne parliamo in questo articolo, riepilogando le principali date da tenere a mente per non incorrere in sanzioni amministrative e penali.
Il decreto aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo. Le modifiche riguardano le industrie che, all’interno dei loro processi produttivi, utilizzano sostanze pericolose che possono produrre emissioni in atmosfera. Le componenti sotto osservazione sono, nello specifico:
Tali sostanze – specifica il decreto – “devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio”. Inoltre, “vanno sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”.
* Il riferimento da assumere è l’indicazione contenuta nell'etichettatura del prodotto e non la sostanza in esso contenuta. È, quindi, fondamentale disporre di schede di sicurezza aggiornate e complete dei prodotti chimici in uso.
Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti devono inviare una relazione tecnica all’autorità competente. Nel dettaglio, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di riferimento in base alla sede dell’azienda. Il tutto tramite PEC a firma del legale dell’azienda. Nella relazione:
Sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
Vincoli e scadenze non sono uguali per tutti. Analizziamo i singoli casi nel dettaglio. Gli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (AUA) già esistenti al 28 agosto 2020, devono, per esempio:
Passiamo agli stabilimenti con autorizzazione in via generale (AVG) già esistenti al 28 agosto 2020. Qui, in caso di uso di sostanze da cui si originano emissioni in atmosfera, va presentata domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023.
Se, invece, la domanda di autorizzazione per un nuovo impianto, modifica o rinnovo è stata presentata dopo il 28 agosto 2020? In questo caso, entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze va presentata una domanda di autorizzazione. Ciò ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06. O, in alternativa, bisogna sostituire tali sostanze con altre non aventi le caratteristiche sopra descritte. Per i nuovi stabilimenti, infine, l’obbligo di trasmissione della relazione tecnica è ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni.
Sono molteplici, dunque, le fattispecie da considerare e gli elementi di cui tener conto. Il rischio di perdere la trebisonda c’è, specie a conclusione di un anno così complesso anche per la gestione dell’emergenza Covid-19. Non preoccuparti: i nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a far tutto al meglio. Per rispettare la legge e per evitare le sanzioni. In caso di violazione degli obblighi, sono previste, infatti, sanzioni di tipo penale e amministrativo (da 500 a 2.500 euro). Le prime per la mancata domanda di autorizzazione all'utilizzo di sostanze considerate pericolose; le seconde invece, per la mancata presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021.
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Anche se non lo sappiamo, ogni giorno ciascuno di noi potrebbe venire a contatto con sostanze pericolose per la salute. Sostanze chimiche potenzialmente dannose infatti sono ancora largamente impiegate in molti prodotti. Dalle colle alle vernici ai prodotti di pulizia, fino a fotocopiatrici e stampanti. Fra i più frequenti inquinanti interni al di sopra dei limiti ci sono: formaldeide, benzene e terpeni.
Le sostanze pericolose sono liquidi, gas o solidi che mettono a repentaglio la salute o la sicurezza dei lavoratori. I lavoratori esposti ad agenti chimici o biologici sul posto di lavoro sono milioni. Nel 2015, il 17% dei lavoratori dell’UE ha riferito di venire a contatto con sostanze chimiche per almeno un quarto del proprio tempo lavorativo. Una percentuale praticamente invariata rispetto al 2000.
Al fine di proteggere i lavoratori dalle sostanze pericolose, il primo passo è effettuare una valutazione dei rischi. Successivamente, è necessario attuare le misure volte a rimuovere o ridurre i rischi nei limiti del possibile. Infine, occorre monitorare regolarmente la situazione nonché valutare l’efficacia delle azioni intraprese. Per saperne di più, EU-OSHA mette a disposizione diversi strumenti consultabili on line.
La legislazione europea (della quale fa parte anche il regolamento REACH) relativa alla tutela dei lavoratori stabilisce una gerarchia di misure che i datori di lavoro devono intraprendere al fine di controllare il rischio rappresentato dalle sostanze pericolose per i lavoratori.
Per una serie di sostanze pericolose, l’UE e gli Stati membri hanno fissato limiti di esposizione professionale (OEL) che devono essere rispettati. Tali valori possono essere vincolanti (devono essere rispettati) o indicativi (nel senso che esplicitano l’obiettivo da raggiungere). Gli OEL sono stabiliti anche nelle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro.
Siamo a disposizione per un sopralluogo gratuito in tutte le aziende preliminare alla valutazione del rischio chimico. E in generale, per verificare l’esposione a sostanze pericolose e stabilire misure di prevenzione in linea con la normativa. Per ulteriori informazioni, contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza.
Un questionario sul rischio chimico per valutare il livello di sicurezza delle aziende. Sette domande formulate da EU-OSHA: l’agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il risultato sono consigli immediati per la risoluzione di situazioni potenzialmente rischiose. Potete compilarlo on line, ma esclusivamente in inglese. Per questo abbiamo pensato di tradurlo qui per renderne più immediato l’utilizzo.
Il questionario sul rischio chimico è stato prodotto nell’ambito della campagna EU-OSHA 2018-2019 che ha come obiettivo il miglioramento della gestione delle sostanze pericolose. Questa campagna conferma l’attenzione dell’Unione europea per le sostanze chimiche. La stessa attenzione che ha portato all’emanazione dei nuovi regolamenti REACH e CLP, di cui abbiamo già parlato su questo blog.
Qui sotto riportiamo le sette domande a risposte multiple. In base alle vostre risposte, più avanti trovate i consigli operativi di EU-OSHA. Dopo aver completato questo primo questionario sul rischio chimico semplificato, è possibile proseguire con un secondo questionario più approfondito. Questo strumento composto di oltre 36 domande (in inglese) offre un’analisi più accurata della gestione del rischio chimico.
1. Sai quali sono i rischi connessi a sostanze chimiche nel tuo luogo di lavoro? Sono documentati?
a. Conosco i rischi, ma non sono documentati
b. Conosco i rischi e sono documentati
c. No
2. Pittogrammi di pericolo: se in azienda ci sono sostanze etichettate con questi simboli, sai cosa significano?
a. Sì
b. No
3. È disponibile un elenco dei prodotti chimici in uso o conservati nella tua azienda?
a. Sì
b. No
4. Usi e comprendi le schede di sicurezza?
a. Sì
b. No
5. Nella tua azienda c’è qualche processo in cui si generano sostanze pericolose?
a. Sì
b. No
6. I lavoratori sono consapevoli dei rischi associati ai prodotti chimici? Sanno come operare in sicurezza e come proteggersi?
a. Sì, conoscono i rischi, ma le routine di sicurezza non sono conosciute o seguite
b. Sì, conoscono i rischi e le routine di sicurezza sono conosciute e seguite
c. No
7. Qualche lavoratore ha avuto problemi di salute o è stato ammalato a causa dell'esposizione a sostanze pericolose presenti o usate nella tua azienda?
a. Sì
b. No
Siamo a disposizione per fornire alle aziende la consulenza necessaria a regolarizzarsi con i nuovi regolamenti REACH e CLP. E in generale, per verificare l’adempimento di tutte le norme sul rischio chimico e progettare le misure adeguate a prevenirlo. Per ulteriori informazioni, contattaci. Ci trovate ad Arzignano, in provincia di Vicenza.
Domanda 1: se hai risposto a o c...
Quando si lavora con prodotti chimici, o se nei luoghi di lavoro avvengono contaminazioni dell'aria (polveri, fumi ecc.), è importante conoscere e documentare i rischi connessi per essere in grado di adottare le giuste misure di protezione. Questi rischi dipendono da:
Domanda 2: se hai risposto b...
I prodotti chimici pericolosi per la salute, nocivi, infiammabili o esplosivi sono contrassegnati con pittogrammi sulla confezione. Lo staff che lavora con prodotti chimici deve sapere cosa significano le etichette. Verificare che le comprendano e assicurarsi di disporre di routine per informare i nuovi impiegati.
Domanda 3: se hai risposto b...
Le aziende devono tenere un elenco dei prodotti chimici pericolosi (come quelli con un pittogramma di pericolo o un simbolo di pericolo) che utilizzano o conservano. Questo è una base per la valutazione del rischio, ma è utile anche per valutare la possibilità di eliminarne o alcuni. Ad esempio quelli sottoutilizzati o quelli che possono essere sostituiti con altri meno pericolosi.
Domanda 4: se hai risposto b…
La Scheda di dati di sicurezza (SDS) è una base importante nella valutazione dei rischi chimici. Una SDS contiene informazioni sui rischi del prodotto, su come prevenire questi rischi e su come proteggersi e se esistono regole specifiche applicabili al prodotto o alle sostanze contenute nel prodotto. Il fornitore di prodotti contrassegnati con pittogrammi di pericolo o simboli di pericolo è tenuto a fornire la SDS aggiornate e nella lingua nazionale. Le aziende che ne risultano comunque prive possono essere sanzionate con multe salate.
Domanda 5: se hai risposto a o b...
Le sostanze pericolose che contaminano l'aria del posto di lavoro possono essere generate da molti processi lavorativi. Alcuni esempi tipici sono:
Per molti di questi processi sono state sviluppate soluzioni tecniche che riducono significativamente la quantità di sostanze pericolose. Tra queste: incapsulamento del processo, scarico, scarico locale vicino alla sorgente, bagnatura, catalizzatori, cambi di processo, ecc.
Domanda 6: se hai risposto a o c...
Lavorare con sostanze chimiche pericolose comporta un alto rischio di malattie gravi, a meno che non si lavori in sicurezza. Quindi sono richiesti:
Domanda 7: se hai risposto a...
Se qualcuno inizia a sentirsi male o contrae una malattia sul posto di lavoro, è importante agire in modo che:
Per attuare misure efficaci e ridurre il rischio di disturbi e malattie, è necessario indagare ciò che contribuisce a tali disturbi e malattie. Quali prodotti chimici e sostanze sono usati e quando un modo in cui i lavoratori entrano in contatto con tali sostanze? Il metodo previsto per chiarire questi aspetti è la valutazione del rischio.