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Manca poco al 21 maggio. È la data entro la quale va presentato il Mud 2022. Un appuntamento da segnare in calendario. Peraltro, con il D.P.C.M. 17 dicembre 2021¹, il Modello unico di dichiarazione ambientale, è stato nuovamente modificato. Ecco allora tutto quel che c’è da sapere sul Mud 2022: scadenza, novità e modalità di compilazione della dichiarazione riferita ai dati 2021.

Mud 2022: scadenza e come presentarlo

Come anticipato in apertura, il Mud 2022 va presentato entro il 21 maggio 2022. Perché proprio entro questa data? Il motivo sta nella data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 21 gennaio, con il termine ultimo fissato dopo 120 giorni dalla stessa.
Il modello unico di dichiarazione ambientale deve essere inviato online da tutti i soggetti obbligati tramite il sito MudTelematico. I produttori di rifiuti che devono dichiarare fino a un massimo di 7 rifiuti possono scegliere di presentare la comunicazione semplificata in modalità PDF. Questa dev’essere inviata tramite PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.

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Cos’è il Mud

Prima di concentrarci sulle novità del Mud 2022, un piccolo riepilogo. Il Mud, acronimo di Modello unico di dichiarazione ambientale, è una comunicazione annuale che enti ed imprese devono presentare. Questa serve a indicare la quantità e la tipologia di rifiuti prodotti o gestiti nel corso dell’anno precedente. La dichiarazione Mud va compilata sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Unica eccezione è la scheda Materiali, sulla quale dove devono essere riportati i quantitativi prodotti dei singoli materiali rientranti nella definizione di "end of waste" o di materiali secondari. Nello specifico, il Mud si articola in 6 comunicazioni, che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello. Ovvero:

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Fonte: Freepik

Chi ha l’obbligo di presentare la comunicazione rifiuti?

La presentazione della maggior parte delle comunicazioni spetta a specifici enti di riferimento. Discorso diverso per la comunicazione rifiuti. Secondo l’allegato 1 al D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, sono obbligati a presentare la comunicazione rifiuti del Mud 2022:

Occhio alle multe: sono previste sanzioni da 26€ a 160€ per una comunicazione inviata entro il 60° giorno dalla scadenza del termine stabilito. Si sale, da 2.000€  a 10.000€, in caso di comunicazione non effettuata o fatta in modo incompleto o inesatto.

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Mud 2022: cambiano le schede

Le principali modifiche al Mud 2022 riguardano principalmente due schede. Nello specifico, nella sezione anagrafica viene inserita una nuova scheda denominata Riciclaggio. Questa deve essere compilata solamente da alcuni soggetti. Ovvero coloro che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio. Oppure su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana. Questi possono produrre materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero.
L’altra novità riguarda la scheda CG – Costi di gestione della Comunicazione Rifiuti Urbani, oggetto di revisione. Ciò per garantire una maggiore facilità nella compilazione. In particolare, è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e valori negativi ad alcune voci. In caso di dubbi, si può consultare la sezione dedicata al Mud sul sito delle Camere di Commercio.

Le altre novità

Le novità nel Mud 2022 non si limitano, però, solo alle schede. Per esempio, sono stati inseriti nuovi soggetti nell’elenco di quelli tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani. Nello specifico, coloro che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche. Questi sono chiamati a compilare alcune parti della Comunicazione. In particolare il "modulo RT- non Pub allegato alla scheda RU.
Nel Mud 2022 sono state apportate, inoltre, integrazioni alle istruzioni. Focus, in particolare, sulle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani.

NOTE

¹ Per approfondire: Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021, Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2022.

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L’Italia si adegua alla normativa europea in materia di rifiuti. Con il Decreto Legislativo n. 116/2020 in vigore dal 26 settembre 2020 sono state, infatti, istituite nuove disposizioni che danno attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Inoltre, apporta modifiche ed integrazioni alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
In questo articolo vedremo le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 in materia di deposito temporaneo e rifiuti pericolosi.

Le principali novità

Tra le varie cose, le modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto si occupano dei seguenti argomenti:

Novità sul deposito temporaneo

Secondo il nuovo decreto si definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis, ovvero prima del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento. In precedenza la norma non parlava di raccolta, ma di trattamento.

Il deposito temporaneo di rifiuti può avvenire nel rispetto di alcune condizioni:

Deroghe al deposito di rifiuti prodotti da terzi

Il deposito temporaneo prima della raccolta, infine, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il Decreto introduce due deroghe all’obbligo dell’autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi. 

Rifiuti pericolosi

Il Decreto Legislativo n. 116/2020 classifica un rifiuto come pericoloso quando esso è contrassegnati da un asterisco nell'elenco di rifiuti. Questo a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, questi vengono raggruppati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene applicata, oltre a una sanzione penale, una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (prima era da 15.500 a 93.000 euro).

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