La data cerchiata in rosso sui calendari di molte aziende si avvicina. È fissata, infatti, per il 28 agosto 2021 la scadenza per presentare all’autorità competente la prima relazione tecnica per gli stabilimenti autorizzati alle emissioni in atmosfera. È quanto stabilito dal D.lgs. 102/2020, entrato in vigore un anno fa. Cosa cambia per le aziende? Ne parliamo in questo articolo, riepilogando le principali date da tenere a mente per non incorrere in sanzioni amministrative e penali.
Il decreto aggiunge nuove definizioni e disposizioni volte al riordino del quadro normativo. Le modifiche riguardano le industrie che, all’interno dei loro processi produttivi, utilizzano sostanze pericolose che possono produrre emissioni in atmosfera. Le componenti sotto osservazione sono, nello specifico:
Tali sostanze – specifica il decreto – “devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio”. Inoltre, “vanno sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse”.
* Il riferimento da assumere è l’indicazione contenuta nell'etichettatura del prodotto e non la sostanza in esso contenuta. È, quindi, fondamentale disporre di schede di sicurezza aggiornate e complete dei prodotti chimici in uso.
Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, i gestori degli stabilimenti devono inviare una relazione tecnica all’autorità competente. Nel dettaglio, alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPA di riferimento in base alla sede dell’azienda. Il tutto tramite PEC a firma del legale dell’azienda. Nella relazione:
Sulla base della relazione, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
Vincoli e scadenze non sono uguali per tutti. Analizziamo i singoli casi nel dettaglio. Gli stabilimenti con autorizzazione ordinaria (AUA) già esistenti al 28 agosto 2020, devono, per esempio:
Passiamo agli stabilimenti con autorizzazione in via generale (AVG) già esistenti al 28 agosto 2020. Qui, in caso di uso di sostanze da cui si originano emissioni in atmosfera, va presentata domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) entro il 28 agosto 2023.
Se, invece, la domanda di autorizzazione per un nuovo impianto, modifica o rinnovo è stata presentata dopo il 28 agosto 2020? In questo caso, entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze va presentata una domanda di autorizzazione. Ciò ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/06. O, in alternativa, bisogna sostituire tali sostanze con altre non aventi le caratteristiche sopra descritte. Per i nuovi stabilimenti, infine, l’obbligo di trasmissione della relazione tecnica è ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni.
Sono molteplici, dunque, le fattispecie da considerare e gli elementi di cui tener conto. Il rischio di perdere la trebisonda c’è, specie a conclusione di un anno così complesso anche per la gestione dell’emergenza Covid-19. Non preoccuparti: i nostri esperti sono a tua disposizione per aiutarti a far tutto al meglio. Per rispettare la legge e per evitare le sanzioni. In caso di violazione degli obblighi, sono previste, infatti, sanzioni di tipo penale e amministrativo (da 500 a 2.500 euro). Le prime per la mancata domanda di autorizzazione all'utilizzo di sostanze considerate pericolose; le seconde invece, per la mancata presentazione della relazione entro il 28 agosto 2021.
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