Ondate di caldo come quelle di questi giorni giorni sono un rischio non trascurabile per i lavoratori. Ci sarebbero proprio le alte temperature, per esempio, all’origine del malore che recentemente è costato la vita ad un operaio sessantenne in una conceria chiampese. È bene ricordare quindi che il “Testo unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori” (D.Lgs. 81/08) prescrive al datore di lavoro una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli legati al microclima, e adottare opportune contromisure.
Riprendiamo quindi una nota diramata in questi giorni dall’Ats di Brescia che fornisce una serie di suggerimenti operativi sulle misure di prevenzione e protezione. L’azienda sanitaria raccomanda innanzitutto, nei periodi è possibile caldo intenso, di verificare le previsioni e le condizioni meteorologiche. Ricorda inoltre che il rischio legato allo stress da calore è sempre più elevato quando il fisico non ha avuto il tempo di acclimatarsi, processo che richiede dagli 8 ai 12 giorni e scompare dopo 8 giorni.
La valutazione del rischio deve quindi indicare le misure preventive e protettive da adottare, che si dividono fra procedurali (che individuano dei criteri per definire l’entità del rischio) organizzative e tecniche. Fra queste si ricordano:
Il rispetto di tutte queste misure deve essere vigilato dal preposto/capocantiere. Nelle lavorazioni a rischio di stress da calore inoltre è sempre obbligatoria la sorveglianza sanitaria mirata alla valutazione di fattori di rischio individuali quali obesità, consumo di alcolici, uso di farmaci, malattie cardiocircolatorie, renali o dismetaboliche (diabete). È obbligatorio informare i lavoratori su rischi del caldo, misure di prevenzione e sintomi di allarme quali:
Siamo a vostra disposizione per un sopralluogo gratuito e per offrire consulenza sul rischio caldo.