e_labo blog logo bianco

Scale da lavoro: quel che c’è da sapere su normativa sicurezza e formazione

Scala, sicurezza normativa e formazione. Tre concetti intersecati che devono essere adeguatamente considerati per garantire un luogo di lavoro sicuro. Non bisogna, infatti, dimenticare che nell’ambito professionale, le cadute dall’alto costituiscono il 16,5 % delle cause di infortunio1. 

In questa casistica rientrano anche gli incidenti che derivano da un uso scorretto delle scale, che ogni giorno vengono usate da milioni di lavoratori nei settori più disparati. Una corretta formazione consente di ridurre significativamente questi pericoli, fornendo le competenze necessarie per prevenire gli incidenti e garantire il rispetto delle disposizioni di legge. A riguardo, la normativa vigente stabilisce obblighi sia per il datore di lavoro che per i lavoratori.

Scale da lavoro: le principali tipologie

Prima di addentrarci sulle specifiche legislative, facciamo una panoramica delle tipologie di scale da lavoro. Esistono scale professionali di tutti i tipi, che si adattano a specifiche necessità. Una prima distinzione è quella tra due macro categorie: 

  • le scale fisse sono elementi permanenti dell’ambiente professionale;
  • le scale portatili sono, come svela il nome, attrezzature di lavoro trasportabili. 

Queste strumentazioni si possono poi suddividere ulteriormente in base alle loro tipologia strutturale, al materiale di costruzione e alla funzione che assolvono. Qui di seguito, non sarà possibile elencare tutte le varianti esistenti. Pertanto, ci limitiamo a considerare quelle principali, concentrandoci sulla distinzione in base alla struttura.

Dalle scale a pioli a quelle aeree: le soluzioni portatili

In commercio esiste un ampio assortimento di scale portatili, perché devono rispondere alle esigenze lavorative più disparate. Ecco le principali tipologie. 

  • Scale a pioli (o di appoggio). Sono quelle costituite da due montanti paralleli collegati da pioli tondi. Leggere e facili da trasportare, vengono posizionate contro una parete o una struttura stabile. 
  • Scale a libro, composte da due parti richiudibili, unite da un perno. A seconda dei modelli, si può salire da entrambi i lati (si parla in questo caso di scale a doppia salita) oppure da uno solo. 
  • Scale telescopiche, costituite da due o tre tronchi che permettono di allungarle o accorciarle a seconda delle necessità. Sono ideali per i lavori in spazi ristretti.  
  • Scale trasformabili, che si possono cioè configurare in diverse modalità (a libro, in appoggio o a sbalzo), garantendo massima adattabilità.

Ancora, ci sono le scale a castello o a palchetto, dotate di piattaforme di lavoro con parapetto che garantiscono maggiore stabilità e sicurezza. Le scale aeree, infine, sono progettate per lavori ad altezze elevate. Sono dotate di basi solide e robuste. 

Scale fisse: le alternative permanenti

Anche le scale fisse presentano una grande varietà di tipologie. 

  • Scale a giorno. Sono quelle più diffuse, con i gradini a vista e una struttura semplice. Spesso sono dotate di corrimano. 
  • Scale antincendio. Realizzate con materiali resistenti al fuoco e con percorsi di fuga sicuri.
  • Scale retrattili, che scompaiono nel soffitto quando non sono utilizzate. 
  • Scale alla marinara. La normativa definisce così le scale a pioli che, superando i 5 metri di altezza e i 75 gradi di inclinazione, vengono dotate di una gabbia di protezione a partire dai 2,50 metri dalla base. 

L’uso sicuro delle scale da lavoro richiede una formazione adeguata. Per l’impiego di scale fisse e scale portatili oltre 2 metri è previsto obbligatoriamente il corso di lavori in quota. Un percorso formativo specifico sulla prevenzione del rischio di caduta e sulle corrette procedure di utilizzo, con particolare attenzione all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per alcune tipologie di scale, come ad esempio quelle marinare, è richiesta una formazione ancora più approfondita. 

Corso lavori in quota e dpi di terza categoria

Nel catalogo di e_labo è presente un corso rivolto ai lavoratori che operano in postazioni ad altezza superiori a 2 metri rispetto a un piano stabile. Questo percorso, composto da una parte teorica e una pratica e di validità quinquennale, offre le informazioni di base necessarie per il lavoro in quota: 

  • il pericolo di caduta dall’alto come rischio grave e imprevedibile;
  • la prevenzione del rischio;
  • la protezione durante il lavoro in quota (posizionamento, trattenuta e sistemi anticaduta);
  • l’arresto in sicurezza;
  • il fattore di caduta nei sistemi anticaduta;
  • la descrizione delle varie tipologie di dispositivi di protezione;
  • gli obblighi di manutenzione periodica;
  • l’addestramento all’utilizzo di DPI di terza categoria anticaduta nello svolgimento dei lavori in quota.

Scopri il
corso lavori in quota e DPI di terza categoria  
e scarica la scheda d’iscrizione

Scale: sicurezza normativa

La principale fonte legislativa è il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)2. Le scale professionali rientrano nella categoria delle “attrezzature di lavoro”, che vengono così definite dall’art. 69: «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro». 

L’articolo successivo (art. 70) stabilisce che le attrezzature devono essere conformi alle normative europee. Per quanto riguarda le scale, il riferimento sono le norme UNI EN 1313, le quali definiscono i requisiti tecnici e di sicurezza per la costruzione e l’impiego delle diversi tipologie di scale, imponendo limiti precisi sulle modalità di utilizzo e le altezze massime consentite senza protezioni aggiuntive. 

Il quadro normativo è completato infine dai seguenti articoli del TUSL:

  • l’articolo 71 indica gli obblighi del datore di lavoro (che approfondiremo nel paragrafo che segue);
  • l’articolo 73 stabilisce che i lavoratori dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e che ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza;
  • l’articolo 107 fornisce la definizione di lavoro in quota;
  • l’articolo 111 specifica gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota;
  • l’articolo 113 definisce delle norme specifiche per le scale. 

LEGGI ANCHE Prevenzione sul lavoro: che cos’è e come si attua concretamente in azienda

Il datore di lavoro: tra obblighi e responsabilità

La legge stabilisce una serie di obblighi e responsabilità. Oltre a rifornirsi di attrezzature conformi agli standard di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere, si deve occupare anche della manutenzione e controllo periodico per assicurarsi che rimangano in condizioni tali da garantire la sicurezza sul lavoro. Inoltre, il datore deve fornire una formazione adeguata ai dipendenti sull'uso corretto di tutte le attrezzature professionali e quindi anche delle scale. Per una formazione certificata ed efficace, e_labo offre corsi specifici per ogni tipo di esigenza professionale.  

Scopri le prossime date in calendario
del nostro corso lavori in quota
e prenota il tuo posto


NOTE 

1  Per saperne di più: Infor.MO, Rischio infortunistico negli ambienti lavorativi: organizzazione degli spazi e viabilità, INAIL 
2 Per approfondire: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ministero del Lavoro
3 Approfondisci il mondo delle normative UNI

E_LABO SRL
Via dell’Industria 48/C int.1 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA IT 03093450249 | REA VI - 298371
Tel: 0444 478406 | E-mail: e-labo@e-labo.it
Informativa privacy per i clienti
Privacy Policy
Cookie Policy
Created by Hassel Omnichannel
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram