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Quali obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza?

La salute e la sicurezza sul lavoro sono una questione che interessa ogni settore, professione e mansione. È una prerogativa imprescindibile che vale tanto per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi. Operando in proprio, infatti, il lavoratore autonomo deve prendersi cura in prima persona della propria salute e sicurezza, così da scongiurare eventuali infortuni e malattie professionali. In questo articolo esploriamo, allora, le facoltà e gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza.

Obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza

Parlando di lavoratori autonomi, ci si riferisce a quelle figure professionali che svolgono il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Si distinguono dalle imprese individuali, in quanto non hanno personale dipendente a carico.
Essere autonomo non significa essere esente da doveri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. Questa è la conditio sine qua non per svolgere le proprie mansioni senza esporre se stessi e altri a rischi e pericoli. A tal proposito, l’articolo 21 del D. Lgs. 81/2008 individua gli obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza. Vale a dire:

  • usare attrezzature di lavoro conformi a quanto disposto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008);
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale (DPI) in base ai rischi delle proprie attività.

Inoltre, nel caso si operi in un luogo di lavoro in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto, il libero professionista dovrà munirsi di un’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le proprie generalità.

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Obblighi e facoltà: la sicurezza dei lavoratori autonomi

Il TUS non prevede soltanto obblighi del lavoratore autonomo in materia di salute e sicurezza. Per gli autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile è prevista la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria. Ciò significa che, a differenza dei lavoratori dipendenti, per queste figure la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria, ma volontaria. Pertanto, qualora il lavoratore decidesse di sottoporsi a tali accertamenti sanitari, gli oneri saranno a suo carico.
Il D. Lgs. 81/2008 prevede, inoltre, che il lavoratore abbia la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifica (anche finanziata) incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Dunque, fermi restando gli obblighi previsti da speciali norme, la formazione dei lavoratori autonomi non è obbligatoria. Come, però, ribadiamo spesso, la formazione non va intesa solo come un mero rispetto della legge vigente. SI tratta, piuttosto, di un investimento e di un’opportunità. A maggior ragione, se si parla di lavoratori autonomi e di liberi professionisti.

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Il ruolo delle aziende e l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi

Per essere proattivi nella gestione della sicurezza sul lavoro, lavoratori autonomi e liberi professionisti dovrebbero tenere in considerazione i rischi delle proprie attività e agire di conseguenza per gestirli in modo adeguato.
Di norma, in un contratto d’opera, il committente inserisce un articolo in cui declina ogni responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al lavoratore autonomo. Questo nel caso in cui risultasse che tali danni non si sarebbero prodotti senza l’inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto. Facciamo un esempio. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non rientra tra gli obblighi per la sicurezza del lavoratore autonomo. Tale obbligo resta unicamente in capo al datore di lavoro. Quest’ultimo, qualora decidesse di avvalersi del servizio di un lavoratore autonomo, è tenuto a fornirgli tutte le informazioni concernenti i rischi sul lavoro e a verificare l’effettiva idoneità tecnico-professionale del professionista. Il lavoratore autonomo dovrà, pertanto, esibire:

  • certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
  • documentazione di conformità alle disposizioni di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei DPI in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti;
  • il documento unico di regolarità contributiva.

In questo modo, si potranno accertare le capacità tecniche e professionali del lavoratore autonomo che consentono di svolgere il lavoro in sicurezza.

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