L’Italia si adegua alla normativa europea in materia di rifiuti. Con il Decreto Legislativo n. 116/2020 in vigore dal 26 settembre 2020 sono state, infatti, istituite nuove disposizioni che danno attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Inoltre, apporta modifiche ed integrazioni alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
In questo articolo vedremo le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 in materia di deposito temporaneo e rifiuti pericolosi.
Tra le varie cose, le modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto si occupano dei seguenti argomenti:
Secondo il nuovo decreto si definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis, ovvero prima del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento. In precedenza la norma non parlava di raccolta, ma di trattamento.
Il deposito temporaneo di rifiuti può avvenire nel rispetto di alcune condizioni:
Il deposito temporaneo prima della raccolta, infine, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il Decreto introduce due deroghe all’obbligo dell’autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.
Il Decreto Legislativo n. 116/2020 classifica un rifiuto come pericoloso quando esso è contrassegnati da un asterisco nell'elenco di rifiuti. Questo a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.
Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, questi vengono raggruppati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene applicata, oltre a una sanzione penale, una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (prima era da 15.500 a 93.000 euro).