Un dipendente inciampa sulle scale mentre scende al piano di sotto per la pausa caffè. Un altro ha un incidente con il monopattino elettrico andando in ufficio. Un terzo sviluppa un’ernia dopo anni di magazzino. Domanda: quali di questi eventi sono considerati infortunio a lavoro?
Se sei un datore di Lavoro o un RSPP, sai che la teoria pura serve fino a un certo punto. La sfida è applicare la teoria alla pratica quotidiana della tua azienda. In questo articolo, vediamo, casi reali alla mano, cosa viene riconosciuto come infortunio, quando il lavoratore ha torto e come evitare che un incidente si trasformi in un problema, legale ed economico, per la tua impresa.
In un precedente articolo, abbiamo visto cosa è un infortunio sul lavoro, la definizione e la differenza con la malattia professionale. Facciamo qui uno step ulteriore. Per capire se un evento è coperto dall’INAIL, bisogna verificare se sussistono due elementi simultanei.
Vuoi avere un esempio pratico? Fai la prova del “se non fosse stato lì, in quel momento”.
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Parlando di infortunio a lavoro, ci accorgiamo che resiste un (falso) mito tra i dipendenti, appigliandosi allo stato in luogo della preposizione: “Se mi faccio male in azienda, ho sempre ragione”. In realtà, non è così. Ed è proprio uno degli aspetti cui i datori di lavoro devono prestare la massima attenzione.
Parliamo del rischio elettivo. Si configura quando il lavoratore compie una scelta arbitraria, volontaria e abnorme, estranea alle finalità lavorative, creando con ciò una situazione di pericolo personale.
Facciamo, anche in questo caso, un esempio, preso dalla nostra esperienza sul campo. Qualche anno fa, un’azienda nostra cliente ci ha chiamati allarmata. Durante lo scarico di un camion, un operatore era salito imprudentemente su un macchinario poi inforcato dal muletto. In fase di retromarcia, il carico si era sbilanciato e ribaltato, finendo per travolgere il lavoratore.
In caso di infortunio sul lavoro, la giurisprudenza può salvare l’azienda solo se quest’ultima può dimostrare di aver adottato e attuato in modo efficace un solido Modello Organizzativo (art. 30 D.Lgs 81/08 e MOG 231) e aver fatto tutto il possibile per evitare la situazione di infortunio (documenti, procedure, istruzioni, formazione del personale, controlli, richiami, eccetera). Se non si è in regola, l’INAIL paga il lavoratore, ma poi viene a chiedere i soldi a te. È la cosiddetta azione di rivalsa, il mezzo con cui l’Istituto agisce nei confronti dei responsabili di un infortunio o di una malattia professionale per il recupero delle prestazioni erogate al lavoratore assicurato o ai suoi eredi (in caso di evento mortale) nel caso in cui l’infortunio sia ascrivibile a comportamenti illeciti del datore di lavoro per accertate omissioni di norme antinfortunistiche.
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A proposito di infortunio a lavoro, merita un approfondimento la questione dell’infortunio in itinere: le casistiche, infatti, oggi sono molteplici. È stata superata, da tempo, la vecchia concezione che limitava la tutela solo all’interno dei cancelli aziendali, coprendo anche gli incidenti occorsi durante il tragitto casa-lavoro.
Nello specifico, la tutela è subordinata al fatto che l’incidente avvenga durante il “normale percorso”, inteso come il tragitto più breve e diretto tra l’abitazione il luogo di lavoro e viceversa. La copertura è, però, ammessa anche in caso di deviazioni o interruzioni, purché necessitate. Ovvero giustificate, per esempio, da:
Anche accompagnare i figli a scuola è considerata una deviazione necessitata, come pure le soste brevi che non alterano significativamente il percorso e non espongono a rischi aggiuntivi. Un esempio? Fermarsi per un caffè al bar lungo la strada non interrompe il nesso causale e non esclude, dunque, l’indennizzo.
Capitolo uso del veicolo privato. L’infortunio, in questo caso, è indennizzabile solo se l’utilizzo della proprio auto è necessitato da:
L’onere di dimostrare la necessità ricade sul lavoratore. Se c’è un servizio pubblico efficiente e compatibile, la scelta di usare l’auto per mera comodità fa ricadere il rischio esclusivamente sul lavoratore, sollevando l’azienda.
Le regole del 1965 si scontrano con il mondo del 2026. Oggi i veri grattacapi per datori di lavoro, responsabili HR e RSPP arrivano, sempre più, da contesti ibridi. Vediamo due casi peculiari: lo smart working e l’uso di mezzi di micromobilità, come i monopattini elettrici.
Se si lavora in modalità agile, si è tendenzialmente “coperti”, ma non sempre e per tutto. La giurisprudenza è chiara: l’infortunio deve essere connesso con la prestazione lavorativa. La Circolare n 48 del 2017 dell’INAIL² specifica che il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. Ai lavoratori in smart working, dunque, si applicano i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del “rischio elettivo”.
Negli ultimi anni, lo scenario della micromobilità urbana si è evoluto rapidamente, portando alla luce anche questioni legate alle salute e sicurezza sul lavoro. Poniamo l’accento, in particolare, sui monopattini elettrici, che hanno “invaso” l’Italia, nelle grandi città ma non solo. L’impiego dei mezzi di micromobilità da parte dei lavoratori è oggi una concreta possibilità che, in alcuni casi, consente di avere vantaggi logistici e temporali nel trasferimento urbano del personale. I monopattini sono coperti nel tragitto casa-lavoro? Sì, ma con rigidi paletti. L'INAIL assimila il monopattino al velocipede (la bicicletta). Per essere tutelati, il mezzo privato deve essere una "scelta necessitata" e utilizzato nel pieno rispetto del Codice della Strada e della normativa vigente.
Diverso dall’infortunio in itinere è l’infortunio in missione e/o in trasferta. Già nel 2013, una circolare dell’INAIL chiariva che il lavoratore in missione è protetto da una sfera di tutela professionale allargata, essendo un'estensione dell'attività lavorativa fuori dalla sede abituale.
L’infortunio non è considerato in itinere, ma avvenuto in occasione di lavoro. Tutta la missione, dalla partenza al rientro, è funzionale alle esigenze del datore di lavoro. Pertanto, sono indennizzabili non solo gli eventuali infortuni strettamente legati all’incarico, ma anche quelli occorsi, per esempio, nei tragitti tra l’abitazione e il luogo della missione, negli spostamenti tra l’alloggio temporaneo e il luogo di lavoro e durante attività quotidiane necessarie alla trasferta, come il consumo dei pasti o il riposo notturno.
L’unica esclusione rimane il rischio elettivo, come nel caso in cui il lavoratore, approfittando del tempo libero, si dedichi ad attività personali rischiose completamente slegate dal contesto e dalle finalità della missione.
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Se sei arrivato a leggere fin qui, avrai capito che definire cosa sia un infortunio sul lavoro non è un banale esercizio di stile, ma una questione di sopravvivenza per la tua azienda. Ancora tanti imprenditori pensano che, se il lavoratore si fa male, l’INAIL pagherà i danni. Si tratta di un'illusione pericolosa. L'INAIL indennizza il lavoratore, è vero. Ma subito dopo, verificherà se, come datore di lavoro, hai messo in campo tutte le misure per evitare quell’evento. Ti chiederanno il DVR aggiornato e gli attestati di formazione.
Se, durante i controlli dovesse, emergere che il dipendente infortunato aveva il corso sulla sicurezza scaduto da un mese o non era stato addestrato per la specifica mansione, scatta l'azione di rivalsa. L'INAIL chiederà indietro alla tua azienda fino all'ultimo centesimo versato al lavoratore (parliamo di decine, a volte centinaia di migliaia di euro), oltre a far scattare il procedimento penale.
La chiave è: non aspettare l’infortunio per scoprire di essere scoperto. La differenza si fa con un impegno costante in termini di prevenzione, mettendo in atto tutte quelle misure necessarie per creare un ambiente di lavoro protetto e ridurre al minimo il rischio di infortuni sul lavoro.
Ed eccoci arrivati al senso più profondo del concetto di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Non vuol dire collezionare “pezzi di carta” obbligatori per evitare multe, ma posizionare mattoni fondamentali per costruire, giorno per giorno, una cultura della sicurezza. Da questo punto di vista, in e_labo non vendiamo sicurezza: facciamo sicurezza, come ricorda sempre il nostro Andrea Fracasso, socio titolare di e_labo e formatore aziendale da più di un ventennio. Offriamo, piuttosto, soluzioni e accompagniamo l’azienda in un percorso virtuoso. Analizziamo la tua reale situazione aziendale, identifichiamo le zone d'ombra prima che lo faccia un ispettore e strutturiamo un percorso formativo qualificato e inattaccabile in sede legale.
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NOTE
¹ Con riferimento all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la nozione attuale di causa violenta comprende qualsiasi fattore presente nell’ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell’ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro o (nel secondo) una malattia professionale. La prova del relativo nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici.
² Per approfondire: Circolare INAIL n.52 del 23 ottobre 2013, Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta
³ Per saperne di più: Fact sheet Evoluzione del microtrasporto urbano 2023-2025, Consulenza tecnica per la salute e sicurezza sul lavoro (CTSS) INAIL
Rientra negli infortuni sul lavoro ogni evento traumatico improvviso causato da un fattore esterno (causa violenta) che si verifica durante lo svolgimento dell'attività lavorativa (occasione di lavoro) e provoca una lesione fisica, l'inabilità temporanea o permanente, fino alla morte. Infortunio da colpo di calore. Sono riconosciuti come infortunio a lavoro anche il colpo di calore e le aggressioni sul posto di lavoro, fisiche o verbali (minacce, insulti, comportamenti intimidatori).
Dipende dalle circostanze e dal luogo dove avviene. Se il lavoratore si infortuna nella mensa aziendale o in un percorso abituale per raggiungere il luogo di ristoro può essere riconosciuto. Non è riconosciuto se il lavoratore si allontana per motivi personali estranei all'attività lavorativa.
Sì gli infortuni in smart working sono tutelati come quelli in sede. La copertura riguarda gli eventi occorsi durante l'attività lavorativa e nel tragitto verso il luogo prescelto per il lavoro agile. È importante che il luogo di lavoro sia stato concordato con il datore.
L'infortunio è causato da una causa violenta concentrata nel tempo mentre la malattia professionale deriva da esposizione prolungata. L'infortunio produce effetti immediati o comunque in breve tempo. La malattia professionale si sviluppa gradualmente a seguito di esposizione continuativa a fattori nocivi.