Una prima luce in fondo a un lungo tunnel. Dopo due anni, lo scorso 31 marzo è terminato lo stato di emergenza legato alla pandemia di Covid-19. Un primo passo verso il ritorno alla normalità, anche se permangono alcune restrizioni. Attraverso il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022¹, il governo italiano ha tracciato i prossimi passi nel superamento dell’emergenza. E a inizio aprile sono entrate in vigore le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali², che riducono e semplificano le misure di prevenzione. Facciamo il punto delle principali novità per imprese e lavoratori, dalla formazione all’accesso in azienda fino ai protocolli anti contagio.
Partiamo dai corsi di formazione. Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali portano una sola novità, di fatto, ma rilevante. Nel documento aggiornato, infatti, cade l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività formative. Secondo le precedenti direttive, doveva essere conservato per un periodo di 14 giorni. Per il resto, vengono confermate le altre principali disposizioni. Tra queste:
Devono, inoltre, continuare a essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività. Le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali sono valide fino al 31 dicembre 2022.
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I protocolli di sicurezza anti contagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive. Comincia con queste parole la nota di Confindustria del 18 marzo 2022, relativa al nuovo Decreto Legge. Attraverso il documento, l’organizzazione esorta a continuare ad applicare i protocolli anti contagio, ai fini dell’art. 29-bis del D.L. n. 23/2020. La sua operatività, infatti, non è legata al perdurare dello stato di emergenza. L’associazione di categoria ritiene, dunque, che l’applicazione dei protocolli anti contagio, con le dovute integrazioni, continui a garantire la piena copertura. Ciò si traduce in: controllo del Green pass, sanificazione dei locali e presenza di igienizzanti, distanziamento interpersonale e contingentamento dei locali. Inoltre, rimane consigliato il controllo della temperatura all’ingresso.
In questi due anni di pandemia, l’utilizzo della mascherina è ormai diventato una consuetudine. In base al nuovo D.L., fino al 30 aprile permane l’obbligo di mascherine al chiuso, seguendo i protocolli anti contagio. Si specifica che nei luoghi di lavoro è sufficiente usare quella chirurgica o equivalente. Dal primo maggio, salvo nuovi decreti, l’obbligo dovrebbe decadere. Rimangono inalterati gli obblighi riguardanti la tipologia di mascherina, da utilizzare a seconda del contesto.
Sul fronte Green Pass non si registrano particolari modifiche in ambito professionale. L’unica vera novità riguarda gli over 50. Come noto, a questi ultimi, fino a fine marzo, era richiesto il cosiddetto Super Green pass per lavorare, ottenibile soltanto tramite vaccinazione. A partire dall’1 aprile, invece, il Green pass rafforzato non è più richiesto. Perdura, di contro, l’obbligo di Green pass base, ottenibile tramite tampone. In assenza, fino al 30 aprile non sarà possibile accedere al luogo di lavoro. Con una novità, anche in questo caso: infatti, chi è senza Green pass non è più considerato assente ingiustificato. Non scatta, dunque, la sospensione dello stipendio, ma resta solo la sanzione pecuniaria, da 600 a 1.500 euro. Per tutti gli over 50, inoltre, perdura fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale. La mancata vaccinazione comporta una sanzione pecuniaria di 100 euro.
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Un’importante novità con la fine dello stato d’emergenza riguarda la quarantena. Dall’1 aprile, infatti, valgono le stesse regole per tutti, senza distinzione tra chi è vaccinato e chi no. Chi non è vaccinato non è, quindi, obbligato a mettersi in quarantena in seguito a un contatto con un positivo. In questo caso, la procedura comporta che:
Dovrà rimanere in isolamento solamente chi ha contratto il virus. Per quanto riguarda lo smart working, nel privato vige fino al 30 giugno la possibilità di ricorrervi in regime semplificato. Lo stesso vale riguardo allo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.
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NOTE
¹ Per approfondire: Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022.
² Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.