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Super Green pass e obbligo vaccinale: novità per le aziende

Varianti e cambiamenti. Come noto, Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 1/2022. L’atto normativo introduce nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In particolare nei luoghi di lavoro (dove debutta l’obbligo vaccinale per gli over 50) e nelle scuole. Obiettivo: “rallentare” la curva di crescita dei contagi dovuta alla variante Omicron e proteggere le categorie maggiormente esposte e a più alto rischio di ospedalizzazione. Vediamo le principali novità che riguardano le aziende.

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto i 50 anni sono tenuti a esibire il Green pass rafforzato. Ricordiamo che dall’8 gennaio 2022 è in vigore l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il cosiddetto Super Green pass si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19. Chi non lo farà:

  • non riceverà lo stipendio;
  • conserverà, tuttavia, il posto di lavoro;
  • sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione;
  • può essere adibito dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.

È vietato l’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione. Chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1.500 euro. Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di 10 giorni (rinnovabili fino al 31 marzo 2022). Come sottolineato in un precedente articolo, il controllo delle certificazioni può essere effettuato dal personale aziendale, scaricando e usando l’app gratuita VerificaC19.

Leggi anche: Consulenza protocollo Covid-19 per imprese

Come cambia la quarantena

Non solo l’obbligo vaccinale sul lavoro per gli over 50: vi sono novità anche sul fronte della quarantena. Come chiarito dal ministero della Salute, in caso di contatti stretti ad alto rischio:

  • soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. La quarantena resta di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, con test molecolare/antigenico negativo.
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass, se asintomatici. In questo caso, la quarantena è di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • Non si applica, invece, la quarantena ai soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti. È fatto, però, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Ciò per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di autosorveglianza termina al 5° giorno.

Per quanto riguarda, invece, i contatti a basso rischio¹, non è necessaria la quarantena, qualora abbiano indossato sempre mascherine chirurgiche o FFP2. In caso contrario, dovranno sottostare a sorveglianza passiva². Vanno, comunque, sempre mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

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Vaccinati ma contagiati? Diminuisce il periodo di isolamento

Accanto al tema dell’obbligo vaccinale sul lavoro e del Super Green pass, per lavoratori e datori di lavoro si pone anche un’altra questione. Quella dell’isolamento per coloro che risultano positivi nonostante la dose booster o il completamento del ciclo vaccinale da meno di 120 giorni. Cosa fare, in questo caso? L’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i soggetti siano sempre stati asintomatici oppure tali risultino da almeno 3 giorni. Il tutto a condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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NOTE

¹ Tra questi: una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso Covid-19 a una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti. O una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, come una sala riunioni, per meno di un quarto d’ora. Fonte: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

² La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio con un caso Covid-19 accertato. Al presentarsi di sintomi anche lievi è opportuno avvisare il proprio medico.

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