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Idoneità tecnico professionale: l’autocertificazione non basta

L’autocertificazione in materia di sicurezza è l’elemento base su cui fare affidamento quando si vuole verificare l’idoneità tecnico professionale di una ditta o di un tecnico esterno cui affidare un lavoro. Ma è sufficiente? In caso di infortunio di un dipendente della ditta appaltatrice, il committente può essere coinvolto in un processo penale?

Cosa significa idoneità tecnico professionale

Per idoneità tecnico professionale s'intende il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Questo concetto viene definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008 (testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Dev'essere richiesta ogni qualvolta un’azienda affida lavori, servizi e forniture a una ditta o a un lavoratore autonomo.

Cosa fare per rispettare le specifiche norme

L’articolo che regola i rapporti fra committente e appaltatore in materia di sicurezza è l’Art. 26 del D.lgs. 81/2008. Questo spiega che la ditta appaltatrice deve esibire al datore di lavoro:

  1. iscrizione alla camera di commercio;
  2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;
  3. documento unico di regolarità contributiva;
  4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

Con un controllo di questi documenti, l’azienda committente è in regola con la legge in materia di sicurezza. Ma questo non è sufficiente in tutti i casi.

In caso di incidente

Cosa succede se un lavoratore della ditta affidataria viene colpito da un infortunio o da malattia professionale? In questo caso il committente potrebbe essere coinvolto in un processo penale. E qualora si fosse limitato a un controllo puramente documentale dell’idoneità tecnico professionale, il suo comportamento potrebbe essere interpretato come negligente (cfr.: art. 43 Codice Penale).

Come tutelarsi?

È opportuna, perciò, una verifica dell’effettivo possesso da parte dell’appaltatore delle capacità organizzative, disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature a norma (ad esempio attrezzature per il sollevamento o a pressione) per idoneità dei lavoratori, attestati di formazione che definiscono concretamente l’effettiva idoneità tecnico professionale. Quantomeno va richiesta la documentazione di cui all’art. XVII del D.Lgs.81/2008 per valutare l’idoneità delle ditte nei cantiere temporanei o mobili.

Siamo a disposizione per eseguire la  verifica dell’idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici. Offriamo consulenza anche per verificare il rispetto di tutti i requisiti in tema di  salute e sicurezza sul lavoro a maggior tutela dell’azienda appaltante. Per maggiori informazioni, contattaci. Ci trovi ad Arzignao in provincia di Vicenza.

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