RSPP fa rima con sicurezza. Si tratta, infatti, di una delle figure chiave per la prevenzione di infortuni e di malattie professionali. In questo articolo esploreremo le caratteristiche di questo ruolo e gli obblighi formativi che esso comporta, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo accordo Stato – Regioni.
Il termine RSPP significa Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è un ruolo previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008)1, che, nell’articolo 33, definisce i compiti e le funzioni a lui attribuiti, che sono:
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione ha, quindi, un ruolo di consulenza ed elaborazione di documenti e procedure. Non si occupa, però, della vigilanza sull'applicazione delle misure di sicurezza, competenza che spetta al datore di lavoro, ai preposti e ai dirigenti.
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Il ruolo del RSPP può essere ricoperto da un dipendente, dal datore di lavoro oppure da un consulente esterno. Tale scelta dipende da diversi fattori e ha delle implicazioni pratiche.
Il legislatore impone che questo ruolo possa essere ricoperto solamente da una figura. Per ogni azienda dunque, vi potrà essere un solo e unico RSPP. Una scelta fatta allo scopo di mantenere l’efficacia della politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, e garantire coerenza e uniformità nelle misure preventive.
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Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro stabilisce che l’RSPP deve essere obbligatoriamente istituito in qualsiasi realtà aziendale con dipendenti . La sua designazione spetta al datore di lavoro, che non può delegare questa scelta ad altri collaboratori. La mancata nomina del RSPP comporta un'ammenda compresa tra i 3.556,60 e i 9.112,57 euro oppure un arresto tra i 3 e i 6 mesi. Sono anche previste delle sanzioni pecuniarie e detentive anche nei casi in cui al RSPP non sia fornita la formazione obbligatoria.
Infine, nel caso si verifichino in azienda degli infortuni o, peggio, degli incidenti mortali dovuti a gravi mancanze nel rispetto delle norme di sicurezza, il datore di lavoro si espone a ulteriori sanzioni penali e al risarcimento, in sede civile, dei danni causati.
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NOTE
1 Per approfondire: Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ministero del Lavoro.
2 In aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti; in agricoltura e zootecnia fino a 10 addetti; nel settore pesca fino a 20 addetti e per tutte le altre aziende fino a 200 addetti. Vedi Allegato II del TUSL.