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È stata pubblicata la bozza del nuovo DPCM 12 ottobre 2020 con nuove disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia di Coronavirus, nonché una nuova Circolare del Ministero della Salute. Inoltre, ha aggiornato le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. 

Dal punto di vista delle aziende, le numerose disposizioni che si sono susseguite, anche con il recente DL 125/2020, hanno portato diversi cambiamenti. (P.es: gestione dei sospetti casi di Covid-19, formazione, trasferte, ecc.). Il protocollo aziendale anti Covid-19 già adottato, quindi, dovrebbe essere riesaminato per evitare contrasti con la normativa in vigore. Siamo a disposizione per assistervi nella verifica ed aggiornamento del protocollo e per formare i lavoratori ad operare in sicurezza e nel rispetto delle norme. Per informazioni contattaci. 

DPCM 12 ottobre e mascherina

Il nuovo DPCM rende obbligatorio, su tutto il territorio nazionale, l’uso della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. (Resta, tuttavia, consigliata nel caso si sia in presenza di persone non conviventi). È, inoltre, obbligatoria, in tutti i luoghi all’aperto con l’eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Si possono utilizzare mascherine monouso, ma anche quelle lavabili (e autoprodotte), in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera. Inoltre, è confermato l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Chi è escluso dall’obbligo

Restano esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina le seguenti categorie:

Corsi di formazione: il DPCM 12 ottobre non introduce nuove proroghe 

Il nuovo DPCM 12 ottobre, come il precedente D.L. 125/2020, non ha introdotto ulteriori proroghe alla scadenza degli attestati obbligatori connessi alla formazione per lavoratori. Resta valida quindi la precedente disposizione, introdotta dal D.L. 18/2020 “Cura Italia”, in base alla quale tutti gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2020. Gli attestati in scadenza in una finestra successiva al 31 luglio dovranno invece essere aggiornati seguendo le normali procedure richieste dalla normativa di riferimento. 

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Raccomandazioni per le attività produttive e professionali

In merito alle attività produttive industriali e commerciali il DPCM 12 ottobre raccomanda il rispetto del protocollo per il contenimento del Covid-19 in vigore dal 24 maggio 2020, fatte salve le nuove misure introdotte. Per questo è opportuno che il protocollo aziendale interno già adottato sia verificato e aggiornato in modo da essere coerente con le norme attualmente in vigore.

Per quanto riguarda le attività professionali,  siano svolte anche mediante modalità di lavoro agile dal proprio domicilio o in modalità a distanza. Inoltre, consiglia di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti. Viene, inoltre, raccomandato alle aziende il rispetto di protocolli anti contagio e che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Limitazione degli spostamenti da e per l’estero

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del nuovo DPCM, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale delle persone che hanno transitato o soggiornato negli stessi Stati o territori nei quattordici giorni antecedenti. Inoltre, sono proibiti gli spostamenti verso gli Stati o territori dell’elenco F sempre dell’allegato 20. Tutto questo vale con l’eccezione di alcuni casi, che vanno comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, del nuovo DPCM. Alcune di queste eccezioni sono le seguenti:

Sono vietati, inoltre, l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del nuovo DPCM nei quattordici giorni antecedenti.

Inoltre, chiunque faccia ingresso in Italia (per qualunque durata) dagli Stati o dai territori esteri previsti dal nuovo DPCM, è tenuto a consegnare a chi sia deputato a effettuare controlli, una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 che consenta di verificare, tra le altre cose:

All’ingresso in Italia

Chi ha soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti, negli Stati o nei territori previsti dal nuovo DPCM, devono essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario. A questa abitazione o dimora, inoltre, ci si deve recare esclusivamente con il mezzo privato, fatto salvo il caso di transito aeroportuale. Nel caso ciò non sia possibile, l’Autorità sanitaria competente per territorio provvede subito a informare la Protezione Civile. Questa, in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. Le spese, in questo caso, sono a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta misura. Tutto questo, anche nel caso di individui asintomatici. In caso di insorgenza di sintomi da Coronavirus, i soggetti sono obbligati a segnalare la situazione all’Autorità sanitaria.

Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020

La nuova Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. In primo luogo, rende chiara la differenza tra isolamento e quarantena in quanto il primo si riferisce a casi di documentata infezione da SARS-CoV-2. La seconda, fa riferimento alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività. Al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi. (Non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo). Accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

Nella circolare, si raccomanda, inoltre, di:

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