Come abbiamo visto in un precedente articolo, il DVR è il documento fondamentale per la valutazione rischi sul lavoro. Grazie a esso, infatti, il datore di lavoro può adottare tutte le misure necessarie per tutelare i propri dipendenti. Il documento di valutazione dei rischi ha la funzione di riportare in maniera dettagliata tutti i possibili rischi professionali a cui i lavoratori sono esposti durante la loro attività. Oltre al DVR, un altro documento di valutazione rischi di notevole importanza è il DUVRI, che viene redatto quando ci sono possibili rischi da interferenza. Prima di scoprire il DUVRI come modello di valutazione dei rischi, facciamo chiarezza su cosa si intende per rischi da interferenza e lavori in appalto.

Lavori in appalto: il nodo interferenze

Il prototipo dei rapporti che si creano tra più aziende per l’esecuzione di opere e servizi è rappresentato dall’appalto. Si tratta di un contratto con cui un richiedente affida a un impresario il compimento di un’opera. I requisiti per cui si verifichi l’appalto sono:

  • l’organizzazione dei mezzi necessari per compiere il lavoro;
  • la gestione dei rischi della realizzazione dell’opera;
  •  l’autonomia da parte dell’appaltatore nei confronti del committente.

I rischi da interferenza nascono proprio da quest’ultimo punto. Si tratta di un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. Questo si può verificare quando i lavoratori di due o più aziende diverse si trovano a svolgere mansioni differenti all’interno della medesima area. In questo caso si può creare un’interferenza dovuta al fatto che l’attività lavorativa di un’azienda può influenzare negativamente le condizioni di sicurezza degli operai dell’altra.
Per evitare che ciò avvenga, viene redatto il DUVRI, nel quale vengono riportati tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’azienda produttiva. La valutazione dei rischi da interferenza deve pervenire non solo ai lavoratori interni, ma anche a tutti gli utenti che possono essere presenti nel cantiere durante i lavori. Come precisa l’art. 26 del D.Lgs 81/2008, l’obbligo di redazione DUVRI spetta al committente dell’opera.

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I principali obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Giacché stiamo parlando dei contratti d’appalto, riepiloghiamo i principali obblighi connessi al contratto d’appalto. Come indicato dal D.Lgs 81/2008, occorre:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
  • eseguire una valutazione dei rischi e redigere il DUVRI;
  • valutare il valore economico dell’offerta di contratto, che deve essere adeguato al costo effettivo del lavoro e della sicurezza;
  • munire di tessere di riconoscimento il personale dell’impresa appaltatrice presente sul luogo del lavoro.

Inoltre, i datori di lavoro devono cooperare per la prevenzione di rischi di incidenti, coordinando gli interventi di protezione per i lavoratori esposti. Devono anche informarsi reciprocamente per evitare rischi dovuti alle interferenze tra i dipendenti delle diverse imprese.

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Il modello di valutazione dei rischi DUVRI

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) fornisce una visione esaustiva e sistematica per l’organizzazione e la gestione delle attività in appalto durante le attività di produzione. Si tratta di un riferimento prezioso per le ditte appaltatrici e, per questo, va costantemente aggiornato durante l’esecuzione delle attività. L’obiettivo che si pone questo documento è identificare puntualmente le possibili interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti, e i rischi derivanti connessi. Andando a definire le misure di prevenzione e protezione al fine di ridurre o eliminare le interferenze stesse.
La redazione del DUVRI deve rispecchiare le norme ai sensi del Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50¹. Esistono dei casi in cui la redazione del DUVRI è obbligatoria. La Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3 del 5 marzo 2008², infatti, ha asserito che la compilazione del documento unico di valutazione dei rischi va eseguita solo nei casi siano presenti delle interferenze. Nello specifico possiamo considerare rischi interferenti quelli che:

  • derivano da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
  • sono immessi nel luogo di lavoro del committente, dalle lavorazioni dell’appaltatore;
  • derivano dalla modalità di esecuzione di particolari richieste esplicite del committente che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata.

Non è, invece, obbligatorio redigere il DUVRI in caso di appalti di servizi di natura intellettuale, qualora vi sia mera fornitura di materiali o attrezzature. Come pure in caso di lavori o servizi di durata non superiore a 5 uomini giorno, a patto che essi non comportino rischi derivanti dal rischio d’incendio di livello elevato.

Il DUVRI in cantiere

Per comprendere meglio il documento di valutazione dei rischi nei lavori in appalto, vediamo cosa succede nei cantieri edili. L’obbligo di redazione del DUVRI nel campo della cantieristica avviene quando si verificano tre condizioni

  1. non si può nominare il coordinatore per la sicurezza e quindi non si può redigere il PSC, che verrà sostituito dal documento di valutazione dei rischi.
  2. Il committente delle opere deve essere “qualificato”, quindi può essere anche un datore di lavoro. In questo caso, l’imprenditore avrà la disponibilità giuridica del luogo dove si svolgono i lavori.
  3. La durata dei lavori non deve essere superiore ai cinque uomini giorno, ovvero a 40 ore di lavoro (8 ore per 5 lavoratori). In caso contrario, il DUVRI non va compilato, a meno che questi lavori non comportino un rischio d’incendio, si svolgano in ambienti  confinati o in quota.

Una volta verificate queste tre condizioni nel cantiere edile, il DUVRI riporterà solo un obbligo formale: dovrà essere allegato al contratto di appalto e mantenuto in continuo aggiornamento. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi dovrà essere redatto prima dell’inizio dei lavori. Ciò in modo tale da scongiurare qualsiasi tipo di situazione che possa mettere in pericolo i lavoratori.

NOTE

Foto in evidenza: Freepik

¹ Decreto legislativo del 18 aprile 2016 n.50

² Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.3 del 5 marzo 2008

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