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Green pass e mense aziendali: tutto ciò che c’è da sapere

Nuove regole sul fronte Green pass. Come noto, dal 1° settembre la Certificazione verde Covid-19 digitale è diventata obbligatoria anche per salire a bordo di aerei, treni e traghetti. Obbligo di Green pass anche per il personale scolastico e per accedere alle università. Restano valide le misure in vigore dal 6 agosto scorso in virtù del Decreto legge 22 luglio 2021. Queste prevedono, tra l’altro, l’obbligo di Green pass in zona bianca per accedere ai servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso. Qui entra in gioco la questione mense aziendali, che tanto ha fatto e fa discutere. Polemiche a parte, approfondiamo il tema, anche sul fronte (non secondario) del trattamento dei dati personali.

Mense e Green pass: come funziona 

Il Green pass per l’accesso a mense/refettori è obbligatorio se è presente un servizio di ristorazione con somministrazione di alimenti. Con personale, quindi, che prepara i piatti e li consegna ai dipendenti oppure in caso di consegna dei pasti in casse termiche. Pasti che vengono poi consumati al tavolo in mensa o in locali adibiti allo scopo.

Viceversa, il Green pass non serve per consumare pasti portati da casa (la famosa schiscetta) e consumati in locali aziendali adibiti. In questo caso si tratta, infatti, di refettori e non di mense aziendali. Consigliamo di seguire le indicazioni derivanti dalle intese tra associazioni di categoria e SPISAL, il Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro:

  • interpellare le associazioni sindacali (se presenti in azienda) per valutare la possibilità di estendere la richiesta della certificazione anche nei refettori e precludere l’accesso a quanti ne sono sprovvisti;
  • far accedere al refettorio singolarmente i lavoratori non in possesso di certificazione;
  • chiudere il refettorio in modo da non discriminare alcun lavoratore.

Queste indicazioni non escludono il rispetto del Protocollo Covid del 6/04/2021, che prevede distanziamento, obbligo di mascherine, aerazione corretta, eccetera.

Quando non serve il Green pass

Per consumare in azienda la propria schiscetta, dunque, non serve il Green pass. La certificazione non è obbligatoria neppure se il consumo dei pasti portati da casa avviene in solitario e in locali appositi. Prevedendo, comunque, turni di una persona per volta e sanificando gli arredi, le attrezzature utilizzate e arieggiando opportunamente il locale. 

Niente obbligo di certificazione anche per la pausa caffè. Questa, anche effettuata in un locale apposito, non è, infatti, da intendersi come un servizio di ristorazione con somministrazione. La consumazione deve avvenire, comunque, in piedi, in un tempo breve e con l’obbligo di mantenere il distanziamento. 

Leggi anche: Alimentazione e lavoro: come promuovere salute e produttività

Chi si occupa del controllo dei Green pass?

Il controllo dei Green pass può essere effettuato da personale aziendale, scaricando e usando l’app gratuita del ministero della Salute VerificaC19. L’applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza necessità di collegamento Internet. L’app non memorizza informazioni personali sul dispositivo.

Il controllo delle certificazioni può essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, soci/titolari o dipendenti. Tuttavia, solo i lavoratori nominati in maniera formale dal datore di lavoro possono procedere con i controlli¹. In base al DPCM 17 giugno 2021, la nomina è obbligatoria e l’incarico deve essere preventivo rispetto all’inizio delle attività di verifica. La nomina deve essere corredata delle informazioni necessarie per la corretta gestione dell’ingresso degli utenti nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa può essere accompagnata da formazione pratica. In occasione della nomina dei lavoratori incaricati alla verifica dei Green pass, poi, va aggiornata la policy privacy aziendale.

Green pass, delega per i controlli

Abbiamo visto, quindi, che tutti i lavoratori in azienda, sulla carta, possono occuparsi dei controlli sul fronte Green pass. Serve, però, una delega formale per gli addetti alla verifica. Questa deve:

  • essere nominativa;
  • contenere tutte le informazioni e le linee guida per procedere alle operazioni di verifica².

Bisogna, poi, predisporre procedure di gestione di eventuali contestazioni da parte degli utenti che non vogliono esibire il Green pass. Obiettivo: prevenire possibili proteste, definendo e formando chi dovrà gestire tali situazioni in azienda. Il lavoratore, ancora, deve essere edotto in relazione al divieto di raccolta dei dati: copia cartacea dei pass, compilazione di registri con dati personali degli utenti, eccetera.

Hai bisogno di supporto?
Contattaci: siamo a tua disposizione.
Forniamo la delega* per la verifica del Green pass
e il cartello da apporre all’ingresso dei locali interessati.

* La delega è corredata di un registro di controllo. Ciò facilita le verifiche, rendendole necessarie solo la prima volta, con l’indicazione della scadenza del Green pass.

Green pass e trattamento dei dati personali

Capitolo privacy e trattamento dei dati personali. Il comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 informa che il controllo del Green pass non costituisce trattamento del dato ai fini privacy. Ciononostante, se il lavoratore delegato non viene istruito in merito alla corretta gestione dei controlli, potrebbe incorrere in comportamenti errati. Per esempio, la richiesta di copia del pass cartaceo o della certificazione medica di esenzione dal certificato. In questo caso, il titolare del trattamento si troverebbe, di fatto, a trattare un dato senza il supporto di idonea base giuridica, come previsto dall’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679.
Ecco perché il lavoratore delegato deve ricevere idonea formazione, al pari di un incaricato al trattamento del dato. Questo per non incorrere in comportamenti illeciti. Il datore di lavoro, in analogia alle disposizioni previste in materia di formazione degli incaricati al trattamento, dovrà:

  • impartire istruzioni sul trattamento (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679); 
  • fornire istruzioni relative ai profili della sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679); 
  • garantire idonea formazione (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679).

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale della Certificazione verde Covid-19 e leggere le indicazioni del Garante Privacy.

NOTE

¹ L’art. 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021 infatti precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica”.

² Nonostante il Regolamento Europeo 2016/679 non preveda indicazioni specifiche per le modalità di informazione, il titolare del trattamento deve essere in grado – in caso di controllo ‒ di dimostrare le attività svolte.

Foto in evidenza: freepik.com

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