Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno, infatti, al 4 ottobre 2022. È la data in cui è prevista l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, l’atto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Novità in vista anche sul fronte della formazione antincendio: una materia che ci riguarda da vicino. Scopriamo insieme cosa cambia e quel che c’è da sapere sul tema.
Fare formazione in azienda, come noto, significa investire sulle persone per aumentare le competenze, del singolo e del gruppo di lavoro. Non fa eccezione la formazione antincendio, cui l’allegato III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021¹ fa riferimento. Il provvedimento illustra le nuove indicazioni circa i corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Vengono, inoltre, definiti tre livelli in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. A seconda di tali distinzioni, ogni corso si articolerà in maniere differente.
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Parlare di formazione antincendio ci dà l’opportunità di aprire una parentesi anche sulla questione dei corsi di aggiornamento. Il nuovo decreto, infatti, prevede l’aggiornamento almeno ogni 5 anni della formazione per gli addetti antincendio. Da questo punto di vista, coloro che hanno sostenuto l’ultimo aggiornamento prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dovranno completare la prossima formazione entro 5 anni. Se, invece, al 4 ottobre 2022 dovessero essere trascorsi più di 5 anni dall’ultimo corso, gli addetti antincendio dovranno aggiornare la propria formazione entro il 4 ottobre 2023. Oltre questa data sarà necessario ripetere l’intero coso antincendio. Mai come in questo caso, dunque, porre attenzione alle scadenze è fondamentale.
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Con il DM 02 settembre 2021, novità in vista anche per docenti e formatori, partendo dai requisiti di qualificazione. I professionisti dovranno, infatti, essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra gli altri requisiti:
In mancanza del diploma, i docenti con esperienza almeno quinquennale di formazione antincendio (minimo 400 ore anno) saranno ritenuti comunque idonei.
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Si diceva che il DM 02/09/2021 prevede diversi cambiamenti. Non solo a livello di formazione antincendio, ma anche di informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti. Nello specifico, nei primi due allegati viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza. A tal proposito, una delle principali novità riguarda la stesura del piano di emergenza. È obbligatorio per:
L’obbligo riguarda anche le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Vale a dire quelle presenti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011². Infine, all’interno del piano di emergenza dovranno essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi.
Per gli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati sarà necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Parametri che andranno riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Infine, come già previsto dal DM 10 marzo 1998, tutte le aziende con l’obbligo di predisporre il piano di emergenza dovranno effettuare una volta l’anno un’esercitazione antincendio. Su questo fronte, il decreto specifica delle azioni aggiuntive in carico al datore di lavoro. Infatti, se il numero dei lavoratori dovesse subire un incremento significativo, o qualora vengano apportate modifiche al sistema d’esodo, si dovrà predisporre un’esercitazione extra. Inoltre, sarà necessario adottare provvedimenti nel caso in cui emergano gravi carenze durante tali esercitazioni.
NOTE
¹ Per approfondire: Allegato III, decreto 2 settembre 2021
² Decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151
È, in fondo, una questione di autofocus. Non si parla, però, di fotografia. In ambito aziendale, come sai, non è semplice occuparsi e stare al passo con tutte le norme e i requisiti legali da rispettare. Sono, infatti, tanti e i cambiamenti sono frequenti. Tuttavia, bisogna farlo: anche la minima disattenzione a livello burocratico, potrebbe tradursi in multe salate. In questo contesto, un audit della verifica della conformità normativa della propria impresa è una soluzione valida. Già obbligatorio per le certificazioni ISO 14001 e 45001, può essere svolto anche in autonomia, con il supporto di professionisti certificati.
Come svela il nome, un audit della conformità normativa serve a verificare che un’azienda o un ente stia rispettando tutte le normative. Ci si riferisce sia alle norme del proprio settore specifico sia a quelle legate all’ambiente e al territorio. L’audit si concentra sul rispetto della legislazione vigente, dal punto di vista operativo e amministrativo.
Al termine dell’audit, un tecnico specializzato elabora un verbale riepilogativo sulle criticità rilevate. «Secondo gli obblighi di conformità – spiega Clarissa Serafini, consulente di e_labo –, l’azienda deve essere in grado di riconoscere le norme che le si applicano. Questo è facile quando si osservano le norme generali, come le autorizzazioni alle norme in atmosfera o agli scarichi idrici. Lo diventa un po’ meno quando si scende nello specifico. Per esempio, quando si parla di agibilità dello stabile, della zona paesaggistica o dell’autorizzazione delle insegne. Sono tutte norme di cui spesso non si tiene conto».
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Il percorso dell’audit verifica della conformità normativa è unico per ogni azienda. Ogni settore, infatti, ha le sue peculiarità che, a livello legislativo, si traducono in esigenze diverse. In questo senso, il ruolo (cruciale) dell’operatore è valutare caso per caso le necessità dell’azienda. «Un conto è occuparsi di un’azienda conciaria, i cui obblighi a livello di sicurezza riguardano perlopiù estintori e uscite di emergenza – sottolinea Serafini –. Discorso diverso è se, per esempio, l’azienda si occupa di materiale esplosivo. In questo caso, esistono sicuramente più prescrizioni che devono essere controllate. Ma non parliamo solo di casi estremi. Già avere una caldaia richiede un controllo delle emissioni che rientra nella conformità normativa». Insomma: aziende diverse, analisi differenti.
Vi sono molte ottime ragioni per realizzare un audit di verifica della conformità normativa. Tra le principali, possiamo ricordare che:
«Nell’industria conciaria – evidenzia Serafini –, sta spopolando la certificazione LWG, che all’interno contiene una serie di domande che ricalcano i concetti di sostenibilità . Frequentemente ci troviamo a gestire questi argomenti con le aziende, anche se queste non sanno bene di cosa parliamo. Un discorso simile può essere fatto sul fronte della sicurezza, con i vari obblighi del D.Lgs. 81/2008 che spesso non sono conosciuti a fondo e nella loro totalità . È essenziale, invece, avere un’idea chiara e completa della situazione normativa: anche la più piccola dimenticanza, apparentemente insignificante, può tradursi in una multa salata».
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Ma, nel concreto, in cosa consiste un audit di verifica della conformità normativa? Si tratta di un esame documentale che dura qualche giorno. Il punto di partenza è una check list, analoga a quella che trovi qui sotto. Questo strumento operativo aiuta l’operatore a verificare che tutti i requisiti siano rispettati, per poi realizzare un registro. La checklist riporta tutti gli adempimenti e le scadenze: dalla redazione del DVR e del DUVRI alla nomina di RSPP e addetti antincendio; dalla formazione generale e specifica sulla sicurezza dei lavoratori alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato, solo per fare degli esempi.
Esempio di checklist per audit di verifica della conformità normativa
N° | Requisiti Legislazione Ambientale | C | NC | NA | Riferimenti azienda |
1 | Consumi energetici
Legge ordinaria del Parlamento n° 10 del 09/01/1991 |
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2 | Nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy manager) | ||||
3 | Comunicazione annuale | ||||
Prelievi idrici | |||||
4 | In atto misure per l’eliminazione degli sprechi, l’incremento del riciclo e del riutilizzo, la riduzione dei consumi | ||||
5 | Concessione approvvigionamento idrico autonomo | ||||
6 | Denuncia pozzi | ||||
7 | Denuncia annuale dei prelievi | ||||
8 | Pagamento canone annuo per utenze di acqua pubblica | ||||
9 | Installazione apparecchiature per la misura delle portate | ||||
Emissioni in atmosfera | |||||
10 | Disponibile elenco aggiornato delle emissioni (identificazione e origine) e dati sulle caratteristiche degli effluenti e degli impianti di abbattimento | ||||
11 | Richiesta di autorizzazione per emissioni da impianti nuovi, esistenti, modificati sostanzialmente, trasferiti | ||||
12 | Autorizzazione emissioni | ||||
13 | Procedura semplificata per emissioni a ridotto inquinamento | ||||
14 | Comunicazione emissioni a inquinamento poco significativo | ||||
15 | Rispetto dei limiti e delle prescrizioni dell’autorizzazione | ||||
16 | Appartenenza a una delle 54 tipologie di impianto dell’all.2 del DM 12/7/90 | ||||
17 | Impiego di metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni indicati nell’all.4 del DM 12/7/90 | ||||
18 | Misurazione emissioni con sistemi di rilevamento in continuo | ||||
19 | Limitazione di emissioni diffuse (movimentazione e stoccaggio materie prime/prodotti, tenuta giunzioni, flange, guarnizioni, gestione solventi organici volatili) |
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