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SDS: cosa cambia da gennaio 2023

Il 31 dicembre 2022 segna il capolinea per tutte le schede di sicurezza (SDS) non conformi alle nuove regole europee sul rischio chimico. Come abbiamo visto in un precedente articolo, il 18 giugno 2020 è stato pubblicato il regolamento della Commissione Ue n.878/2020¹ che ha modificato l’allegato II al Reach. Composizioni e informazioni sugli ingredienti, proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche e proprietà ecologiche: questi sono gli ambiti in cui da gennaio vi saranno delle modifiche per le SDS.

Nuove prescrizioni e sanzioni per chi non è in regola

Iniziamo subito dando uno sguardo alle novità che interesseranno le SDS e alle coordinate temporali. Il regolamento europeo introduce:

  • chiarimenti sull’identificatore unico di formula (UFI);
  • nuove prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze;
  • indicazioni circa sostanze e miscele che hanno proprietà d’interferenza con il sistema endocrino.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 16 luglio 2020. Dal gennaio 2021 si è iniziato ad applicarlo. Il 31 dicembre di quest’anno rappresenta il termine ultimo per poter fornire SDS non conformi alle nuove regole. Dopodiché, al termine del regime transitorio, s’incorrerà in sanzioni se le schede di sicurezza non saranno aggiornate.

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Quando è necessario fornire le SDS?

Questa novità importante in materia di SDS ci dà modo di fare un veloce riepilogo, sempre prezioso, sul tema schede di sicurezza. In particolare, quali sono i criteri che definiscono l’obbligatorietà della fornitura di una SDS? A dare queste informazioni è il documento contenente gli orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza² elaborati dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), con riferimento all’Allegato II del regolamento REACH. Nello specifico, è obbligatorio fornire una SDS quando una sostanza:

  • o una miscela è classificata come pericolosa secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008;
  • è bioaccumulabile e tossica;
  • è inclusa nell’elenco stabilito di sostanze candidate³.

Il paragrafo 3 dell’articolo 31 del regolamento REACH specifica, inoltre, che la SDS deve essere fornita su richiesta qualora una miscela contenga almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o per l’ambiente. Analogo discorso per sostanze cancerogene o tossiche e per le quali la normativa comunitaria fissi dei limiti di esposizione sul luogo di lavoro. 

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SDS
Esempio di scheda di dati di sicurezza, fonte ECHA

Un aggiornamento tempestivo

L’aggiornamento continuo di una SDS non è un mero atto formale: si tratta di un passaggio molto importante. Esistono delle precise circostanze per cui le schede di dati di sicurezza devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori. Nel dettaglio:

  • in caso di disponibilità di nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o sui pericoli;
  • qualora un’autorizzazione venga accettata o rifiutata;
  • quando viene imposta una restrizione.

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Quali informazioni devono contenere le SDS?

Sono 16 le informazioni (punti) che una SDS deve contenere. La prima è l’identificazione della sostanza e della società che l’ha prodotta. Vi sono poi la classificazione del pericolo, la composizione e le informazioni sugli ingredienti della miscela. Vengono indicate pure le misure di pronto soccorso in caso ci sia un’esposizione accidentale alla sostanza chimica. Ancora, le misure da prendere qualora un incendio coinvolga quella determinata sostanza e/o vi sia una fuoriuscita o dispersione della miscela per ridurre gli effetti avversi. Sono riportate, inoltre, informazioni che riguardano, tra gli altri:

  • manipolazione e immagazzinamento;
  • controllo dell’esposizione: limiti di esposizione e le misure di controllo dell’esposizione;
  • informazioni tossicologiche ed ecologiche.

Oltre a questi punti, la SDS riporta anche considerazioni sullo smaltimento della sostanza, su come essa deve essere trasportata e sulla legislazione in materia di sicurezza, salute e ambiente.

Siamo a tua disposizione
per fornirti tutte le indicazioni necessarie per essere in regola con il REACH
e verificare l’adempimento di tutte le norme sul rischio chimico.
Contattaci per ulteriori informazioni o per richiedere un sopralluogo gratuito.

NOTE

¹ Per approfondire: Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione 

² ECHA, Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza

³ Scopri di più nella Candidate List aggiornata

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