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Non esiste sicurezza senza formazione, soprattutto quando si parla di lavoro. Prevenzione è la parola d’ordine. Il rischio d’infortuni sul lavoro non potrà mai essere portato allo zero. Tuttavia, una formazione continua e aggiornata consente di ridurre al minimo questo rischio. In tal senso, l’esperienza ci insegna che la cultura della prevenzione e, appunto, un’adeguata formazione fanno la differenza. A tal proposito, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro afferma che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. I corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro offrono ai dipendenti quelle conoscenze e abilità necessarie per prevenire incidenti e infortuni. Garantiscono, inoltre, che l’azienda rispetta le leggi sulla sicurezza sul lavoro. Insomma, mai come in questo caso, obbligo fa rima con opportunità.

Formazione generale e specifica

I corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro si dividono in due moduli. Il primo è più generico e dura 4 ore. Propone una formazione generale sulla normativa di riferimento, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. Prevede anche approfondimenti sull’organizzazione della prevenzione aziendale e su diritti, doveri (e sanzioni) per i vari soggetti coinvolti.
Il secondo modulo è più specifico e la sua durata varia dalle 4 alle 12 ore. Questo in relazione al rischio dell’attività lavorativa (basso, medio, alto), basata sul codice ATECO¹, e sulla mansione del lavoratore. I due moduli sono fruibili in parte anche in modalità e-learning: in particolare, la formazione generale e quella specifica a rischio basso.

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I corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro

La formazione generale e quella specifica costituiscono le fondamenta su cui poi va costruita la “casa della formazione”. Andranno, cioè, aggiunti i corsi specifici previsti da norme e accordi. È il caso, per esempio, della formazione obbligatoria per gli addetti ai lavori elettrici, per la gestione e preparazione del trasporto su strada di merci pericolose o, ancora, per chi opera in spazi confinati. Vediamo, a questo punto, quali sono i corsi sulla sicurezza obbligatori.

Primo soccorso

Come previsto dal D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è tenuto a designare una o più figure che ricoprano il ruolo di addetti al primo soccorso. Il corso fornisce le competenze di base sulle modalità per l’attivazione del sistema di soccorso e l’attuazione delle manovre di primo soccorso. Si divide in 3 moduli, di durata e approfondimento differente in base al gruppo aziendale di appartenenza: Modulo A 16 ore, Modulo B e C 12 ore. Per tutti i livelli, l’aggiornamento deve essere fatto ogni 3 anni.

Prevenzione incendi

I corsi antincendio sono obbligatori per tutte quelle attività con almeno un dipendente o collaboratore. Il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I contenuti della formazione e la relativa durata dei corsi differiscono a seconda del livello di rischio: 4 ore per il livello 1 (rischio basso), 8 per il livello 2 (rischio medio), 16 per il livello 3 (rischio alto). Per tutti, l’aggiornamento è quinquennale, in attuazione del DM 2 settembre 2021.

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Corsi sicurezza obbligatori per RSPP e RLS

La sicurezza in azienda prende forma e viene garantita da apposite figure chiave. Due di queste sono il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Anche loro, per la delicata natura del ruolo e per le importanti responsabilità, sono tenuti a una formazione obbligatoria.

Corso Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è colui che, attraverso le opportune conoscenze, garantisce la sicurezza sul luogo di lavoro. Questo incarico può essere ricoperto dal datore di lavoro o da una figura, interna o esterna, da lui nominata. Il corso di formazione obbligatorio ha una durata per il datore di lavoro tra le 16 e le 48 ore, in base al livello di rischio presente in azienda. Per una figura interna o esterna il corso RSPP si sviluppa nel modulo A-B-C che può essere superiore alle 100 ore. Va rinnovato ogni 5 anni.

Corso Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quel che concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Servono conoscenze specifiche per sviluppare e affinare quelle abilità diagnostiche decisionali e relazionali/comunicative necessarie per un’ottimale gestione del ruolo. Ecco spiegato perché il corso dura 32 ore e ha validità solo annuale.
Il RLS non vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza: questo è, invece, il compito del Preposto, la cui formazione è resa obbligatoria dal decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale) coordinato con la legge di conversione n. 215/2021.

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Quando deve avvenire la formazione obbligatoria di sicurezza?

La formazione obbligatoria dei lavoratori deve essere erogata in momenti specifici. Il primo è all’inizio del rapporto di lavoro. Il nuovo dipendente deve compiere la formazione base di sicurezza sul lavoro (generale+specifica) entro i 60 giorni successivi all’assunzione. Una nuova informazione, formazione e addestramento dovranno essere eseguiti in caso di cambio mansione o reparto. Va, inoltre, prevista una formazione qualora si registri l’arrivo di nuove macchine, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose. La formazione obbligatoria deve sempre avvenire nel corso dell’orario lavorativo. Compito del datore di lavoro è organizzare questi corsi e garantire la partecipazione dei dipendenti.

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Il corso non viene garantito? Occhio alle sanzioni

L’articolo 55 del D.Lgs 81/08 stabilisce quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa in merito alla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.

Ancora, se al RLS non viene consentito di partecipare alla formazione obbligatoria, le sanzioni prevedono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda variabile tra i 2.740 € e i 7mila euro.

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NOTE:

¹ Per saperne di più: Classificazione delle attività economiche ATECO

A ben vedere, è come un puzzle. Tanti pezzi di varie forme da combinare correttamente per formare un’immagine: quella della prevenzione. In effetti, parlando di sicurezza sul lavoro, vi sono normative da conoscere, buone prassi da adottare, valutazioni da fare costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Una prerogativa imprescindibile per ogni azienda per ridurre il più possibile rischi e pericoli.

Sicurezza sul lavoro: normative di riferimento

Nel corso degli anni abbiamo assistito a parecchie evoluzioni in ambito sicurezza sul lavoro. Le normative, a seconda delle esigenze emerse di volta in volta, si sono gradualmente perfezionate, arrivando fino al D.lgs del 9 aprile 2008, n° 81. Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, con i suoi 306 articoli e più di 50 allegati, ha assorbito tutte le normative precedenti. Si tratta di un complesso di norme, redatte dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volte a disciplinare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Tra le principali misure di controllo e gestione, al suo interno, troviamo:

Un insieme di misure che hanno come obiettivo la riduzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Tali obblighi normativi  coinvolgono le aziende di tutti i settori e si applicano a tutti i soggetti presenti in azienda.

LEGGI ANCHE: D.Lgs 81 aggiornato: tra novità e sanzioni aggiuntive

Misure di prevenzione sul lavoro

Una delle misure di sicurezza e prevenzione più importanti presenti nel Testo Unico, è rappresentata dalla valutazione dei rischi. Si tratta di uno tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro in grado di stimare i livelli di rischio per il lavoratore.
A riguardo, uno degli obblighi previsti dall’intervento legislativo è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui ci siamo occupati più volte. A seguito della verifica e del check-up dell’azienda, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione che ha l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, probabili situazioni pericolose. Il DVR è un documento obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o collaboratore, qualunque sia il settore di appartenenza. La responsabilità di redigere il DVR è assegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà indicare i criteri adottati per stabilire le misure di protezione e prevenzione implementate. Si tratta di una particolare documentazione che deve essere redatta non appena si costituisce una nuova azienda. Inoltre, in caso di rilevanti modifiche all’organizzazione o al processo lavorativo, devono essere ripetute la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del DVR.

LEGGI ANCHE: DVR: Come e quando valutare il rischio

Sicurezza sul lavoro: adempimenti per il datore di lavoro

Abbiamo detto che, quando parliamo di sicurezza sul lavoro, normative, adempimenti e buone prassi sono come i tasselli di un grande puzzle. La sicurezza sul lavoro è anche un grande gioco di squadra. Figure diverse, con responsabilità differenti, ma con un unico grande obiettivo: costruire (e mantenere nel tempo) la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro è ovviamente il datore di lavoro. Su di lui ricadono vari obblighi, tra cui la nomina delle principali figure per la sicurezza in azienda come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente. Non solo. Come stabilito dal D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve:

Inoltre, a seconda del ruolo e del grado di responsabilità, il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.

LEGGI ANCHE: RSPP, RLS, Preposti: ruoli e responsabilità della sicurezza  

Scadenziario adempimenti sulla sicurezza

In materia di sicurezza sul lavoro, le normative prevedono diversi adempimenti da portare a compimento entro termini ben precisi. Partendo proprio dai corsi di formazione. Questi ultimi, infatti, devono avere inizio preferibilmente prima dell’assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni dal via dell’entrata in servizio.

Se il lavoro è materia viva e in costante evoluzione, così deve esserlo anche la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ecco spiegato perché la formazione non è una tantum, ma è necessario frequentare specifici corsi di aggiornamento. Vediamo qualche esempio:

Più serrate, invece, le tempistiche per il RLS, chiamato a un aggiornamento annuale obbligatorio.

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Totalmente o parzialmente chiuso, non adatto alla permanenza di persone, ma occupabile temporaneamente per interventi lavorativi particolari. È la definizione di spazio confinato. In un precedente articolo abbiamo analizzato i principali rischi del lavoro in spazi confinati e cosa dice la legislazione in merito. Torniamo sull’argomento, allargando lo sguardo. Analizziamo, nel dettaglio, quanto sia importante censire gli spazi confinati, valutare i rischi, le misure di prevenzione e le soluzioni d’emergenza da adottare. Del resto, gli ambienti confinati sono, per loro stessa natura, luoghi di lavoro che presentano molteplici potenziali fattori di rischio. Sapere cosa fare e cosa no può, insomma, aiutare a prevenire gravi infortuni.

Valutare i rischi del lavoro in spazi confinati

Il lavoro in spazi confinati è regolamentato dal D.lgs. n. 81/2008, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza e il DPR n.171/2011¹. In particolare, gli articoli 17 e 28 del TUS impongono ai datori di lavoro di fare una precisa valutazione di tutti rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, redigendo il DVR, il documento di valutazione del rischio.
Effettuare una valutazione specifica per gli spazi confinati è un punto di partenza di fondamentale importanza. Il processo di valutazione dei rischi comprende una serie di passaggi che devono essere seguiti. Nello specifico:

Ultima, ma non per importanza, c'è la compilazione di schede specifiche per ogni spazio confinato. In esse sono indicate tutte le misure e le persone che possono lavorare al loro interno.

Il censimento degli spazi confinati e la creazione di checklist specifiche

Per eseguire un censimento completo degli spazi confinati presenti in un luogo di lavoro devono essere svolte le seguenti attività.

Viene poi posizionata una segnaletica specifica per gli spazi confinati che individui i fattori di rischio, limitando l’accesso alle sole persone autorizzate. Si redige, inoltre, una planimetria in cui siano indicati gli ambienti confinati presenti in azienda.
Per effettuare un censimento è possibile utilizzare alcune specifiche check­list che devono essere compilate dal consulente esperto che segue il processo di valutazione dei rischi. In questi documenti devono essere indicati il nome e la localizzazione dello spazio. Inoltre, bisogna verificare che il luogo preso in considerazione rispetti le caratteristiche indicate dalle OSHA 1910.146², affinché possa essere considerato uno spazio confinato. Si deve segnalare la presenza di pericoli e le attività che si svolgono al suo interno, specificando la descrizione del lavoro in spazi confinati, la frequenza, la durata e chi lo svolge.

Lavoro in spazi confinati

Procedure e prevenzione per il lavoro in spazi confinati

Abbiamo visto che, come prima cosa, il datore di lavoro deve valutare se sia possibile o meno far entrare i dipendenti in spazi confinati. Talvolta può succedere che, attraverso un’attenta pianificazione, si riesca ad evitare la necessità di svolgere mansioni all’interno di spazi confinati.

Il lavoro in spazi confinati implica l’identificazione dei pericoli presenti, la valutazione dei rischi e l’individuazione, quindi, di misure precauzionali. Per una corretta valutazione, si dovranno prendere in considerazione il tipo di attività e di ambiente di lavoro, i materiali e le attrezzature usati, l’idoneità degli addetti e le soluzioni da adottare per interventi d’emergenza. Nel caso in cui non sia possibile evitare l’ingresso nello spazio confinato è opportuno assicurarsi di disporre di adeguate procedure operative. Occorre, poi, prevedere adeguate soluzioni d’emergenza, prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, bisogna:

Tra le altre azioni da mettere in atto, la formazione si ritaglia un ruolo di primo piano. I corsi specifici fornisco le informazioni di base necessarie per affrontare i pericoli derivanti dall’ingresso in locali confinati.

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Gestione e intervento in caso di emergenza

Perché fare tutto ciò? Per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Anche perché, in caso di incidente, i lavoratori all’interno di uno spazio confinato sono esposti a un serio e immediato pericolo. In questo senso, stabilire misure efficaci per la segnalazione dell’emergenza e per lo svolgimento delle operazioni di soccorso, è decisivo. Le misure di emergenza variano a seconda del rischio. In linea generale bisogna:

Ovviamente, purtroppo, non esiste il rischio zero quando si parla di lavoro in spazi confinati. È più opportuno parlare di rischio residuo. Si tratta di quel margine di pericolo che resiste dopo aver messo in campo tutte le misure e le procedure organizzative. Con una postilla non proprio irrilevante: la cultura della prevenzione e un’adeguata formazione possono fare la differenza.

NOTE

¹ Per approfondire: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

² Occupational Safety and Health Administration, 1910.146 - Permit-required confined spaces

D.Lgs. 81/2008: è quasi una mini riforma. L’approvazione in via definitiva della conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146¹ introduce molte e sensibili novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal nuovo ruolo del preposto all’obbligo formativo del datore di lavoro. Vediamo come cambia il Testo Unico sulla sicurezza e quali sono i principali nuovi obblighi cui le aziende sono tenute ad uniformarsi.

D.Lgs. 81/2008: una piccola rivoluzione

Si mette, dunque, nuovamente mano al Testo Unico sulla sicurezza. Del resto, il lavoro è materia viva. E tale è anche la tutela della salute e della sicurezza. Ecco spiegato perché regolarmente vi sono aggiustamenti, migliorie, implementazioni delle norme. In un precedente articolo abbiamo parlato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato. Il nuovo intervento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco prima di Natale, modifica molti articoli significativi. Nello specifico, sono ben 14 gli articoli ritoccati. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la questione formazione e addestramento e il ruolo del preposto.
Si parla anche di lavoratori autonomi occasionali². Nello specifico, in caso di attività presso l’azienda di queste figure, l’azienda committente è tenuta a darne comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Come chiarito da una nota del ministero del Lavoro, il nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Consulta la nostra guida riepilogativa
sui nuovi principali adempimenti del Testo Unico sulla Sicurezza

Novità in materia di formazione e addestramento

Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato riguarda la formazione. Il nuovo art. 37 comma 7 della legge di conversione n. 215 introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, con un aggiornamento periodico. Entro il 30 Giugno 2022 tocca all’Accordo Stato-Regioni definire durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria.
Per quanto riguarda l’addestramento dei lavoratori, è obbligatorio tracciare gli interventi effettuati in un apposito registro di addestramento, anche informatizzato. L’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e sul luogo di lavoro e deve comprendere:

Le attività di formazione e l’aggiornamento periodico del preposto devono essere svolte interamente in presenza. Vanno, inoltre, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell'insorgenza di nuovi rischi.

Come cambia il ruolo del preposto

Per quanto riguarda il ruolo del preposto, sono parecchie le novità introdotte. In primis, vige l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti e provvedere alla loro formazione. Per lavori svolti in appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Entrano in vigore, poi, nuovi obblighi per il preposto. Nel dettaglio, l’Art. 19, comma 1 del TUS prevede che:

Mettiamo a disposizione il modello di individuazione e incarico del preposto e l’informativa sui nuovi compiti del preposto.

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NOTE

¹ Per approfondire: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 

² S’intendono i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile. Cioè chi si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Il preposto è una figura chiave nell'ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E come tale ha ruoli e responsabilità ben definite. Una figura diventata ancor più centrale durante l’attuale pandemia di Covid 19 che ha aumentato la necessità di controllo circa il rispetto dei protocolli aziendali anti contagio. In questo articolo vedremo insieme chi è il preposto, quali sono i suoi compiti e le sue specifiche responsabilità, nonché le responsabilità del datore di lavoro nei suoi confronti, a partire da un’adeguata formazione.

Chi è il preposto

Secondo l’ordinamento italiano, il preposto è colui che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, esercitando un potere di iniziativa funzionale a tale ruolo. È responsabile giuridicamente in caso di incidente causato da una prassi scorretta di cui egli era a conoscenza e che egli avrebbe dovuto impedire. I compiti dei preposti sono definiti dall'art. 19 del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL):

Preposti di fatto e di diritto

Ma concretamente chi è il preposto? Si tratta sempre, fondamentalmente, di una figura responsabile di sovrintendere gli altri lavoratori: un “capo”, o comunque una figura con un’autorità riconosciuta nel suo contesto di lavoro. Il preposto può essere investito ufficialmente, tramite apposita lettera d’incarico. In questo caso si parla di preposto “di diritto”. Tuttavia qualsiasi lavoratore che, in concreto, assolve lo stesso ruolo è considerato per legge un preposto “di fatto”

Attenzione al principio dell’effettività

La nomina di un preposto può portare a una condivisione della responsabilità di controllo in capo al datore di lavoro. È importante notare, tuttavia, che non basta la nomina formale da parte del datore di lavoro per fare un preposto. Secondo il principio dell’effettività, il preposto “di diritto” deve essere anche effettivamente messo nelle condizioni di poter svolgere le sue mansioni.
D’altra parte, un sovrintendente, anche senza nomina formale, è considerato a tutti gli effetti un preposto ed è soggetto alle responsabilità (e alle sanzioni) previste per legge. Per questi motivi è importante che chi è preposto - di fatto o di diritto - sia cosciente delle sue mansioni e soprattutto che abbia gli strumenti per svolgerle, a partire da una adeguata formazione.

Scopri i nostri corsi per preposti fruibili anche in modalità e-learning (blended: parte 1 in e-learning parte due in VDC o presenza, proprio perché specifica sui rischi di settore). Siamo a disposizione anche per consulenze sulle specifiche per analizzare e definire l’attività dei preposti entro uno specifico contesto aziendale. Per maggiori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

Formazione del preposto

Fin’ora abbiamo visto insieme chi è il preposto e quali sono i compiti che deve svolgere. Ma quali sono le responsabilità del datore di lavoro nei suoi confronti? Innanzitutto il datore di lavoro è responsabile di vigilare sull'operato dei preposti. Egli inoltre, secondo l’articolo 37 del TUSL, deve  assicurare al preposto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui contenuti devono comprendere:

Un corso di formazione preposti dura 8 ore, di cui 4 su temi giuridico comuni a tutti e 4 specifiche per i rischi di settore. Gli aggiornamenti (6 ore) vanno svolti ogni 5 anni e sostituiscono l’aggiornamento della formazione specifica. Da notare che un preposto di fatto, anche se non formato, risponde comunque in prima persona per inadempienza delle responsabilità previste dalla norma. Ricevere un’adeguata formazione, quindi, è anche nel suo stesso interesse. 

Sanzioni a carico del preposto

Il preposto può andare incontro a due tipi di sanzioni secondo l’articolo 56 del TUSL.

In caso di morte, lesioni personali, o malattia professionale l’autorità giudiziaria apre d’ufficio un’istruttoria di tipo penale a carico dei soggetti sospettati di inadempienza, tra cui ci può essere anche il preposto.

In ogni azienda, come previsto dal Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere presenti alcune figure il cui compito è quello di dare attuazione alle direttive di legge in materia di sicurezza sul lavoro. Ciascuna di esse è responsabile di fronte alla legge di differenti compiti organizzativi o di controllo, per assolvere correttamente i quali deve essere in possesso di competenze e informazioni. Per questo per ciascuno di loro  è prevista una formazione obbligatoria specifica.

In questo articolo, vi presentiamo queste figure:
• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
• Rappresentante lavoratori sicurezza (RLS)
Preposto

RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il suo compito è quello di organizzare e gestire tutto il sistema afferente alla  e protezione e prevenzione. Per questo deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Il ruolo di RSPP può essere svolto da una figura interna o esterna all’azienda nominata dal datore di lavoro, oppure anche da quest’ultimo (previa un’obbligatoria formazione), in determinati tipi di aziende:
• artigiane e industriali fino a 30 addetti;
• agricole e zootecniche fino a10 addetti;
• del settore pesca fino a 20 addetti;
• altre aziende fino a 200 addetti.

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un’altra figura presente in tutte le aziende. I suoi compiti sono consultivo e di controllo sull’applicazione delle misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Non ha nessun potere decisionale sulle azioni da intraprendere nonostante debba essere consultato il molte questioni "cruciali" (formazione, valutazione dei rischi). È presente alle verifiche delle autorità competenti ed è sua responsabilità segnalare loro eventuali falle nel sistema di protezione e prevenzione. Anch’egli deve ricevere un’idonea formazione al fine di avere gli strumenti necessari a ricoprire il proprio ruolo.

Preposti

Il preposto sia esso di fatto o di diritto è la figura che deve vigilare sull’attività dei lavoratori per garantire che sia svolta nel rispetto delle misure di salute e sicurezza definite dal datore di lavoro. È responsabile giuridicamente in caso di incidente causato da una prassi scorretta di cui egli era a conoscenza e che egli avrebbe dovuto impedire. Anch’egli deve ricevere un’adeguata formazione per contribuire alla prevenzione dei rischi in azienda. Il mancato assolvimento di quest’obbligo formativo espone al rischio di sanzioni.

Nell’ambito della nostra attività di formazione per lavoratori, da anni svolgiamo corsi rivolti specificamente ai diversi ruoli della sicurezza aziendale. Offriamo inoltre il servizio di RSPP esterno. Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata del nostro sito oppure contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

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Il preposto, secondo l’ordinamento italiano, è la figura che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, esercitando un potere d’iniziativa funzionale a tale ruolo. Il Testo Unico su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) definisce specifici obblighi per il preposto (che può avere anche un profilo di responsabilità penale, in caso di incidente). Prevede inoltre che egli riceva una formazione adeguata per contribuire alla prevenzione dei rischi in azienda. Il mancato assolvimento di quest’obbligo formativo espone al rischio di sanzioni.

Preposto "di fatto" e "di diritto"

Il ruolo di preposto non viene necessariamente acquisito da un lavoratore per nomina esplicita del datore di lavoro. La Cassazione ha stabilito infatti l’equiparazione tra preposto “di diritto” e “di fatto” (sentenza n. 22246 del 29 maggio 2014). Il preposto “di diritto” è colui che è stato investito a svolgere le funzioni delineate dal d.lgs. n.81/08. Un lavoratore che in concreto assolve lo stesso ruolo pur non avendo ricevuto una nomina specifica è considerato invece un preposto "di fatto”. Il preposto di fatto è soggetto agli stessi obblighi dei preposti di diritto e l’inadempienza comporta le medesime sanzioni.

Profilo di responsabilità

I preposti devono vigilare sull’attività dei lavoratori per garantire che sia svolta nel rispetto delle norme di salute e sicurezza. Il compito del preposto, in ogni caso, è quello di fare applicare le norme di legge e le misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. In caso di incidente, il preposto è responsabile giuridicamente se all’origine del sinistro si trova una prassi scorretta o inadempienza di cui egli era a conoscenza e della quale avrebbe dovuto impedire la prosecuzione nell’esercizio dei propri compiti di controllo.

Obbligo di formazione per preposti

La normativa prevede che il preposto debba ricevere, a cura del datore di lavoro, un’adeguata formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza del lavoro che affronta i seguenti argomenti:

Nell’ambito della nostra attività di formazione per lavoratori, da anni svolgiamo corsi rivolti specificamente ai preposti. Il corso per preposti, ha validità quinquennale, con la possibilità di poter essere seguito in modalità e-learning. Per maggiori informazioni visita la sezione dedicata del nostro sito oppure contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

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