Lavoratori distaccati e sicurezza: questo binomio solleva molte questioni rilevanti sulla ripartizione degli obblighi di tutela dei dipendenti che vanno ripartiti tra azienda distaccante, ovvero il datore di lavoro originario, e azienda distaccataria, che riceve il lavoratore e che deve farsi carico di alcuni oneri. In questo articolo affrontiamo il tema chiarendo come vengono suddivisi gli obblighi tra i soggetti coinvolti. In particolare, verranno approfonditi gli aspetti legati alla gestione dei rischi specifici, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla corretta informazione del lavoratore.
Introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 30/20031, il distacco dei lavoratori si è progressivamente diffuso in molti settori produttivi, diventando una pratica organizzativa ormai consolidata.1 Il distacco si verifica quando un datore di lavoro ha un interesse nel mettere uno o più dei propri dipendenti a disposizione di un’altra azienda per lo svolgimento di una determinata attività.
Per essere legittimo devono essere presenti alcuni elementi fondamentali:
Di norma il distacco viene formalizzato attraverso un contratto di distacco che definisce mansioni, durata e modalità operative. Dal punto di vista giuridico il lavoratore resta dipendente dell’azienda di origine, ma svolge la propria attività sotto il coordinamento operativo dell’azienda ospitante.
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La normativa stabilisce che gli obblighi di sicurezza devono essere ripartiti tra azienda distaccante e azienda distaccataria, che devono quindi collaborare per garantire che i lavoratori in distaccamento operino in condizioni di sicurezza adeguate. Al contempo, si delineano delle specifiche responsabilità per le due organizzazioni dovute alle ricadute pratiche del distacco.
L’azienda distaccante mantiene il rapporto di lavoro e conserva alcuni obblighi fondamentali nei confronti del dipendente. In particolare deve garantire:
È inoltre importante che il datore di lavoro verifichi la compatibilità tra le mansioni previste nel distacco e la formazione posseduta dal lavoratore.
Le responsabilità del distaccatario includono tutti gli obblighi legati ai rischi specifici del luogo di lavoro. Tra questi rientrano:
In sostanza, il lavoratore distaccato deve essere tutelato allo stesso modo dei dipendenti dell’azienda ospitante.
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Il distacco può comportare cambiamenti significativi nella vita professionale e personale del lavoratore, per questo la normativa prevede specifiche tutele. In primo luogo, quando il distacco implica un cambiamento di mansioni è necessario il consenso del lavoratore. Inoltre, se il trasferimento avviene verso un’unità produttiva situata a più di 50 km da quella di origine, esso può essere disposto solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, nel distacco è il datore di lavoro originario a versare i contributi e a gestire eventuali denunce delle malattie professionali o degli infortuni dei lavoratori distaccati. Se le attività svolte presso l’azienda distaccataria comportano rischi diversi, il datore di lavoro deve adeguare la tariffa del premio assicurativo e accertarsi che il lavoratore riceva tutte le informazioni sui rischi, i dispositivi di protezione individuale necessari, eventuali visite mediche e la formazione aggiuntiva richiesta.
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Quando il distacco avviene all’interno dell’Unione europea, il lavoratore mantiene il contratto con il datore di lavoro del Paese di origine, ma ha diritto ad alcune condizioni di lavoro previste nel Paese ospitante. Tra queste rientrano:
Inoltre, se il distacco supera i 12 mesi, al lavoratore devono essere riconosciute quasi tutte le condizioni di lavoro previste obbligatoriamente nello Stato ospitante. Questo quadro normativo si fonda sul principio cardine del diritto del lavoro europeo del “stessa paga per lo stesso lavoro nello stesso posto” (“equal pay for equal work in the same place”), volto a garantire condizioni eque per tutti i lavoratori. Nel caso specifico che stiamo trattando, l’obiettivo è assicurare condizioni equivalenti sia ai lavoratori distaccati sia a quelli locali.3
Poiché le responsabilità in materia di salute e sicurezza sono ripartite tra azienda distaccante e azienda distaccataria, è fondamentale che tra le due realtà si instauri una collaborazione efficace e costante. Un buon coordinamento delle attività consente infatti di ridurre i rischi di infortuni e di garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.
Prima dell’avvio del distacco è buona prassi definire con chiarezza le attività che il lavoratore sarà chiamato a svolgere, i rischi presenti nel luogo di lavoro, la formazione necessaria per operare in sicurezza e le modalità di gestione della sorveglianza sanitaria.
Il distacco rappresenta uno strumento organizzativo utile per molte aziende, ma richiede una gestione attenta e consapevole degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. Per questo motivo è fondamentale pianificare il distacco con attenzione, valutando in anticipo tutti gli aspetti legati alla prevenzione e alla protezione dei lavoratori.
NOTE
1 Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276.
2 Per approfondire i requisiti di legittimità consulta la Circolare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 gennaio 2004, n. 3.
3 Direttiva UE 2018/957 recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
La responsabilità e gli obblighi di sicurezza nel distacco sono condivisi tra distaccante e distaccatario con obblighi diversi. L'azienda distaccataria deve garantire le stesse tutele dei propri dipendenti per i rischi specifici del luogo di lavoro. L'azienda distaccante mantiene gli obblighi legati al rapporto di lavoro come la formazione generale.
Si. La formazione dei lavoratori distaccati deve essere integrata da corsi aggiuntivi se nell'azienda distaccataria è esposto a rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli presenti nell'azienda di origine. La formazione sui rischi specifici è a carico dell'azienda distaccataria. È importante verificare e integrare la formazione già posseduta prima dell'inizio del distacco.
La sorveglianza sanitaria deve coprire tutti i rischi a cui il lavoratore è esposto inclusi quelli del distaccatario. Se emergono nuovi rischi serve l'aggiornamento del protocollo sanitario e nuove visite. Le due aziende devono coordinarsi per garantire l'idoneità del lavoratore alle mansioni svolte.