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Nuovo codice di prevenzione incendi: cosa è cambiato?

Il nuovo codice di prevenzione incendi 2019 è entrato in vigore il 28 novembre dell’anno scorso, e va a modificare il DM 3 agosto 2015, conosciuto come Codice di prevenzione incendi. In questo articolo, vedremo cosa comporta tutto ciò per le aziende, chi deve adeguarsi al nuovo codice di prevenzione incendi 2019 e le principali novità che vi sono previste.

Vi ricordiamo che è già a disposizione sul nostro sito anche la check list per la valutazione del rischio incendio redatta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Chi deve adeguarsi al nuovo codice di prevenzione incendi 2019

Secondo il nuovo codice di prevenzione incendi 2019:

  • non sono previsti adeguamenti a chi è già in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi/Conformità di prevenzione incendi/SCIA antincendio;
  • le aziende (nuove o esistenti) che non sono in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi/Conformità di prevenzione incendi/SCIA antincendio e soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, perché al proprio interno è presente una o più attività ricomprese nell'Allegato I al DPR 151/11, devono mettersi in regola normativamente.

Questo perché il nuovo codice di prevenzione incendi 2019 non introduce nuovi obblighi o adempimenti per le aziende, ma solo alcune differenze nella progettazione tecnica antincendio.

La rivisitazione di ottobre 2019 del codice di prevenzione incendi va a sistemare alcune criticità del DM 03.08.15 che, in alcuni casi, potevano portare a situazioni di sospensione del progetto di prevenzione incendi causa derive tecniche che si tramutavano in maggiori costi per le ditte.

Le novità del nuovo codice di prevenzione incendi

Il nuovo codice di prevenzione incendi 2019 prevede diverse novità, soprattutto in merito alla sparizione del doppio binario. In particolare, ci sono novità per quanto riguarda:

  • la definizione di corridoio cieco;
  • la larghezza minima ammessa per le vie d'esodo verticali (1200 mm);
  • la non ammissibilità, ai fini dell’esodo, delle rampe aventi pendenza superiore all’8%;
  • le profonde limitazioni previste per il compartimento multipiano (ammesso solo fino ad una quota di 12 m);
  • la valutazione dei depositi all’aperto;
  • l’elevata richiesta di chiusure dei vani di comunicazione tra compartimenti di tipo Sa;
  • la mancanza di elementi di tipo quantitativo atti alla definizione dell’indicatore di rischio δα;
  • la velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio (riferita alla modalità di impilamento degli stoccaggi) che poteva condurre a valutazioni non coerenti del rischio incendio;
  • l’eccessiva richiesta di mezzi di estinzione portatili;
  • la richiesta di estintori e idranti anche in attività come i magazzini intensivi completamente automatizzati coperti da impianto sprinkler

La fine del doppio binario

Con il nuovo codice di prevenzione incendi, si è vista la scomparsa del doppio binario

Cosa vuol dire doppio binario? Fino a ottobre 2019 è stato ancora possibile scegliere se gestire la prevenzione incendi secondo le prescrizioni del D.M. 10/03/1998 o del D.M. 03/08/2015. Con il nuovo codice di prevenzione incendi 2019, invece, l’unica via possibile è quella del D.M. 03/08/2015. Ciò è un vantaggio per le aziende, in quanto Il nuovo metodo di approccio alla sicurezza antincendio, introdotto dal D.M. 03/08/2015, è un valido strumento che può consentire il superamento di criticità antincendio che qualche azienda può essersi trovata a fronteggiare negli anni passati.

Siamo a disposizione per la valutazione del rischio incendi nella vostra azienda, per la verifica della conformità normativa delle dotazioni e per individuare opportune misure necessarie a prevenire il pericolo di roghi (o delle sanzioni per il mancato rispetto della norma). Da anni, inoltre, organizziamo corsi di formazione obbligatoria per il personale aziendale. Per informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

Photo by Piotr Chrobot on Unsplash

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