e_labo blog logo bianco

Novità sul deposito temporaneo ed i rifiuti pericolosi nel decreto 116/2020

L’Italia si adegua alla normativa europea in materia di rifiuti. Con il Decreto Legislativo n. 116/2020 in vigore dal 26 settembre 2020 sono state, infatti, istituite nuove disposizioni che danno attuazione alla direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Inoltre, apporta modifiche ed integrazioni alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
In questo articolo vedremo le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 in materia di deposito temporaneo e rifiuti pericolosi.

Le principali novità

Tra le varie cose, le modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto si occupano dei seguenti argomenti:

  • modifiche delle definizioni vigenti e introduzione di alcune nuove;
  • novità sul deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti;
  • classificazione dei rifiuti;
  • responsabilità del produttore;
  • marcatura ambientale degli imballaggi;
  • sistema di tracciabilità dei rifiuti;
  • adempimenti cosiddetti amministrativi (MUD, registro, formulario);
  • sanzioni amministrative.

Novità sul deposito temporaneo

Secondo il nuovo decreto si definisce deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis, ovvero prima del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento. In precedenza la norma non parlava di raccolta, ma di trattamento.

Il deposito temporaneo di rifiuti può avvenire nel rispetto di alcune condizioni:

  • deve essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, ovvero l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti;
  • I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.

Deroghe al deposito di rifiuti prodotti da terzi

Il deposito temporaneo prima della raccolta, infine, non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente. Il Decreto introduce due deroghe all’obbligo dell’autorizzazione per lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi. 

  • per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. 
  • per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Rifiuti pericolosi

Il Decreto Legislativo n. 116/2020 classifica un rifiuto come pericoloso quando esso è contrassegnati da un asterisco nell'elenco di rifiuti. Questo a meno che non si applichino le esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, questi vengono raggruppati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto o inesatto viene applicata, oltre a una sanzione penale, una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro (prima era da 15.500 a 93.000 euro).

E_LABO SRL
Via dell’Industria 48/C int.1 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA IT 03093450249 | REA VI - 298371
Tel: 0444 478406 | E-mail: e-labo@e-labo.it
Created by Hassel Omnichannel
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram