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DVR, DUVRI (e POS): che differenza c’è tra questi documenti?

DVR, DUVRI, POS. La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si sa, prevede la redazione di un gran numero di documenti. Tra questi, DUVRI e DVR rivestono una notevole importanza. La “matrice” è comune: entrambi, infatti, afferiscono alla valutazione dei rischi. Tuttavia, le differenze sono marcate. E al dibattito si aggiunge anche il POS. Da non intendere qui come il terminale di pagamento elettronico di recente diventato obbligatorio per commercianti e lavoratori che offrono servizi. Parliamo, piuttosto, del Piano operativo di sicurezza. Come questo si integra con gli altri due? Facciamo chiarezza.

Cos’è il DVR

Andiamo con ordine. Nella nostra analisi su DVR, DUVRI e POS partiamo dal DVR, acronimo di Documento di valutazione dei rischi. Ne abbiamo già parlato a più riprese. Del resto, la sua corretta redazione è una delle azioni fondamentali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sintetizzando, il DVR serve a individuare e a valutare tutti i potenziali rischi presenti in azienda che possono minacciare la sicurezza dei lavoratori.
In base a quanto stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza, il DVR deve prendere in considerazione ogni tipologia di rischio in cui i lavoratori di un’azienda possono incorrere. Viene redatto dal datore di lavoro: a firmarlo, con il DL, sono il medico competente, l’RSPP e l’RLS aziendali. Al suo interno, il Documento di valutazione dei rischi deve contenere tutte le informazioni relative all’azienda, alla valutazione dei rischi e soprattutto alle misure adottate per ridurli. Tutte le aziende con almeno 1 dipendente devono elaborare un DVR: le uniche eccezioni riguardano le imprese familiari¹ e i liberi professionisti.

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Cosa s’intende per DUVRI

DUVRI sta, invece, per Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Si tratta, anche in questo caso, di un documento obbligatorio, disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs 81/2008. Il fascicolo è finalizzato alla raccolta delle misure da adottare per evitare o ridurre, per l’appunto, i rischi da interferenze. Parliamo di tutti quei rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall'intervento di una ditta esterna. Messi a confronto, DVR e DUVRI già qui differiscono. Il DUVRI non riguarda direttamente i rischi legati all'attività dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo. Favorisce una virtuosa sinergia, piuttosto, in merito all’attuazione delle misure di sicurezza quando più aziende operano all’interno di una medesima area di lavoro. L’obbligo di redigere il DUVRI² nasce quando il datore di lavoro affida a un’impresa in appalto una o più attività all'interno del proprio luogo di lavoro³. È obbligatorio se, sommando tutti gli interventi che si faranno nell’anno, si superano i 5 uomini/giorno. Questo a meno che i lavori e i servizi in questione non comportino rischi derivanti da:

  • incendio;
  • svolgimento di attività in locali confinati;
  • presenza di agenti cancerogeni, mutageni e biologici o di atmosfere esplosive.

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Qual è la differenza tra DVR e DUVRI

Sintetizzando, potremmo dire che la differenza fondamentale tra DVR e DUVRI sta nella presenza o meno di una ditta esterna. Il primo è il caposaldo della sicurezza in azienda, il secondo è il faro (o uno dei fari) della sicurezza degli appalti. Uno riguarda un’azienda specifica, l’altro un’attività particolare. I due documenti presentano delle analogie: l’onere della redazione spetta, per esempio, al datore di lavoro, dell’azienda committente nel caso del DUVRI. Le principali differenze sono legate a tipologia dei rischi e modalità di aggiornamento. Nel dettaglio:

  • Tipologia dei rischi. Come già rilevato, il DVR prevede un’attenta analisi dell’ambiente di lavoro nella sua totalità. La valutazione di tutti i possibili rischi può essere espressa con un criterio di probabilità/gravità. Per il DUVRI ci si riferisce, invece, ai rischi interferenziali, che avvengono quando imprese si sovrappongono all’interno di una medesima attività.
  • I due fascicoli divergono anche sul fronte delle modalità di aggiornamento. Il DUVRI va aggiornato in relazione a ogni variazione connessa all’evoluzione e all’andamento dei lavori/servizi in oggetto. Il DVR, invece, va rivisto entro 30 giorni ogniqualvolta sussistano modifiche significative all’interno del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale. Per esempio, in caso d’infortunio significativo o se emergono risultati particolari dalla sorveglianza sanitaria.

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C’è anche il POS

Abbiamo visto fin qui analogie e differenze DUVRI e DVR. E il POS? Si tratta del Piano operativo di sicurezza. Regolato sempre dal D.Lgs 81/2008, va redatto prima d’iniziare le attività operative in un cantiere temporaneo o mobile. La compilazione spetta al datore di lavoro dell’impresa esecutrice e fa riferimento al singolo cantiere interessato. Anche il POS, dunque, come DVR e DUVRI, opera nell’ambito della valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori. Tuttavia, questo documento fa riferimento solo al singolo cantiere interessato dalle attività operative. Oltre ai dati identificativi dell’impresa esecutrice, deve contenere le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte nel cantiere da ogni figura nominata allo scopo dalla stessa impresa. Insomma, parlando di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, potremmo dire: a ciascuno il suo (documento).

NOTE

¹ Per “impresa familiare” s’intende un’attività economica cui collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Come chiarito dal ministero del Lavoro, il DVR è obbligatorio solo nel caso in cui le parti (i familiari) abbiano dato vita a un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, etc.).

² È compito e obbligo del datore di lavoro dell’azienda committente dell’appalto redigere il DUVRI. Il Documento va allegato al contratto d’appalto o al contratto d’opera, di cui costituisce parte integrante.

³ La compilazione del DUVRI non è contemplata per servizi in appalto di natura intellettuale o per mere forniture di materiali o attrezzature.

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