Torniamo a occuparci di prevenzione incendi. Il 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 21 settembre 2021 sulla gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio. L’atto normativo sostituisce il precedente decreto del 10 marzo 1998. Una grande novità riguarda la cadenza dell’aggiornamento degli addetti antincendio. Infatti, la frequenza dei corsi di aggiornamento diventa quinquennale anziché triennale, come in precedenza considerato. Se sono trascorsi più di cinque anni dall’ultima formazione o aggiornamento al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il 4 ottobre 2023.
Come evidenziato in un precedente articolo, con il nuovo decreto ministeriale sono state introdotte nuove denominazioni per i percorsi formativi, suddividendoli in tre gruppi in base al livello di rischio dell’attività. Nel dettaglio:
Il nuovo decreto, inoltre, promuove l’utilizzo di metodologie di apprendimento innovative per la parte teorica dei corsi, incluso l’uso della formazione in videoconferenza. Tuttavia, per ogni livello di attività è richiesta una parte pratica da svolgere in presenza.
LEGGI ANCHE: Antincendio: novità su formazione e non solo
Con la nuova suddivisione delle attività, anche i corsi di aggiornamento formazione per addetti antincendio sono suddivisi in tre tipologie in base al livello di rischio.
Per le attività del Livello 1, il corso di aggiornamento antincendio di tipo 1-AGG, della durata di 2 ore, si concentra sulle esercitazioni pratiche. I partecipanti si aggiornano sulle misure di sorveglianza e sull’uso degli estintori portatili, con una prova di spegnimento su apposito focolare.
Per le attività di Livello 2, il corso di tipo 2-AGG, della durata di 5 ore, comprende una parte teorica in aula, che riguarda gli argomenti del corso di formazione iniziale, ed esercitazioni pratiche. Si trattano i principi dell’incendio, la prevenzione, la protezione antincendio e procedure da attuare in caso di incendio. Infine, per le attività del terzo livello, il corso di tipo 3-AGG, della durata di 8 ore, include una parte teorica ed esercitazioni pratiche. Gli argomenti trattati sono selezionati dal corso di formazione iniziale e comprendono l’incendio, la prevenzione, la protezione antincendio e le procedure di intervento.
LEGGI ANCHE: Perché la formazione antincendio è un investimento strategico
Riepilogando, per gli addetti alla prevenzione incendi le scadenza da tenere a mente sono le seguenti:
Ricordiamo che i corsi antincendio sono obbligatori per tutte quelle attività con almeno un dipendente o collaboratore. Le novità riguardano anche noi formatori. I professionisti antincendio, per mantenere la qualifica di formatore in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, devono svolgere corsi di aggiornamento entro cinque anni dal rilascio dell’attestato. L’aggiornamento quinquennale prevede almeno 16 ore per i docenti che erogano sia moduli teorici sia pratici, 12 ore per quelli che erogano solo moduli teorici e 8 ore per quelli che erogano solo moduli pratici. La partecipazione a corsi di base e seminari di aggiornamento può essere considerata come attività di aggiornamento per la parte teorica.
Scopri le prossime date dell’aggiornamento corso antincendio: consulta il calendario e prenota il tuo posto
NOTE
È un’attrezzatura che trova impiego all’interno di stabilimenti produttivi, magazzini ma anche cantieri, porti e depositi ferroviari. Parliamo della gru a ponte o, più comunemente, carroponte. Si tratta di un macchinario automatizzato destinato allo spostamento di materiali e merci particolarmente pesanti e di grosse dimensioni. Il suo impiego comporta diverse situazioni di rischio per gli operatori responsabili del suo utilizzo e per coloro che lavorano negli stessi ambienti. È, dunque, necessario informare e addestrare gli addetti al corretto utilizzo di tali macchinari attraverso un’adeguata formazione. Scopriamo cosa propone il corso carroponte, la durata e la frequenza dell’aggiornamento.
L’utilizzo delle attrezzature di movimento, come carroponte e gru a bandiera, richiede conoscenze, competenze e responsabilità specifiche. Motivi per i quali è indispensabile, affinché si possa operare in sicurezza e legalmente, frequentare un corso abilitante. Per accedervi è necessario aver prima frequentato i corsi di formazione generale e specifica. Per la natura del ruolo, è richiesto il possesso dei requisiti psico-fisici. Il corso carroponte prevede:
Il corso carroponte, organizzato di norma presso l’azienda che ne fa richiesta, fornisce ai lavoratori tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature di sollevamento. La durata del corso carroponte non è normata e può essere di 4 o 8 ore, al termine della quali, a fronte della frequenza del 90% delle monte ore totale, viene rilasciato un attestato di frequenza. Per quanto riguarda l’aggiornamento della formazione, è opportuno prevederlo ogni cinque anni.
LEGGI ANCHE: Formazione generale sulla sicurezza: un obbligo ma non solo
Per legge, come approfondito in un precedente articolo, le attrezzature di sollevamento come carroponti e gru a bandiera, sono soggette a specifici adempimenti ed è richiesta un’apposita documentazione. I lavoratori addetti all’utilizzo del carroponte devono essere formati e addestrati all’uso sicuro di tale attrezzatura. Dai DPI alla scelta dei mezzi di imbracatura e degli accessori di sollevamento come ganci funi e catene. Dalle norme di comportamento alla segnaletica di sicurezza. Il datore di lavoro deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori addetti ricevano una formazione e un addestramento adeguati. In tal senso, seppur in modo impreciso, si parla spesso di “patentino carroponte” per indicare l’attestato di formazione e addestramento ottenuto dai lavoratori che hanno frequentato il corso carroponte.
Hai necessità di organizzare un corso carroponte?
Contattaci per ricevere più informazioni al riguardo: troveremo insieme la soluzione migliore per la tua impresa.
Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno, infatti, al 4 ottobre 2022. È la data in cui è prevista l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, l’atto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Novità in vista anche sul fronte della formazione antincendio: una materia che ci riguarda da vicino. Scopriamo insieme cosa cambia e quel che c’è da sapere sul tema.
Fare formazione in azienda, come noto, significa investire sulle persone per aumentare le competenze, del singolo e del gruppo di lavoro. Non fa eccezione la formazione antincendio, cui l’allegato III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021¹ fa riferimento. Il provvedimento illustra le nuove indicazioni circa i corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Vengono, inoltre, definiti tre livelli in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. A seconda di tali distinzioni, ogni corso si articolerà in maniere differente.
LEGGI ANCHE: Perché la formazione antincendio è un investimento strategico
Parlare di formazione antincendio ci dà l’opportunità di aprire una parentesi anche sulla questione dei corsi di aggiornamento. Il nuovo decreto, infatti, prevede l’aggiornamento almeno ogni 5 anni della formazione per gli addetti antincendio. Da questo punto di vista, coloro che hanno sostenuto l’ultimo aggiornamento prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dovranno completare la prossima formazione entro 5 anni. Se, invece, al 4 ottobre 2022 dovessero essere trascorsi più di 5 anni dall’ultimo corso, gli addetti antincendio dovranno aggiornare la propria formazione entro il 4 ottobre 2023. Oltre questa data sarà necessario ripetere l’intero coso antincendio. Mai come in questo caso, dunque, porre attenzione alle scadenze è fondamentale.
Scopri i prossimi corsi di formazione antincendio in programma:
consulta il calendario e prenota il tuo posto.
Con il DM 02 settembre 2021, novità in vista anche per docenti e formatori, partendo dai requisiti di qualificazione. I professionisti dovranno, infatti, essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra gli altri requisiti:
In mancanza del diploma, i docenti con esperienza almeno quinquennale di formazione antincendio (minimo 400 ore anno) saranno ritenuti comunque idonei.
LEGGI ANCHE: Corso per addetti antincendio, scheda e informazioni pratiche
Si diceva che il DM 02/09/2021 prevede diversi cambiamenti. Non solo a livello di formazione antincendio, ma anche di informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti. Nello specifico, nei primi due allegati viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza. A tal proposito, una delle principali novità riguarda la stesura del piano di emergenza. È obbligatorio per:
L’obbligo riguarda anche le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Vale a dire quelle presenti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011². Infine, all’interno del piano di emergenza dovranno essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi.
Per gli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati sarà necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Parametri che andranno riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Infine, come già previsto dal DM 10 marzo 1998, tutte le aziende con l’obbligo di predisporre il piano di emergenza dovranno effettuare una volta l’anno un’esercitazione antincendio. Su questo fronte, il decreto specifica delle azioni aggiuntive in carico al datore di lavoro. Infatti, se il numero dei lavoratori dovesse subire un incremento significativo, o qualora vengano apportate modifiche al sistema d’esodo, si dovrà predisporre un’esercitazione extra. Inoltre, sarà necessario adottare provvedimenti nel caso in cui emergano gravi carenze durante tali esercitazioni.
NOTE
¹ Per approfondire: Allegato III, decreto 2 settembre 2021
² Decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
D.Lgs. 81/2008: è quasi una mini riforma. L’approvazione in via definitiva della conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146¹ introduce molte e sensibili novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal nuovo ruolo del preposto all’obbligo formativo del datore di lavoro. Vediamo come cambia il Testo Unico sulla sicurezza e quali sono i principali nuovi obblighi cui le aziende sono tenute ad uniformarsi.
Si mette, dunque, nuovamente mano al Testo Unico sulla sicurezza. Del resto, il lavoro è materia viva. E tale è anche la tutela della salute e della sicurezza. Ecco spiegato perché regolarmente vi sono aggiustamenti, migliorie, implementazioni delle norme. In un precedente articolo abbiamo parlato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato. Il nuovo intervento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco prima di Natale, modifica molti articoli significativi. Nello specifico, sono ben 14 gli articoli ritoccati. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la questione formazione e addestramento e il ruolo del preposto.
Si parla anche di lavoratori autonomi occasionali². Nello specifico, in caso di attività presso l’azienda di queste figure, l’azienda committente è tenuta a darne comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Come chiarito da una nota del ministero del Lavoro, il nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Consulta la nostra guida riepilogativa
sui nuovi principali adempimenti del Testo Unico sulla Sicurezza
Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato riguarda la formazione. Il nuovo art. 37 comma 7 della legge di conversione n. 215 introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, con un aggiornamento periodico. Entro il 30 Giugno 2022 tocca all’Accordo Stato-Regioni definire durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria.
Per quanto riguarda l’addestramento dei lavoratori, è obbligatorio tracciare gli interventi effettuati in un apposito registro di addestramento, anche informatizzato. L’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e sul luogo di lavoro e deve comprendere:
Le attività di formazione e l’aggiornamento periodico del preposto devono essere svolte interamente in presenza. Vanno, inoltre, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell'insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda il ruolo del preposto, sono parecchie le novità introdotte. In primis, vige l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti e provvedere alla loro formazione. Per lavori svolti in appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Entrano in vigore, poi, nuovi obblighi per il preposto. Nel dettaglio, l’Art. 19, comma 1 del TUS prevede che:
Mettiamo a disposizione il modello di individuazione e incarico del preposto e l’informativa sui nuovi compiti del preposto.
I contenuti sono riservati agli iscritti alla newsletter.
Iscriviti per consultare e scaricare i materiali
Sei già iscritto? Troverai il link nella prossima newsletter.
NOTE
¹ Per approfondire: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
² S’intendono i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile. Cioè chi si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Il 6 aprile è stato sottoscritto il Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Il documento rivede le misure dei protocolli sottoscritti nel marzo e aprile 2020. Tiene conto, inoltre, dei vari provvedimenti adottati dal Governo e di quanto emanato dal Ministero della Salute. Vediamo insieme le principali novità del protocollo di contenimento del Covid-19. Con un focus sulle attività di formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Mascherine in ogni ambiente di lavoro a prescindere dal distanziamento e nuovo impulso allo svolgimento della formazione anche a distanza. Il nuovo protocollo di contenimento del Covid-19 si muove tra conferme e novità. Da un lato si ribadiscono indicazioni contenute nelle precedenti versioni. Permane, per esempio, l’obbligo di controllo della temperatura corporea all’interno dei locali tramite termoscanner.
Sul fronte delle novità, invece, emerge che:
Dicevamo di novità anche in materia di formazione introdotte dall’aggiornamento del protocollo di contenimento del Covid-19. Approfondiamole:
Capitolo scadenza degli aggiornamenti. Viene eliminata la previsione in base alla quale il mancato completamento dell’aggiornamento professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Il consiglio è di recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia. Questo per evitare l’insorgenza di eventuali dubbi interpretativi e di sanare le posizioni ad oggi in sospeso.
Il protocollo di contenimento del Covid-19 affronta, tra le altre, anche la questione delle trasferte in Italia e all’estero. Queste, precedentemente sospese o annullate, possono essere riattivate. Ciò previa valutazione con il medico competente e il RSPP. E tenendo conto del contesto in cui si trovano le diverse tipologie di aziende e dell’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
A tal proposito, una circolare del Ministero della Salute chiarisce la fattispecie delle trasferte internazionali. Fino al 30 aprile saranno valide le misure già adottate con l’Ordinanza del 30 marzo scorso per gli ingressi dai Paesi in elenco C dell’Allegato 20 del DPCM del 2 marzo scorso.
Sempre fino a fine aprile, sono vietati l’ingresso e il transito in Italia alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o siano transitate dal Brasile.
Per quanto riguarda Austria, Regno Unito, Irlanda del Nord e Israele, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui al già citato elenco C integrata dalle disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 30 marzo 2021.
In caso di soggiorno o transito nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui al succitato elenco C dell’allegato 20, gli ingressi/rientri sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
Permane l’obbligo di autodichiarazione e di comunicare il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente. Così come sono confermate le fattispecie di esonero da tali obblighi previste all’art. 51 comma 7 del DPCM del 2 marzo. Tra queste vi sono anche le trasferte brevi per motivi di lavoro di durata non superiore alle 120 ore.
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Contattaci.
I nostri tecnici sono pronti a supportarti, anche a distanza,
individuando le modalità più idonee per tutelare la salute dei lavoratori
e garantire l’operatività aziendale in linea con la normativa vigente.
Foto di: Freepik
Il nostro consulente Andrea Fracasso parteciperà quale relatore al XI° Corso di aggiornamento sui trattamenti di condizionamento chimico delle acque industriali che si svolgerà a Cornegliano Laudense, in provincia di Lodi, il 25 ottobre 2018. L'intervento riguarderà in primo luogo la sicurezza dei lavoratori delle aziende che offrono servizi per il trattamento delle acque negli impianti industriali.
Al meeting organizzato da Aquaflex per i suoi rivenditori tratteremo anche un altro tema di grande attualità: la prevenzione da proliferazione di legionella negli impianti industriali, come le torri di raffreddamento (la causa presunta dell'epidemia di legionellosi che sta colpendo il bresciano). Un argomento legato al rischio biologico che riguarda tutte le aziende che utilizzano acqua nei loro processi industriali e che avevamo già affrontato in un precedente post.
Il condizionamento chimico dell'acqua consiste nell'aggiunta alla stessa di sostanze chimiche che ne modificano opportunamente le caratteristiche chimico-fisiche ; lo scopo è quello di inibire alcuni fenomeni dannosi per l'impianto ( incrostazioni, corrosioni, crescita biologica, ecc.). A seconda della destinazione d'impiego dell'acqua e delle condizioni operative dell'impianto( temperatura,pressione ecc.) variano i parametri che è necessario condizionare e di conseguenza la tipologia di additivi chimici utilizzabili, le controindicazioni e il livello di efficienza raggiungibile dal condizionamento.
Foto: Freepick