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Nuovo accordo Stato – Regioni: le novità sulla formazione

Il nuovo accordo Stato-Regioni1 sulla formazione alla salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 maggio, introduce importanti novità normative. Il Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro2 delega infatti a questo accordo il compito di definire durata, contenuti e modalità della formazione per le diverse figure aziendali. Esploriamo i principali cambiamenti. 

Cosa sono gli accordi Stato-Regioni

Evitare disomogeneità e definire standard comuni sono gli obiettivi che hanno fatto nascere gli accordi Stato-Regioni, ovvero delle intese siglate tra il governo centrale e le singole regioni e province Autonome nell'ambito di una conferenza permanente che interviene su materie di competenza concorrente o in cui è necessaria una collaborazione tra i diversi livelli amministrativi. In Italia esistono molti temi (come la sanità, la formazione professionale, il governo del territorio e la protezione civile) che sono gestiti sia a livello statale che a livello regionale. Anche la sicurezza sul posto di lavoro è uno degli argomenti regolamentati da questo tipo di accordi. 

Le principali novità dell’accordo Stato-Regioni sulla formazione

Sono molteplici i cambiamenti introdotti dal nuovo accordo Stato-Regioni. Di seguito, elenchiamo i più significativi:

  • il corso preposti passa da 8 a 12 ore e il suo aggiornamento diventa biennale. Ciò significa che si vuole aumentare la responsabilità, e quindi il livello di formazione, di questa figura professionale;  
  • il corso dirigenti si riduce a 12 ore; 
  • viene normato il corso per lavoratori che operano in ambienti confinati che in precedenza non era regolamentato. Ora sono necessarie 12 ore di formazione con un aggiornamento quinquennale di 4 ore;
  • sono stabilite anche le ore del corso per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte, che finora non aveva uno standard definito. Dall'entrata in vigore dell’accordo sarà obbligatorio seguire un modulo teorico-tecnico di 4 ore a cui si aggiungono dalle 6 alle 7 ore di pratica (il monte ore dipende dalle caratteristiche tecniche dell’attrezzatura utilizzata);
  • decade la possibilità di formare i lavoratori entro 60 giorni dalla loro assunzione. Ora i neoassunti devono essere formati prima di iniziare il lavoro.

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Cosa cambia per il datore di lavoro

Le novità non si fermano qui. Il datore di lavoro è infatti una delle figure più toccate da questo nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione. Per la prima volta viene istituito un corso obbligatorio di 16 ore, a cui va aggiunto un modulo di 6 ore per i datori di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili. Va precisato che, queste ore integrative devono essere seguite non solo da chi lavora direttamente nell'edilizia, ma da qualsiasi imprenditore che deve accedere a un cantiere anche solo, ad esempio, per attività come l’installazione di un macchinario o di un impianto. Questa formazione è soggetta a un aggiornamento quinquennale di 6 ore. 

I datori di lavoro che sono anche RSPP devono seguire un corso aggiuntivo di 8 ore che deve essere ulteriormente ampliato con un modulo integrativo di: 

  • 16 ore per chi opera nel settore agricolo, della silvicoltura, delle costruzioni, chimico-petrolchimico e zootecnico;
  • 12 ore per coloro interni al settore della pesca. 

Per queste figure professionali è previsto un aggiornamento quinquennale di 8 ore. 

L’introduzione dell’obbligo dei corsi formativi per i datori di lavoro è una grande novità perché interessa figure che hanno piena responsabilità su tutto quello che accade in azienda, ma per le quali finora non era prevista una formazione specifica. Ciò permetterà loro di acquisire competenze fondamentali per prevenire i rischi per se stessi e per i propri collaboratori. 

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Scenari futuri per la formazione sulla sicurezza

Le nuove disposizioni previste dal recente accordo Stato-Regioni sono entrate in vigore a seguito della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 24 maggio. Molte sono state applicabili sin da subito, mentre per alcune si potrà attendere un periodo di 12 mesi, in cui continueranno a valere le prescrizioni dei precedenti accordi.  Un’ulteriore grande novità di questa normativa è l'introduzione di strumenti obbligatori di verifica dell’effettiva acquisizione delle competenze. Ciò prenderà forma attraverso dei test e dei colloqui che avranno il compito di valutare l’impatto della formazione sui partecipanti. Questo è un modo per spostare l’attenzione sui risultati dei corsi e sul loro concreto contributo in azienda.

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NOTE 

1 Approfondisci il testo dell’Accordo Stato Regioni; 
2 Leggi il testo completo del TUSL Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)

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