Oggi è di grande attualità il tema del lavoro agile, il cosiddetto smart work. Questa nuova forma di rapporto di lavoro subordinato, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro è definita dalla legge 81 del 22 maggio 2017, entrata in vigore un mese fa. Alcuni aspetti legati a questa materia, come il diritto alla disconnessione, sono già stati oggetto di particolare attenzione da parte dei media nazionali. La normativa però impone anche precisi obblighi per il datore di lavoro in materia di sicurezza. E anche incentivi per la formazione.
Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e della salute del lavoratore agile e garantisce per gli strumenti che gli sono assegnati. Perciò deve consegnare annualmente al lavoratore un'informativa che individua i rischi connessi all'esecuzione del lavoro. Anche il lavoratore, d'altra parte, ha degli obblighi in materia di sicurezza. È tenuto infatti a cooperare alle misure di prevenzione predisposte per fronteggiare i rischi. Anche all'esterno dei locali aziendali.
La norma estende la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all'esterno dei locali aziendali. Ma anche al normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro prescelto. Ma solo quando la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali e l'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro’ (comma 1, articolo 19).
Oltre al lavoro agile, la stessa norma tratta anche di lavoro autonomo non imprenditoriale. Per questa categoria introduce la deducibilità integrale delle spese per la partecipazione a corsi e convegni di formazione o aggiornamento professionale (comprese quelle di viaggio e soggiorno) fino a 10 mila euro. Diventano inoltre integralmente deducibili fino a 5 mila euro le spese per servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità . Vengono introdotte infine forme di tutela in caso di malattia e maternità .
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per tutti i chiarimenti in materia di sicurezza e formazione.