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La salute e la sicurezza sul lavoro sono una questione che interessa ogni settore, professione e mansione. È una prerogativa imprescindibile che vale tanto per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi. Operando in proprio, infatti, il lavoratore autonomo deve prendersi cura in prima persona della propria salute e sicurezza, così da scongiurare eventuali infortuni e malattie professionali. In questo articolo esploriamo, allora, le facoltà e gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza.

Obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza

Parlando di lavoratori autonomi, ci si riferisce a quelle figure professionali che svolgono il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Si distinguono dalle imprese individuali, in quanto non hanno personale dipendente a carico.
Essere autonomo non significa essere esente da doveri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Questa è la conditio sine qua non per svolgere le proprie mansioni senza esporre se stessi e altri a rischi e pericoli. A tal proposito, l’articolo 21 del D. Lgs. 81/2008 individua gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza. Vale a dire:

Inoltre, nel caso si operi in un luogo di lavoro in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, il libero professionista dovrà munirsi di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità.

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Obblighi e facoltà: la sicurezza dei lavoratori autonomi

Il TUS non prevede soltanto obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza. Per gli autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile è prevista la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria. Ciò significa che, a differenza dei lavoratori dipendenti, per queste figure la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria, ma volontaria. Pertanto, qualora il lavoratore decidesse di sottoporsi a tali accertamenti sanitari, gli oneri saranno a suo carico.
Il D. Lgs. 81/2008 prevede, inoltre, che il lavoratore abbia la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifica (anche finanziata) incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Dunque, fermi restando gli obblighi previsti da speciali norme, la formazione dei lavoratori autonomi non è obbligatoria. Come, però, ribadiamo spesso, la formazione non va intesa solo come un mero rispetto della legge vigente. SI tratta, piuttosto, di un investimento e di un’opportunità. A maggior ragione, se si parla di lavoratori autonomi e di liberi professionisti.

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Il ruolo delle aziende e l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi

Per essere proattivi nella gestione della sicurezza sul lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti dovrebbero tenere in considerazione i rischi delle proprie attività e agire di conseguenza per gestirli in modo adeguato.
Di norma, in un contratto d’opera, il committente inserisce un articolo in cui declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al lavoratore autonomo. Questo nel caso in cui risultasse che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto. Facciamo un esempio. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non rientra tra gli obblighi per la sicurezza del lavoratore autonomo. Tale obbligo resta unicamente in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo, qualora decidesse di avvalersi del servizio di un lavoratore autonomo, è tenuto a fornirgli tutte le informazioni concernenti i rischi sul lavoro e a verificare l’effettiva idoneità tecnico-professionale del professionista. Il lavoratore autonomo dovrà, pertanto, esibire:

In questo modo, si potranno accertare le capacità tecniche e professionali del lavoratore autonomo che consentono di svolgere il lavoro in sicurezza.

L’autocertificazione in materia di sicurezza è l’elemento base su cui fare affidamento quando si vuole verificare l’idoneità tecnico professionale di una ditta o di un tecnico esterno cui affidare un lavoro. Ma è sufficiente? In caso di infortunio di un dipendente della ditta appaltatrice, il committente può essere coinvolto in un processo penale?

Cosa significa idoneità tecnico professionale

Per idoneità tecnico professionale s'intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Questo concetto viene definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Dev'essere richiesta ogni qualvolta un’azienda affida lavori, servizi e forniture a una ditta o a un lavoratore autonomo.

Cosa fare per rispettare le specifiche norme

L’articolo che regola i rapporti fra committente e appaltatore in materia di sicurezza è l’Art. 26 del D.lgs. 81/2008. Questo spiega che la ditta appaltatrice deve esibire al datore di lavoro:

  1. iscrizione alla camera di commercio;
  2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
  3. documento unico di regolarità contributiva;
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Con un controllo di questi documenti, l’azienda committente è in regola con la legge in materia di sicurezza. Ma questo non è sufficiente in tutti i casi.

In caso di incidente

Cosa succede se un lavoratore della ditta affidataria viene colpito da un infortunio o da malattia professionale? In questo caso il committente potrebbe essere coinvolto in un processo penale. E qualora si fosse limitato a un controllo puramente documentale dell’idoneità tecnico professionale, il suo comportamento potrebbe essere interpretato come negligente (cfr.: art. 43 Codice Penale).

Come tutelarsi?

È opportuna, perciò, una verifica dell’effettivo possesso da parte dell’appaltatore delle capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature a norma (ad esempio attrezzature per il sollevamento o a pressione) per idoneità dei lavoratori, attestati di formazione che definiscono concretamente l’effettiva idoneità tecnico professionale. Quantomeno va richiesta la documentazione di cui all’art. XVII del D.Lgs.81/2008 per valutare l’idoneità delle ditte nei cantiere temporanei o mobili.

Siamo a disposizione per eseguire la  verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici. Offriamo consulenza anche per verificare il rispetto di tutti i requisiti in tema di  salute e sicurezza sul lavoro a maggior tutela dell’azienda appaltante. Per maggiori informazioni, contattaci. Ci trovi ad Arzignao in provincia di Vicenza.

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