Non esiste sicurezza senza formazione, soprattutto quando si parla di lavoro. Prevenzione è la parola d’ordine. Il rischio d’infortuni sul lavoro non potrà mai essere portato allo zero. Tuttavia, una formazione continua e aggiornata consente di ridurre al minimo questo rischio. In tal senso, l’esperienza ci insegna che la cultura della prevenzione e, appunto, un’adeguata formazione fanno la differenza. A tal proposito, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro afferma che il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. I corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro offrono ai dipendenti quelle conoscenze e abilità necessarie per prevenire incidenti e infortuni. Garantiscono, inoltre, che l’azienda rispetta le leggi sulla sicurezza sul lavoro. Insomma, mai come in questo caso, obbligo fa rima con opportunità.
I corsi obbligatori di sicurezza sul lavoro si dividono in due moduli. Il primo è più generico e dura 4 ore. Propone una formazione generale sulla normativa di riferimento, sui concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione. Prevede anche approfondimenti sull’organizzazione della prevenzione aziendale e su diritti, doveri (e sanzioni) per i vari soggetti coinvolti.
Il secondo modulo è più specifico e la sua durata varia dalle 4 alle 12 ore. Questo in relazione al rischio dell’attività lavorativa (basso, medio, alto), basata sul codice ATECO¹, e sulla mansione del lavoratore. I due moduli sono fruibili in parte anche in modalità e-learning: in particolare, la formazione generale e quella specifica a rischio basso.
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La formazione generale e quella specifica costituiscono le fondamenta su cui poi va costruita la “casa della formazione”. Andranno, cioè, aggiunti i corsi specifici previsti da norme e accordi. È il caso, per esempio, della formazione obbligatoria per gli addetti ai lavori elettrici, per la gestione e preparazione del trasporto su strada di merci pericolose o, ancora, per chi opera in spazi confinati. Vediamo, a questo punto, quali sono i corsi sulla sicurezza obbligatori.
Come previsto dal D.Lgs 81/08, il datore di lavoro è tenuto a designare una o più figure che ricoprano il ruolo di addetti al primo soccorso. Il corso fornisce le competenze di base sulle modalità per l’attivazione del sistema di soccorso e l’attuazione delle manovre di primo soccorso. Si divide in 3 moduli, di durata e approfondimento differente in base al gruppo aziendale di appartenenza: Modulo A 16 ore, Modulo B e C 12 ore. Per tutti i livelli, l’aggiornamento deve essere fatto ogni 3 anni.
I corsi antincendio sono obbligatori per tutte quelle attività con almeno un dipendente o collaboratore. Il datore di lavoro deve designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I contenuti della formazione e la relativa durata dei corsi differiscono a seconda del livello di rischio: 4 ore per il livello 1 (rischio basso), 8 per il livello 2 (rischio medio), 16 per il livello 3 (rischio alto). Per tutti, l’aggiornamento è quinquennale, in attuazione del DM 2 settembre 2021.
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La sicurezza in azienda prende forma e viene garantita da apposite figure chiave. Due di queste sono il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Anche loro, per la delicata natura del ruolo e per le importanti responsabilità, sono tenuti a una formazione obbligatoria.
Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) è colui che, attraverso le opportune conoscenze, garantisce la sicurezza sul luogo di lavoro. Questo incarico può essere ricoperto dal datore di lavoro o da una figura, interna o esterna, da lui nominata. Il corso di formazione obbligatorio ha una durata per il datore di lavoro tra le 16 e le 48 ore, in base al livello di rischio presente in azienda. Per una figura interna o esterna il corso RSPP si sviluppa nel modulo A-B-C che può essere superiore alle 100 ore. Va rinnovato ogni 5 anni.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quel che concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Servono conoscenze specifiche per sviluppare e affinare quelle abilità diagnostiche decisionali e relazionali/comunicative necessarie per un’ottimale gestione del ruolo. Ecco spiegato perché il corso dura 32 ore e ha validità solo annuale.
Il RLS non vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza: questo è, invece, il compito del Preposto, la cui formazione è resa obbligatoria dal decreto legge n. 146/2021 (decreto fiscale) coordinato con la legge di conversione n. 215/2021.
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La formazione obbligatoria dei lavoratori deve essere erogata in momenti specifici. Il primo è all’inizio del rapporto di lavoro. Il nuovo dipendente deve compiere la formazione base di sicurezza sul lavoro (generale+specifica) entro i 60 giorni successivi all’assunzione. Una nuova informazione, formazione e addestramento dovranno essere eseguiti in caso di cambio mansione o reparto. Va, inoltre, prevista una formazione qualora si registri l’arrivo di nuove macchine, nuove tecnologie o nuove sostanze pericolose. La formazione obbligatoria deve sempre avvenire nel corso dell’orario lavorativo. Compito del datore di lavoro è organizzare questi corsi e garantire la partecipazione dei dipendenti.
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L’articolo 55 del D.Lgs 81/08 stabilisce quali sono le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa in merito alla formazione dei lavoratori in tema di sicurezza.
Ancora, se al RLS non viene consentito di partecipare alla formazione obbligatoria, le sanzioni prevedono l’arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda variabile tra i 2.740 € e i 7mila euro.
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NOTE:
¹ Per saperne di più: Classificazione delle attività economiche ATECO
A ben vedere, è come un puzzle. Tanti pezzi di varie forme da combinare correttamente per formare un’immagine: quella della prevenzione. In effetti, parlando di sicurezza sul lavoro, vi sono normative da conoscere, buone prassi da adottare, valutazioni da fare costantemente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Una prerogativa imprescindibile per ogni azienda per ridurre il più possibile rischi e pericoli.
Nel corso degli anni abbiamo assistito a parecchie evoluzioni in ambito sicurezza sul lavoro. Le normative, a seconda delle esigenze emerse di volta in volta, si sono gradualmente perfezionate, arrivando fino al D.lgs del 9 aprile 2008, n° 81. Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, con i suoi 306 articoli e più di 50 allegati, ha assorbito tutte le normative precedenti. Si tratta di un complesso di norme, redatte dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, volte a disciplinare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Tra le principali misure di controllo e gestione, al suo interno, troviamo:
Un insieme di misure che hanno come obiettivo la riduzione degli infortuni sul luogo di lavoro. Tali obblighi normativi coinvolgono le aziende di tutti i settori e si applicano a tutti i soggetti presenti in azienda.
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Una delle misure di sicurezza e prevenzione più importanti presenti nel Testo Unico, è rappresentata dalla valutazione dei rischi. Si tratta di uno tra gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro in grado di stimare i livelli di rischio per il lavoratore.
A riguardo, uno degli obblighi previsti dall’intervento legislativo è la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui ci siamo occupati più volte. A seguito della verifica e del check-up dell’azienda, viene attuato un preciso piano di prevenzione e protezione che ha l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, probabili situazioni pericolose. Il DVR è un documento obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno un dipendente o collaboratore, qualunque sia il settore di appartenenza. La responsabilità di redigere il DVR è assegnata al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà indicare i criteri adottati per stabilire le misure di protezione e prevenzione implementate. Si tratta di una particolare documentazione che deve essere redatta non appena si costituisce una nuova azienda. Inoltre, in caso di rilevanti modifiche all’organizzazione o al processo lavorativo, devono essere ripetute la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del DVR.
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Abbiamo detto che, quando parliamo di sicurezza sul lavoro, normative, adempimenti e buone prassi sono come i tasselli di un grande puzzle. La sicurezza sul lavoro è anche un grande gioco di squadra. Figure diverse, con responsabilità differenti, ma con un unico grande obiettivo: costruire (e mantenere nel tempo) la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
La prima figura incaricata di garantire la sicurezza sul lavoro è ovviamente il datore di lavoro. Su di lui ricadono vari obblighi, tra cui la nomina delle principali figure per la sicurezza in azienda come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il medico competente. Non solo. Come stabilito dal D.Lgs 81/08 il datore di lavoro deve:
Inoltre, a seconda del ruolo e del grado di responsabilità, il datore di lavoro è tenuto a provvedere alla formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza.
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In materia di sicurezza sul lavoro, le normative prevedono diversi adempimenti da portare a compimento entro termini ben precisi. Partendo proprio dai corsi di formazione. Questi ultimi, infatti, devono avere inizio preferibilmente prima dell’assunzione o, comunque, concludersi entro 60 giorni dal via dell’entrata in servizio.
Se il lavoro è materia viva e in costante evoluzione, così deve esserlo anche la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ecco spiegato perché la formazione non è una tantum, ma è necessario frequentare specifici corsi di aggiornamento. Vediamo qualche esempio:
Più serrate, invece, le tempistiche per il RLS, chiamato a un aggiornamento annuale obbligatorio.
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Tra i molti ambiti che hanno subito gli effetti della pandemia da una parte e delle numerose modifiche normative introdotte per tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione del virus dall’altra, va inserito sicuramente quello della formazione professionale. Non esclusa, naturalmente, quella in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo campo si sono susseguiti numerosi provvedimenti, tanto da creare una certa confusione. Uno dei dubbi più frequenti fra i datori di lavoro riguarda gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020: sono ancora validi? E per quanto riguarda gli aggiornamenti? In questo post cerchiamo di fare chiarezza.
La legge di conversione 27 novembre 2020 n. 159 (all’articolo 3 bis: Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) stabilisce che si intendono validi tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge stessa (5 dicembre 2020) e non rinnovati. Questo provvedimento riguarda anche gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020?
In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19.
Il Consiglio dei ministri si è riunito il 13 gennaio e ha deliberato una nuova proroga dello stato d’emergenza, che durerà fino al 30 aprile 2021. Pertanto, gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. È tuttavia necessario fare alcuni importanti distinguo.
Nella sezione relativa alle domande frequenti relative al Covid-19 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha introdotto una distinzione tra formazione e aggiornamento. Infatti, viene qui specificato che la proroga della validità degli attestati di sicurezza scaduti nel 2020 è valida solo nel secondo caso, quello dell’aggiornamento.
Un discorso specifico meritano i corsi di primo soccorso. Il Ministero della Salute ha sottolineato infatti che i soccorritori aziendali rappresentano un presidio essenziale di tutela nei luoghi di lavoro, anche nell'attuale situazione di emergenza.
Questo vale in particolare per l’addestramento BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), dato che, come riporta la circolare 499/2021: "Le malattie cardiovascolari responsabili del 35% di tutti i decessi nel nostro paese e rappresentano la principale causa di morte".
Permane, pertanto, l'obbligo di frequenza ai corsi di primo soccorso e relativi aggiornamenti, che continueranno ad essere erogati in presenza nel rispetto delle misure anti contagio. Scopri i nostri prossimi corsi sul nostro calendario online.
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