Dal 1° gennaio 2021 le schede di dati di sicurezza (SDS) devono essere adeguate alle nuove regole europee sul rischio chimico. Il regolamento della Commissione Ue n. 878/2020 modifica, infatti, l’allegato II al REACH. In questo articolo vedremo insieme cos’è una scheda di dati di sicurezza e le principali novità che saranno introdotte nelle nuove SDS.

SDS: di cosa si tratta

Le schede di dati di sicurezza, o SDS (Safety Data Sheet) sono il documento tecnico indispensabile per le sostanze chimiche in Europa. Secondo quanto previsto dal regolamento REACH, accompagnano ciascun prodotto lungo tutta la catena di approvvigionamento. Contengono, inoltre, le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e di pericolo per l’uomo e l’ambiente necessari per un utilizzo corretto e sicuro.

Lo scorso 18 giugno 2020, con la pubblicazione del regolamento della Commissione Ue n. 878/2020, è stato modificato l’allegato II al REACH. Questo nuovo provvedimento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le SDS non conformi a questo nuovo regolamento possono continuare, in deroga, ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.

Gli obblighi degli utilizzatori a valle

Gli utilizzatori a valle dei prodotti chimici hanno diversi obblighi. Il primo è verificare di essere in possesso di SDS aggiornate e se l’uso che intende fare della sostanza o del preparato rispecchia quanto riportato sulla SDS stessa e/o gli scenari di esposizione previsti

Gli utilizzatori a valle devono, inoltre, essere in possesso di una dichiarazione emessa dai fornitori di sostanze e prodotti chimici da cui risulti che essi sono al corrente dei propri obblighi, adempiano agli stessi e operino conformemente al regolamento REACH.
La mancata fornitura della Scheda di sicurezza è punita con sanzioni da 10.000 a 60.000 euro così come per la mancata redazione dei Rapporti di sicurezza chimica (Chemical Safety Report, CSR) da parte dell’utilizzatore di sostanze chimiche. Inoltre, sono previsti da 15.000 a 90.000 euro per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti.

Perché un cambiamento

L’allegato II al REACH è stato aggiornato nelle nuove SDS per diverse ragioni, tra cui: 

  • sono state introdotte prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze (regolamento Ue n. 2018/1881);
  • l’allegato VIII al Clp ha introdotto l’identificatore unico di formula (Ufi), che ha reso necessaria la coerenza con quanto prescritto nelle SDS;
  • sono state individuate una serie di prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Le novità delle nuove SDS

Nelle nuove SDS sono previste diverse modifiche rispetto al modello precedente. Queste riguardano i seguenti ambiti:

  • composizione/informazioni sugli ingredienti;
  • proprietà fisiche e chimiche;
  • informazioni tossicologiche;
  • proprietà ecologiche.

Per quanto riguarda l’ambito “Composizione/informazioni sugli ingredienti” modificata nelle nuove SDS, viene fatta una distinzione tra le sostanze e le miscele. Tra le altre cose concernenti le sostanze, devono essere indicati, se disponibili, il limite di concentrazione specifico e il “fattore M” (fattore moltiplicatore).

Se la sostanza in questione è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che la specificano. Infine, se la sostanza non è registrata, ma la SDS interessa nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.

Proprietà fisiche e chimiche

Questa sezione delle nuove SDS descrive i dati empirici relativi alla sostanza o miscela, se pertinenti. Queste informazioni devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela. 

Nel caso di una miscela, se le informazioni non si applicano alla miscela totale, le voci devono indicare a quale sostanza della miscela si riferiscono i dati. 

Le proprietà devono essere chiaramente identificate e riportate nelle unità di misura appropriate.

Le principali proprietà da riportare su ciascuna SDS sono:

  • stato fisico;
  • colore;
  • odore;
  • punto di fusione/di congelamento;
  • punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione;
  • infiammabilità;
  • limite inferiore e superiore di esplosività;
  • punto di infiammabilità;
  • temperatura di autoaccensione;
  • temperatura di decomposizione;
  • PH.

Informazioni tossicologiche

Nelle nuove SDS per le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino nella sottosezione 2.3, quando disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi per la salute causati da tali proprietà. Queste informazioni vanno ricavate dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana. Le altre informazioni sugli effetti nocivi per la salute devono essere incluse anche quando non siano richieste dai criteri di classificazione.

Informazioni ecologiche

Per quanto riguarda le sostanze identificate come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se disponibili, devono essere fornite informazioni sugli effetti avversi sull’ambiente causati da suddette proprietà. Le informazioni derivano dall’applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nei corrispondenti regolamenti [(Ce) n. 1907/2006, (Ue) 2017/2100, (Ue) 2018/605], pertinenti ai fini della valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente.

Siamo a disposizione per supportare le aziende nella verifica degli adempimenti previsti dal regolamenti europei REACH e CLP sul rischio chimico, tra cui quelli in materia di SDS. Per ulteriori informazioni, o per richiedere un sopralluogo gratuito, contattaci. Ci trovi ad Arzignano, in provincia di Vicenza.

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