D.Lgs. 81/2008: è quasi una mini riforma. L’approvazione in via definitiva della conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146¹ introduce molte e sensibili novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal nuovo ruolo del preposto all’obbligo formativo del datore di lavoro. Vediamo come cambia il Testo Unico sulla sicurezza e quali sono i principali nuovi obblighi cui le aziende sono tenute ad uniformarsi.
Si mette, dunque, nuovamente mano al Testo Unico sulla sicurezza. Del resto, il lavoro è materia viva. E tale è anche la tutela della salute e della sicurezza. Ecco spiegato perché regolarmente vi sono aggiustamenti, migliorie, implementazioni delle norme. In un precedente articolo abbiamo parlato del D.Lgs. 81/2008 aggiornato. Il nuovo intervento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale poco prima di Natale, modifica molti articoli significativi. Nello specifico, sono ben 14 gli articoli ritoccati. Le modifiche riguardano, tra l’altro, la questione formazione e addestramento e il ruolo del preposto.
Si parla anche di lavoratori autonomi occasionali². Nello specifico, in caso di attività presso l’azienda di queste figure, l’azienda committente è tenuta a darne comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Come chiarito da una nota del ministero del Lavoro, il nuovo obbligo interessa solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.
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sui nuovi principali adempimenti del Testo Unico sulla Sicurezza

Una delle novità di rilievo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato riguarda la formazione. Il nuovo art. 37 comma 7 della legge di conversione n. 215 introduce l’obbligo di formazione per il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, con un aggiornamento periodico. Entro il 30 Giugno 2022 tocca all’Accordo Stato-Regioni definire durata e contenuti minimi della formazione obbligatoria.
Per quanto riguarda l’addestramento dei lavoratori, è obbligatorio tracciare gli interventi effettuati in un apposito registro di addestramento, anche informatizzato. L’addestramento deve essere effettuato da personale esperto e sul luogo di lavoro e deve comprendere:
Le attività di formazione e l’aggiornamento periodico del preposto devono essere svolte interamente in presenza. Vanno, inoltre, ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione o dell'insorgenza di nuovi rischi.
Per quanto riguarda il ruolo del preposto, sono parecchie le novità introdotte. In primis, vige l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto o i preposti e provvedere alla loro formazione. Per lavori svolti in appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.
Entrano in vigore, poi, nuovi obblighi per il preposto. Nel dettaglio, l’Art. 19, comma 1 del TUS prevede che:
Mettiamo a disposizione il modello di individuazione e incarico del preposto e l’informativa sui nuovi compiti del preposto.
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NOTE
¹ Per approfondire: decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
² S’intendono i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 codice civile. Cioè chi si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.