Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno, infatti, al 4 ottobre 2022. È la data in cui è prevista l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, l’atto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Novità in vista anche sul fronte della formazione antincendio: una materia che ci riguarda da vicino. Scopriamo insieme cosa cambia e quel che c’è da sapere sul tema.
Fare formazione in azienda, come noto, significa investire sulle persone per aumentare le competenze, del singolo e del gruppo di lavoro. Non fa eccezione la formazione antincendio, cui l’allegato III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021¹ fa riferimento. Il provvedimento illustra le nuove indicazioni circa i corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Vengono, inoltre, definiti tre livelli in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. A seconda di tali distinzioni, ogni corso si articolerà in maniere differente.
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Parlare di formazione antincendio ci dà l’opportunità di aprire una parentesi anche sulla questione dei corsi di aggiornamento. Il nuovo decreto, infatti, prevede l’aggiornamento almeno ogni 5 anni della formazione per gli addetti antincendio. Da questo punto di vista, coloro che hanno sostenuto l’ultimo aggiornamento prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dovranno completare la prossima formazione entro 5 anni. Se, invece, al 4 ottobre 2022 dovessero essere trascorsi più di 5 anni dall’ultimo corso, gli addetti antincendio dovranno aggiornare la propria formazione entro il 4 ottobre 2023. Oltre questa data sarà necessario ripetere l’intero coso antincendio. Mai come in questo caso, dunque, porre attenzione alle scadenze è fondamentale.
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Con il DM 02 settembre 2021, novità in vista anche per docenti e formatori, partendo dai requisiti di qualificazione. I professionisti dovranno, infatti, essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra gli altri requisiti:
In mancanza del diploma, i docenti con esperienza almeno quinquennale di formazione antincendio (minimo 400 ore anno) saranno ritenuti comunque idonei.
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Si diceva che il DM 02/09/2021 prevede diversi cambiamenti. Non solo a livello di formazione antincendio, ma anche di informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti. Nello specifico, nei primi due allegati viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza. A tal proposito, una delle principali novità riguarda la stesura del piano di emergenza. È obbligatorio per:
L’obbligo riguarda anche le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Vale a dire quelle presenti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011². Infine, all’interno del piano di emergenza dovranno essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi.
Per gli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati sarà necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Parametri che andranno riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Infine, come già previsto dal DM 10 marzo 1998, tutte le aziende con l’obbligo di predisporre il piano di emergenza dovranno effettuare una volta l’anno un’esercitazione antincendio. Su questo fronte, il decreto specifica delle azioni aggiuntive in carico al datore di lavoro. Infatti, se il numero dei lavoratori dovesse subire un incremento significativo, o qualora vengano apportate modifiche al sistema d’esodo, si dovrà predisporre un’esercitazione extra. Inoltre, sarà necessario adottare provvedimenti nel caso in cui emergano gravi carenze durante tali esercitazioni.
NOTE
¹ Per approfondire: Allegato III, decreto 2 settembre 2021
² Decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
DVR, DUVRI, POS. La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si sa, prevede la redazione di un gran numero di documenti. Tra questi, DUVRI e DVR rivestono una notevole importanza. La “matrice” è comune: entrambi, infatti, afferiscono alla valutazione dei rischi. Tuttavia, le differenze sono marcate. E al dibattito si aggiunge anche il POS. Da non intendere qui come il terminale di pagamento elettronico di recente diventato obbligatorio per commercianti e lavoratori che offrono servizi. Parliamo, piuttosto, del Piano operativo di sicurezza. Come questo si integra con gli altri due? Facciamo chiarezza.
Andiamo con ordine. Nella nostra analisi su DVR, DUVRI e POS partiamo dal DVR, acronimo di Documento di valutazione dei rischi. Ne abbiamo già parlato a più riprese. Del resto, la sua corretta redazione è una delle azioni fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sintetizzando, il DVR serve a individuare e a valutare tutti i potenziali rischi presenti in azienda che possono minacciare la sicurezza dei lavoratori.
In base a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza, il DVR deve prendere in considerazione ogni tipologia di rischio in cui i lavoratori di un’azienda possono incorrere. Viene redatto dal datore di lavoro: a firmarlo, con il DL, sono il medico competente, l’RSPP e l’RLS aziendali. Al suo interno, il Documento di valutazione dei rischi deve contenere tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e soprattutto alle misure adottate per ridurli. Tutte le aziende con almeno 1 dipendente devono elaborare un DVR: le uniche eccezioni riguardano le imprese familiari¹ e i liberi professionisti.
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DUVRI sta, invece, per Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Si tratta, anche in questo caso, di un documento obbligatorio, disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs 81/2008. Il fascicolo è finalizzato alla raccolta delle misure da adottare per evitare o ridurre, per l’appunto, i rischi da interferenze. Parliamo di tutti quei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall'intervento di una ditta esterna. Messi a confronto, DVR e DUVRI già qui differiscono. Il DUVRI non riguarda direttamente i rischi legati all'attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. Favorisce una virtuosa sinergia, piuttosto, in merito all’attuazione delle misure di sicurezza quando più aziende operano all’interno di una medesima area di lavoro. L’obbligo di redigere il DUVRI² nasce quando il datore di lavoro affida a un’impresa in appalto una o più attività all'interno del proprio luogo di lavoro³. È obbligatorio se, sommando tutti gli interventi che si faranno nell’anno, si superano i 5 uomini/giorno. Questo a meno che i lavori e i servizi in questione non comportino rischi derivanti da:
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Sintetizzando, potremmo dire che la differenza fondamentale tra DVR e DUVRI sta nella presenza o meno di una ditta esterna. Il primo è il caposaldo della sicurezza in azienda, il secondo è il faro (o uno dei fari) della sicurezza degli appalti. Uno riguarda un’azienda specifica, l’altro un’attività particolare. I due documenti presentano delle analogie: l’onere della redazione spetta, per esempio, al datore di lavoro, dell’azienda committente nel caso del DUVRI. Le principali differenze sono legate a tipologia dei rischi e modalità di aggiornamento. Nel dettaglio:
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Abbiamo visto fin qui analogie e differenze DUVRI e DVR. E il POS? Si tratta del Piano operativo di sicurezza. Regolato sempre dal D.Lgs 81/2008, va redatto prima d’iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile. La compilazione spetta al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e fa riferimento al singolo cantiere interessato. Anche il POS, dunque, come DVR e DUVRI, opera nell’ambito della valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori. Tuttavia, questo documento fa riferimento solo al singolo cantiere interessato dalle attività operative. Oltre ai dati identificativi dell’impresa esecutrice, deve contenere le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte nel cantiere da ogni figura nominata allo scopo dalla stessa impresa. Insomma, parlando di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potremmo dire: a ciascuno il suo (documento).
NOTE
¹ Per “impresa familiare” s’intende un’attività economica cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Come chiarito dal ministero del Lavoro, il DVR è obbligatorio solo nel caso in cui le parti (i familiari) abbiano dato vita a un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, etc.).
² È compito e obbligo del datore di lavoro dell’azienda committente dell’appalto redigere il DUVRI. Il Documento va allegato al contratto d’appalto o al contratto d’opera, di cui costituisce parte integrante.
³ La compilazione del DUVRI non è contemplata per servizi in appalto di natura intellettuale o per mere forniture di materiali o attrezzature.
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L’idrogeno solforato rappresenta sicuramente il maggiore fra i rischi nel contesto dell’industria conciaria. Richiede pertanto una valutazione separata ed approfondita a garanzia della salute e sicurezza dei lavoratori.
In questo post riassumiamo gli effetti sulla salute, i valori limite di esposizione e di emissione in atmosfera, le principali contromisure per bottali, locali confinati e magazzini con una check list per il controllo periodico degli impianti di aspirazione.
L’idrogeno solforato (noto anche come acido solfidrico o H2S) è un gas tossico e infiammabile. È registrato presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) con il numero EC 231-977-3 (vedi l’Infocard). Alcune sue caratteristiche lo rendono meritevole di attenzioni particolari al fine della sicurezza sul lavoro.
L’idrogeno solforato, entrando in circolo attraverso le vie aeree, causa il blocco della respirazione cellulare. Gli effetti sulla salute variano a seconda delle condizioni di esposizione. A concentrazioni elevate può portare a paralisi dei centri nervosi con immediato collasso e morte. Un’intossicazione leggera, invece, causa irritazioni, debolezza, nausea che scompaiono con l’esposizione all’aria aperta.
Riassumiamo i principali effetti osservabili a crescenti concentrazioni di H2S:
I valori limiti di esposizione professionale in Italia per l’idrogeno solforato sono contenuti nel D.M. 6 agosto 2012 del Ministero del Lavoro.
Il valore limite per l’emissione in atmosfera di idrogeno solforato, stabilito dal D.Lgs. 152/2006 (All. “I” alla Parte quinta), è di 5 mg/Nm3, con soglia di rilevanza 50g/h s.
Nell’ambiente della conceria il rischio di esposizione all’idrogeno solforato può presentarsi in diversi luoghi.
Per prevenire rischi per la salute dei lavoratori che operano con bottali in cui si sviluppa idrogeno solforato, questi ultimi devono essere dotati di un idoneo impianto di aspirazione ed abbattimento del gas. Le misure minime di sicurezza sono:
Deve esistere un programma di controllo e manutenzione dell’impianto di aspirazione su base:
Scarica la check list del Servizio di protezione e prevenzione per il controllo e manutenzione ordinaria dell’impianto di aspirazione e abbattimento dell’idrogeno solforato.
L’idrogeno solforato, essendo più pesante dell’aria, rappresenta un rischio particolarmente elevato quando si concentra in zone al di sotto del livello medio del terreno (quali fosse, canali, pozzetti) o in locali confinati (quali silos e condotte). Ecco cosa prescrive il D.Lgs 81 2008, per interventi in questi contesti:
NB: Seguire le indicazioni del D.P.R. 177 /2001 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti.
Per evitare emissioni incidentali di idrogeno solforato devono essere adottate opportune misure di sicurezza per lo stoccaggio dei prodotti chimici e la gestione delle acque reflue. Tra queste:
Per proteggere contro l’idrogeno solforato, è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati. I DPI consigliati in questo caso sono maschere a filtro antigas di tipo B (adatte a gas inorganici, fascia di colore grigio) con filtro almeno di livello 2 (utilizzabile fino a concentrazioni di 5000 ppm). Per concentrazioni di H2S inferiori a 300 ppm è possibile utilizzare una semimaschera. Da ricordare sempre che:
L’idrogeno solforato nell’industria conciaria rappresenta un rischio di elevata gravità (per gli effetti sulla salute) e probabilità (per la facilità di esposizione). Per questo è necessaria una valutazione scrupolosa e l’adozione di contromisure orientate alla massima prudenza. Siamo a disposizione per un sopralluogo gratuito nella vostra azienda per una valutazione preliminare. Per ulteriori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza.
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Anche quest’anno, investire in sicurezza fa risparmiare grazie ad OT24 2019. Torniamo a parlare di “Oscillazione del tasso”: la riduzione fino al 28% del premio Inail concessa alle aziende migliorano i livelli di salute e sicurezza. Il nuovo bando OT24 2019 pubblicato a fine giugno funziona come quello degli scorsi anni. La principale novità tra gli interventi ammessi riguarda la presenza, nell’ambito sistemi di gestione della sicurezza, della nuova norma UNI ISO 45001:2018 (il nuovo standard che sostituirà definitivamente OHSAS 18001:07 nel giro di tre anni).
Il modello OT24 2019, come di consueto, comprende una lista di interventi ammessi a ciascuno dei quali è associato un punteggio. Per accedere all’incentivo, un’azienda deve aver portato a termine nell’anno solare precedente interventi che assommano un totale di 100 punti. Adottare un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) è fra gli interventi che bastano da soli per raggiungere questo obiettivo.
Su questo blog abbiamo già parlato del ritorno economico degli investimenti in sicurezza dei vantaggi dell’adozione di un sistema di gestione. I principali standard ammessi da OT24 2019 sono i seguenti:
La lista di interventi ammessi da OT24 2019 assomma in tutto a 62, tra cui, per esempio, l’adozione di un piano d’emergenza o la gestione dei “mancati infortuni”. Rispetto alla passata edizione segnaliamo altre novità. La prima riguarda l’attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007 (linea di intervento A10, 40 punti). Le altre due si riferiscono alla prevenzione del rischio stradale:
In questo articolo avevamo parlato in dettaglio dei requisiti di base (regolarità contributiva e assicurativa e rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro), nonché dei criteri di riduzione del tasso medio applicato (dal 5% per aziende con oltre 200 lavoratori, al 28% per quelle con meno di 10). Il modello OT24 2019, già disponibile sul sito dell’Inail insieme alla Guida per la compilazione, deve essere restituito compilato entro il 28 febbraio 2019.
Siamo a disposizione per assistervi nell’adozione di un SGSL o per la realizzazione di altri interventi che vi permettono di raggiungere gli obiettivi di OT24 massimizzando il beneficio economico dell’incentivo. Per informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza
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I movimenti ripetitivi in ambito lavorativo rappresentano un serio fattore di rischio per la salute. Un rischio che, come tale, va valutato e prevenuto. Questo non solo per assolvere agli obblighi di legge. I disturbi che ne derivano, infatti, compromettono le funzioni motorie dei lavoratori e quindi la produttività aziendale. Ecco dunque una semplice check-list per l'autovalutazione del rischio legato ai movimenti ripetitivi.
Questa categoria di rischio, che riguarda in particolare gli arti superiori, è spesso poco considerata. Costituisce tuttavia una delle principali cause di patologie muscolo scheletriche (che per l’Inail rappresentano il 60% del totale delle malattie professionali). Di frequente inoltre disturbi legati ai movimenti ripetitivi sono al centro cause di lavoro nei confronti delle aziende. Anche la platea di lavoratori a rischio è sottovalutata. Vi rientrano infatti tutti coloro che svolgono compiti ripetitivi per almeno un’ora durante il turno di lavoro.
Le patologie più frequentemente correlate al sovraccarico biomeccanico degli arti (Sbas) dovuto ai movimenti ripetitivi sono: sindrome del tunnel carpale, tendiniti della spalla e della mano, epicondilite (gomito), periartrite scapolo-omerale (spalla). I disturbi ad esse associati sono dovuti all’affaticamento o infiammazione di muscoli e tendini. Tra essi ci sono:
Le patologie muscolo-scheletriche legate ai movimenti ripetitivi possono trasformarsi in disturbi cronici e ridurre la capacità lavorativa. È dunque nell’interesse delle aziende, oltre che un obbligo di legge, valutare questo rischio e adottare opportune contromisure. Per una prima auto-valutazione è possibile utilizzare una check list semplificata. Ne mettiamo a vostra disposizione una basata sul protocollo ISO 12295.
Scarica la check list sul rischio legato ai movimenti ripetitivi cliccando sulla miniatura qui sopra. E scopri gli altri strumenti di autovalutazione messi a disposizione da e_labo.
Qualora la prima valutazione abbia riscontrato la presenza di rischi legato ai movimenti ripetitivi è necessario procedere ad un’analisi dettagliata. Da questa si otterranno le informazioni necessarie per individuare le opportune misure preventive. Queste vanno ad agire su tre livelli:
Siamo a disposizione per un sopralluogo gratuito nella vostra azienda per valutare il rischio di sovraccarico biomeccanico dovuto a movimenti ripetitivi (e non solo). I nostri esperti possono suggerirvi il metodo più opportuno per l'analisi e le misure di prevenzione più adeguate. Per ulteriori informazioni, contattaci.