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Le scadenze della sicurezza

Quante scadenze deve rispettare un’azienda (e in particolare quelle di nuova apertura) in ambito salute e sicurezza? Riassumiamo qui di seguito le principali.

Valutazione e prevenzione del rischio

  • Il Documento di valutazione del rischio (DVR) è il documento fondamentale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro:
    • deve essere redatto entro 90 giorni dalla data inizio attività;
    • modificato entro 30 giorni dall’introduzione di una modifica significativa nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro.
  • Il Piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è obbligatorio per le attività con più di 10 dipendenti o soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco. Non c’è un termine preciso entro cui deve essere redatto, ma almeno una volta all’anno, è necessario effettuare una simulazione di evacuazione dall’edificio aziendale.
  • Gli infortuni sul lavoro vanno comunicati all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Le figure della sicurezza

  • Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene eletto ogni 3 anni.
  • Il mandato del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) non ha scadenza normativa, ma questa viene definita all’interno dell’eventuale contratto tra le parti.
  • Lo stesso vale per il medico competente.

Corsi di formazione e aggiornamento

  • La formazione base per i lavoratori (generale e specifica) deve essere svolta entro 60 giorni dalla data di assunzione con aggiornamenti di 6 ore nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso base.
  • Per gli RLS è previsto un corso formazione obbligatoria e aggiornamenti annuali, della durata di 4 ore, oppure 8 per le aziende con rischi specifici.
  • Gli addetti al Primo Soccorso devono superare un corso di formazione differenziato in base al grado di rischio e al numero di dipendenti dell’azienda. Gli aggiornamenti devono essere svolti ogni 3 anni.
  • Lo stesso vale per la formazione obbligatoria degli addetti all’emergenza incendio.
  • Per l’RSPP la formazione iniziale viene aggiornata nell’arco dei 5 anni consecutivi al corso di abilitazione e la loro durata dipende dal macro-settore di appartenenza.

Sorveglianza sanitaria

  • Deve essere svolta almeno una volta all’anno, nel caso ci sia esposizione a rischio chimico, cancerogeno o biologico.
  • Ogni 5 anni in caso di esposizione a rischio videoterminali (20 ore complessive settimanali) o ogni 2 se ultracinquantenni o con giudizio di idoneità.
  • Il sopralluogo degli ambienti di lavoro deve essere svolta almeno una volta all’anno.

Estintori

Gli estintori devono essere sottoposti a una manutenzione periodica in base alla loro tipologia:

  • polvere: va controllato ogni 6 mesi, revisionato ogni 36 mesi e collaudato ogni 6 o 12 anni.
  • CO2: va controllato ogni 6 mesi, revisionato ogni 60 e collaudato ogni 10 anni.
  • schiuma o acqua: va controllato ogni 6 mesi, revisionato ogni 18 e collaudato ogni 6 o 12 anni.

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici vanno sottoposti a verifiche ispettive obbligatorie ogni 2 o 5 anni per ambienti rispettivamente a rischio di incendio alto od ordinario (medio – basso). Le verifiche sono da svolgersi:

  • ogni 2 anni la verifica della messa a terra
  • ogni 6 mesi verifica del corretto funzionamento dei differenziali.

Ascensori

  • Sono previste visite finalizzate alla verifica dell’integrità e dell’efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti ogni 6 mesi
  • Sono previste visite di manutenzione preventiva
  • Non è specificata una periodicità perché questa dipende dalle caratteristiche dell’impianto, di norma vengono eseguite 8-12 visite all’anno (incluse le due semestrali).

Apparecchiature per il sollevamento e in pressione

Le attrezzature per il sollevamento (come carroponti e gru) ed in pressione (come caldaie, compressori e serbatoi) sono a loro volta sottoposte a verifiche periodiche di cui abbiamo già parlato negli articoli linkati qui sopra.

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