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Che il contagio da Coronavirus sia un rischio che deve essere attentamente considerato da tutte le aziende è cosa ormai nota e acquisita. Sono 54 mila, da febbraio, gli infortuni sul lavoro a seguito Covid-19 registrati dall’Inail. Ora il virus SARS-CoV-2 è stato ufficialmente inserito nell’elenco degli agenti biologici oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Ciò significa che, oltre ad adottare le misure di prevenzione previste per legge, ogni datore di lavoro dovrebbe verificare la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio. Questo per adeguarsi al nuovo contesto sanitario globale.

Valutazione del rischio Covid-19: le nuove norme

Sotto l’aspetto normativo, la valutazione del rischio Covid-19 consegue al DPCM 24 ottobre 2020. Questo provvedimento, tra le altre cose, ha dato infatti attuazione alla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno, la quale ha sancito l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’Elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell’uomo. (Modificando cioè l’allegato III della direttiva 2000/54/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro).

Anche l’Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro EU OSHA ha precisato nel Documento COVID-19 EU-OHCA guidance for the workplace, che le misure contro il COVID-19 dovrebbero essere incluse nella valutazione del rischio sul luogo di lavoro che copre tutti i rischi, compresi quelli causati da agenti biologici, come stabilito dalla legislazione nazionale e dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Siamo a disposizione per analizzare la specifica situazione della vostra azienda e supportarvi, se necessario, nella valutazione del rischio Covid-19 e nell'aggiornamento del DVR, o degli altri protocolli aziendali. Per ulteriori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

Chi deve eseguire la valutazione del rischio Covid-19?

L’inserimento del Coronavirus nel DVR dopo una specifica valutazione del rischio è necessaria per tutti i contesti di lavoro in cui la probabilità di esposizione al Covid-19 sia maggiore rispetto a quello della popolazione in generale.  Tale requisito può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui i lavoratori abbiano contatti con il pubblico, con clienti o fornitori o con soggetti potenzialmente infetti, oppure siano tenuti a trasferte di lavoro in paesi con un maggior rischio di esposizione al Coronavirus, ecc.

Si applica in questi caso il Titolo X del Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) relativo al rischio biologico. Secondo le prescrizioni dell’Art. 28 dello stesso decreto, inoltre, la valutazione del rischio Covid-19 ed il relativo aggiornamento del DVR vanno svolte anche nel caso che il rischio più alto rispetto alla popolazione generale riguardi non l’intera forza lavoro, ma gruppi specifici di lavoratori.

Valutazione del rischio Coronavirus e protocollo aziendale

La necessità o meno di aggiornare il DVR con specifica valutazione del rischio Covid-19, perciò è un’attività che va di pari passo (pur senza avere attinenza diretta) all’applicazione del Protocollo condiviso per il contrasto dell’epidemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro e l’adozione del relativo protocollo aziendale. Resta valida quindi l’indicazione relativa all’opportunità di rivedere e armonizzare con le ultime disposizioni anche il Protocollo aziendale anti Covid adottato nelle prime fasi dell’emergenza sanitaria.

DVR: cos’è e quando va aggiornato

Il Documento di valutazione del rischio è uno degli adempimenti fondamentale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 

Il DVR è lo strumento primario per assolvere a quest’obbligo. Realizzare correttamente il DVR è il primo passo per il datore di lavoro per sollevarsi dalle conseguenze di un incidente sul lavoro. A livello legale, ma non solo. Se un’azienda è sicura, infatti, ne beneficia anche la sua efficienza e produttività. Il documento di valutazione dei rischi non ha una scadenza. Deve, però, essere aggiornato entro 30 giorni a seguito di:

La legge richiede al datore di lavoro di non tralasciare alcuna fonte di possibile danno per i lavoratori. Tra queste il rischio biologico, rappresentato da microrganismi nocivi quali virus, ad esempio il Coronavirus, ma anche tossine o batteri come la legionella.

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