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Spazi confinati: valutare il rischio per prevenirlo

Un rischio in conceria, ma non solo. Abbiamo spesso nominato gli “spazi confinati”, evidenziando alcuni dei rischi che si possono incontrare all’interno di essi. Ma di cosa si tratta con esattezza? Lo vediamo insieme in questo articolo, approfondendo i principali pericoli connessi e cosa dice la legislazione in merito.

Cosa sono gli spazi confinati

L’ambiente confinato, come suggerisce il nome, è un ​​luogo totalmente o parzialmente chiuso, con poche aperture di accesso e una ventilazione naturale sfavorevole. Ciò, tuttavia, non basta a definire uno spazio come confinato. Questo, infatti, deve rispondere a certe caratteristiche. Non deve, ad esempio, essere stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato a esserlo. All’occasione, però, può essere occupato in forma temporanea per l’esecuzione di interventi come:

  • ispezioni;
  • manutenzioni o riparazioni;
  • pulizie;
  • installazione di dispositivi tecnologici.

Rientrano nella categoria degli spazi confinati: vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Ma anche pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. A dirlo è il D.Lgs. 81 del 2008.

I principali rischi

È proprio il Testo Unico sulla sicurezza a prevedere, in una sua appendice, un elenco esemplificativo dei possibili fattori di rischio in ambienti confinati, con le cause potenziali. I fattori di rischio negli ambienti chiusi sono molteplici e vanno dall’esplosione all’incendio, dall’intossicazione alla caduta. Ma possono esserci anche:

  • asfissia;
  • condizioni microclimatiche sfavorevoli;
  • schiacciamento;
  • ustioni;
  • annegamento.

Vi sono, poi, il rischio biologico e quello chimico. In questo senso, uno dei principali fattori di rischio è rappresentato dalla possibile formazione di gas nocivi, primo fra tutti l’idrogeno solforato.

Cosa dice la legislazione italiana

Di spazi confinati non parla solo il D.Lgs. 81/2008. È anche il tema attorno a cui ruota il Dpr 177/11. All’articolo 2 si dice che negli spazi confinati le attività possono essere svolte unicamente da imprese o da lavoratori autonomi qualificati. Questi devono possedere specifici requisiti elencati nel decreto stesso. Il datore di lavoro committente deve informare tutti i lavoratori che andranno a operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento su:

  • caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare;
  • tutti i rischi esistenti negli ambienti;
  • misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Valutazione del rischio e spazi confinati: gli obblighi del datore di lavoro

Tra i diversi obblighi del datore di lavoro vi è quello di fare una precisa e puntuale valutazione di tutti i rischi. A seguito della quale va elaborato il documento di valutazione del rischio (DVR). Tra i rischi da valutare rientrano anche quelli legati agli spazi confinati. Questi, infatti, non sempre sono chiaramente identificabili come tali. È il caso, ad esempio, di vasche interrate e serbatoi pensili per l’acqua potabile. Nel DVR devono essere riportati sia i lavori in ambienti confinati sia i possibili pericoli riscontrabili in tali luoghi. Nel documento di valutazione del rischio va, inoltre, precisato che si sono prese tutte le misure possibili per eliminare il rischio alla fonte. Come, ad esempio, modalità di lavoro alternative all’ingresso in ambienti o spazi confinati.

Ambienti confinati e OT23

È importante, dunque, approfondire il rischio connesso all’attività in spazi confinati. Il datore di lavoro deve individuare, mappare e valutare il rischio per ciascun ambiente confinato. Del tema si occupa anche il modello OT23. Alle aziende viene riconosciuto un punteggio, se queste adottano misure di prevenzione negli ambienti confinati e sospetti di inquinamento.

OT23, lo ricordiamo, è l’agevolazione che ha preso il posto, ormai da qualche anno, di OT24. Con questo incentivo, le aziende ottengono dall’Inail uno sconto sul tasso medio applicato, che varia dal 5 al 28% in ragione della dimensione aziendale. Tuttavia, per potervi accedere, è necessario dimostrare di aver eseguito investimenti in materia di salute e sicurezza. Tra gli interventi ammessi per il raggiungimento dei 100 punti necessari all’accesso all’incentivo, ci sono anche quelli relativi agli spazi confinati. Più precisamente, questi si trovano nella categoria A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Gli investimenti in materia di ambienti confinati, in particolare, contribuiscono da un minimo di 50 a un massimo di 80 punti.

OT23: cosa fare per accedere all’incentivo

Nel paragrafo precedente abbiamo analizzato come l’incentivo OT23 tratta gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Più nello specifico si attribuiscono:

  • 80 punti, se l’azienda ha acquistato e installato permanentemente sistemi per la rilevazione e l'analisi del livello di ossigeno e della concentrazione di gas tossici, esplosivi ed asfissianti. Oppure se ha ha acquistato dispositivi e/o robot atti a eliminare o ridurre la presenza dell’uomo.
  • 70 punti, se l’azienda ha acquistato uno o più sistemi per l’agevole e sicuro salvataggio di operatori che lavorano in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
  • 50 punti in caso di acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati. Stesso punteggio per chi ha effettuato attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.

I punti A-1.3 e A-1.4 del modello di domanda di riduzione del tasso Inail necessitano di una valutazione preliminare del rischio ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento. Questo per capire i corretti sistemi per un lavoro sicuro e per fare la formazione necessaria.

Siamo al tuo fianco per supportarti su questo tema: scopri il nostro corso locali confinati.

Foto in evidenza: freepik.com

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