Fine d’anno, nuovo inizio (e qualche dubbio). Il 23 dicembre 2023 è entrata in vigore la nuova legge sulle assicurazioni, il D.Lgs. 184/2023 22 novembre 2023 n 184¹, che ha recepito la direttiva 2021/2118² del Parlamento europeo e del Consiglio. L’atto normativo ha apportato sostanziali modifiche sia al Codice delle assicurazioni private, sia al Codice della strada.
La novità riguarda da vicino anche le aziende. Una delle questioni più controverse riguarda, infatti, l’applicazione di tale normativa a muletti e carrelli elevatori. Gli interrogativi circa l’obbligatorietà o meno dell’assicurazione RC per i carrelli elevatori sono molti. Facciamo, allora, chiarezza sul tema, rispondendo ad alcune delle domande più comuni. In primis, bisogna fare l’assicurazione per i carrelli elevatori? C’è l’obbligo di assicurazione del muletto? Tutto, come vediamo più avanti, dipende dalla funzione abituale del mezzo: se non è il trasporto, niente RC obbligatoria.
Sono molteplici le novità apportate dalla nuova legge sulle assicurazioni, il decreto legislativo 22 novembre 2023 n. 184. In particolare:
Anche i rimorchi che vengono utilizzati assieme a un veicolo sono soggetti all’assicurazione obbligatoria, a prescindere dal fatto che siano agganciati o meno al mezzo di trasporto.
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Una distinzione importante da fare è quella tra i veicoli destinati al trasporto e quelli destinati solo alla movimentazione. Questi ultimi sono definiti dall’articolo 56 lettera C del Cds e comprendono tutti quei mezzi destinati alla movimentazione di cose, come muletti e carrelli elevatori.
Oltre a questa distinzione, si applica anche una differenza per quanto riguarda la legge sulle assicurazioni. Infatti, la direttiva UE 2021/2118 modifica la direttiva 2009/103/CE sull’assicurazione dei veicoli. Precisando che l’assicurazione obbligatoria del 2023 dei veicoli si applica solo quando questi sono utilizzati per il trasporto. Il principio è stato stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha definito il concetto di “uso di un veicolo" riferito alla sua funzione abituale di trasporto, indipendentemente dalle circostanze.
Pertanto, se al momento di un incidente il veicolo è impiegato per un uso diverso dal trasporto, l’assicurazione RC non è obbligatoria. Anche il governo italiano ha recepito questa interpretazione, riconoscendo il legame tra “uso abituale” del veicolo e obbligo assicurativo, come delineato dalla giurisprudenza europea.
In conclusione, dunque, la nuova legge sulle assicurazioni prevede la RC obbligatoria solo per i veicoli destinati al trasporto. Nella normativa muletti e carrelli elevatori è evidente come la loro “funzione abituale” non sia il trasporto di merci e persone, ma solo la movimentazione della merce. Di conseguenza, è da escludersi l’obbligo di copertura della responsabilità per i danni da sinistro con RC. Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, già lo scorso gennaio Confindustria era intervenuta sul tema con un’apposita circolare.
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Note:
¹ Per approfondire: Decreto legislativo 184/2023
² Per saperne di più: Direttiva europea 2021/2118