Siamo agli sgoccioli. Manca sempre meno, infatti, al 4 ottobre 2022. È la data in cui è prevista l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. Come avevamo anticipato in un precedente articolo, l’atto stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. Novità in vista anche sul fronte della formazione antincendio: una materia che ci riguarda da vicino. Scopriamo insieme cosa cambia e quel che c’è da sapere sul tema.
Fare formazione in azienda, come noto, significa investire sulle persone per aumentare le competenze, del singolo e del gruppo di lavoro. Non fa eccezione la formazione antincendio, cui l’allegato III del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021¹ fa riferimento. Il provvedimento illustra le nuove indicazioni circa i corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio. Vengono, inoltre, definiti tre livelli in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio. A seconda di tali distinzioni, ogni corso si articolerà in maniere differente.
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Parlare di formazione antincendio ci dà l’opportunità di aprire una parentesi anche sulla questione dei corsi di aggiornamento. Il nuovo decreto, infatti, prevede l’aggiornamento almeno ogni 5 anni della formazione per gli addetti antincendio. Da questo punto di vista, coloro che hanno sostenuto l’ultimo aggiornamento prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dovranno completare la prossima formazione entro 5 anni. Se, invece, al 4 ottobre 2022 dovessero essere trascorsi più di 5 anni dall’ultimo corso, gli addetti antincendio dovranno aggiornare la propria formazione entro il 4 ottobre 2023. Oltre questa data sarà necessario ripetere l’intero coso antincendio. Mai come in questo caso, dunque, porre attenzione alle scadenze è fondamentale.
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Con il DM 02 settembre 2021, novità in vista anche per docenti e formatori, partendo dai requisiti di qualificazione. I professionisti dovranno, infatti, essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Tra gli altri requisiti:
In mancanza del diploma, i docenti con esperienza almeno quinquennale di formazione antincendio (minimo 400 ore anno) saranno ritenuti comunque idonei.
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Si diceva che il DM 02/09/2021 prevede diversi cambiamenti. Non solo a livello di formazione antincendio, ma anche di informazione e designazione dei lavoratori e degli addetti. Nello specifico, nei primi due allegati viene approfondita la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza. A tal proposito, una delle principali novità riguarda la stesura del piano di emergenza. È obbligatorio per:
L’obbligo riguarda anche le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco. Vale a dire quelle presenti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011². Infine, all’interno del piano di emergenza dovranno essere indicati i nomi degli addetti alla prevenzione incendi.
Per gli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati sarà necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Parametri che andranno riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Infine, come già previsto dal DM 10 marzo 1998, tutte le aziende con l’obbligo di predisporre il piano di emergenza dovranno effettuare una volta l’anno un’esercitazione antincendio. Su questo fronte, il decreto specifica delle azioni aggiuntive in carico al datore di lavoro. Infatti, se il numero dei lavoratori dovesse subire un incremento significativo, o qualora vengano apportate modifiche al sistema d’esodo, si dovrà predisporre un’esercitazione extra. Inoltre, sarà necessario adottare provvedimenti nel caso in cui emergano gravi carenze durante tali esercitazioni.
NOTE
¹ Per approfondire: Allegato III, decreto 2 settembre 2021
² Decreto del presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151