e_labo blog logo bianco

Normativa impianti elettrici, rischi e formazione: tutto sui lavori in prossimità

L’energia elettrica è il motore che spinge l’industria. Si tratta di una risorsa tanto preziosa quanto fondamentale. Al tempo stesso però, rappresenta un rischio: in pochi istanti può trasformarsi in una fonte di pericolo grave e immediato. Folgorazioni, incendi ed esplosioni sono i principali rischi che possono derivare da un impianto elettrico non conforme alle norme o manipolato da personale senza l’adeguata formazione. Al fine di prevenire tragedie e danni, la normativa sugli impianti elettrici stabilisce regole e responsabilità delle diverse figure professionali coinvolte. Continua a leggere per saperne di più. 

L’importanza della prevenzione del rischio elettrico

Quando si parla di rischio elettrico ci si focalizza su tre tipologie di minacce: 

  • folgorazione, o elettrocuzione, ovvero  quando un corpo umano viene attraversato dalla corrente elettrica. Un incidente del genere può comportare ustioni, arresti cardiaci, danni agli organi interni e, nei casi più gravi, la morte del soggetto coinvolto. Il contatto con la corrente può essere diretto, quando il corpo tocca una delle parti dell’impianto elettrico in tensione, oppure indiretto, quando si entra in contatto con elementi metallici che, normalmente innocui, si trovano in tensione per un guasto o un difetto dell’isolamento;
  • incendio, che può essere causato da cortocircuiti, malfunzionamenti delle attrezzature o surriscaldamenti dei componenti elettrici; 
  • esplosione, che si può verificare prevalentemente in ambienti ATEX dove sono presenti dei gas volatili o polveri combustibili. 

Prevenire questi incidenti significa conoscere nel dettaglio le condizioni operative e ambientali e adottare misure adeguate. Per questo è necessario fare una valutazione del rischio elettrico. 

 LEGGI ANCHE ATEX, la valutazione del rischio esplosione sul lavoro 

Valutazione del rischio elettrico: il primo passo verso la sicurezza

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)1 impone al datore di lavoro l’obbligo di fare una valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, quindi anche quello elettrico. 

Deve quindi procedere, col contributo del RSPP, alla stesura del documento di valutazione dei rischi (DVR). Questo è il primo passo verso un’azienda più sicura perché permette di individuare tutte le situazioni di potenziale pericolo e consente dunque di stabilire le misure di prevenzione da adottare, tenendo conto delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro svolto. Il DVR non solo definisce le azioni necessarie, ma stabilisce anche un sistema di monitoraggio dell'efficacia ed efficienza delle disposizioni intraprese, per conseguire un miglioramento continuo.

LEGGI ANCHE Cos'è il documento di valutazione del rischio? 

Altri obblighi del datore di lavoro

Oltre a realizzare questo documento, il TUSL2 stabilisce per il datore di lavoro anche altri obblighi normativi come: 

  • assicurare che gli impianti siano a norma,
  • predisporre le procedure di prevenzione che devono essere adottate dai lavori,
  • fornire i necessari dispositivi di protezione collettivi e individuali, 
  • provvedere alla manutenzione periodica degli impianti,
  • proteggere gli impianti e le attrezzature dagli effetti dei fulmini e dai rischi di incendio ed esplosione, 
  • nominare le diverse figure coinvolte e previste dalla legge, 
  • formare adeguatamente i lavoratori in base alla loro mansione. 

L’inadempienza, anche solo di uno di questi obblighi, può comportare sanzioni proporzionate alla gravità della violazione. 

PES, PAV e PEI: chi sono? 

La normativa sugli impianti elettrici è completata dalla norma CEI 11-27, la quale stabilisce che tutti lavoratori che operano sugli impianti elettrici devono essere qualificati come addetti ai lavori elettrici e che il datore di lavoro ha la responsabilità di offrire loro un’adeguata formazione. 

Questa tipologia di addetti, si suddivide in tre livelli: 

  • PAV (Persona avvertita), che può operare solo sotto la supervisione di un PES su impianti non in tensione. Non ha piena autonomia, ma è formata sui rischi elettrici e sulle prassi di sicurezza da adottare; 
  • PES (Persona esperta), che ha le competenze necessarie per lavorare sugli impianti elettrici non in tensione. Può supervisionare persone meno esperte (PAV); 
  • PEI (Persona idonea), che è la figura che ha le competenze per lavorare su impianti in tensione. 

E_labo offre un percorso formativo dedicato a queste figure così fondamentali per la prevenzione del rischio elettrico. 

Scopri di più sul nostro 
corso addetto lavori elettrici: PAV, PES, PEI 


Altre figure coinvolte 

La norma CEI 11-27 individua altre quattro figure che sono coinvolte nella sicurezza degli impianti elettrici: 

  • l’Unità responsabile dell'impianto (URI), che ha la responsabilità complessiva dell’impianto durante il suo normale funzionamento. Può essere una persona, una ditta o un’unità aziendale. Designa il RI quando sono previsti dei lavori sull’impianto;
  • il Responsabile dell'impianto (RI) è colui che si occupa di garantire la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori sull’impianto, come ad esempio riparazioni e manutenzioni;
  • l’Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL) ha l’incarico di effettuare il lavoro elettrico previsto organizzando le risorse necessarie all’intervento e assicurandosi che il personale sia adeguatamente qualificato. Inoltre, nomina il PL;
  • il  Preposto ai lavori  (PL) è la figura operativa che coordina l'esecuzione del lavoro sul campo, assicurandosi che le procedure di sicurezza siano rispettate.

La sicurezza degli impianti elettrici non è solo una questione di competenze,  ma è il risultato di un costante impegno organizzativo collettivo, finalizzato a prevenire i rischi e a proteggere i lavoratori. E_labo ti offre il supporto necessario per essere conforme alle normative vigenti e mettere al sicuro la tua attività da sanzioni e rischi di incidenti.  


Contattaci per avere maggiori informazioni
sulla prevenzione del rischio elettrico e
 sul corso addetto ai lavori elettrici.


NOTE 
1 Art. 28 del  Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).2 Artt. 80 - 87 del TUSL.

E_LABO SRL
Via dell’Industria 48/C int.1 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA IT 03093450249 | REA VI - 298371
Tel: 0444 478406 | E-mail: e-labo@e-labo.it
Informativa privacy per i clienti
Privacy Policy
Cookie Policy
Created by Hassel Omnichannel
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram