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Dms e movimentazione manuale dei carichi: novità con la UNI ISO 11228-1:2022

Nel nostro lavoro, uno degli acronimi da monitorare con attenzione è Dms: disturbi muscolo scheletrici. Sono, infatti, diffusi in ambito professionale, come approfondiamo più avanti, e costituiscono una delle principali cause di assenza per malattia in molti settori. L’argomento torna di grande attualità dopo l’entrata in vigore, lo scorso marzo, della nuova versione dell’UNI ISO 11228-1:2022. La normativa, infatti, riguarda l’analisi del rischio da sollevamento e trasporto in ambito movimentazione manuale dei carichi. C’è un altro acronimo sul piatto, dunque, da considerare: Mmc. Del resto, operazioni di sollevamento, trascinamento, spinta o spostamento di pesi interessano da vicino numerosi comparti produttivi. E si tratta di azioni che generano buona parte dei Dms. Da questo punto di vista, cosa cambia con la nuova legge? Scopriamolo insieme.

La nuova UNI ISO 11228-1:2022

Come noto, alla questione Dms e movimentazione manuale dei carichi il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dedica un Titolo apposito, il Titolo VI. Si sottolinea che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte misure necessarie di prevenzione. Vengono, inoltre, indicate alcune norme tecniche come criteri di riferimento.
La nuova UNI ISO 11228-1:2022 va a intervenire sull’allegato XXXIII del D.Lgs. 81/2008. Questo richiama espressamente la norma tecnica come “criterio di riferimento” per il datore di lavoro. In particolare, vengono stabiliti i limiti raccomandati per le attività di sollevamento e trasporto di carichi. Non tratta, invece, le attività di traino e spinta, per cui si continua ad applicare la UNI ISO 11228-2, e quelle di sovraccarico degli arti superiori, che è materia della UNI ISO 11228-3.

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Movimentazione manuale dei carichi: cosa cambia

Nello specifico, la nuova disciplina in tema di movimentazione manuale dei carichi fornisce dei limiti raccomandati circa il sollevamento, l’abbassamento e il trasporto manuale. Ciò tenendo conto di intensità, frequenza e durata del compito. La norma si riferisce alla movimentazione manuale di oggetti con massa di 3 o più kg. Questi devono procedere a una velocità di cammino compresa tra 0,5 m/s e 1,0 m/s, lungo una superficie orizzontale. Il documento fa riferimento a una giornata lavorativa di 8 ore, considerando però anche i tempi di lavoro fino a 12 ore.
Entrando nel dettaglio della nuova UNI ISO 11228-1:2022, per le azioni che comportano sollevamento/abbassamento di un carico, si introduce un processo di valutazione a step successivi. Vengono, inoltre, ampliate le modalità di calcolo dell’Indice di Sollevamento nella fase di valutazione approfondita. Ancora, vengono rivisti i pesi limite di riferimento e, infine, vengono modificate le fasce di rischio associate ai valori finali dell’Indice di Sollevamento. Per le azioni che comportano trasporto in piano di un carico viene, invece, introdotto un processo di valutazione a step successivi che permette di verificare le condizioni di accettabilità del rischio.

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Dms, il quadro europeo e italiano

Come anticipato, i Dms sono un tema caldo sul fronte della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La portata della questione è fornita dall’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Nel suo ultimo rapporto¹, l’ente delinea un quadro piuttosto serio. Il 60% dei lavoratori europei dichiaranti problemi di salute legati al lavoro identificano i Dms come il problema più grave. Inoltre, circa 3 lavoratori su 5 nell’UE riferiscono di soffrire di Dms. I disturbi maggiori riguardano:

  • mal di schiena (47%);
  • dolori muscolari alle spalle, collo e arti superiori (41%);
  • dolori muscolari agli arti inferiori (29%).

Il report riporta poi le statistiche dell’Inail, che offrono un quadro della gravità del fenomeno in Italia. I Dms sono i principali disturbi lavoro-correlati che colpiscono i lavoratori nel nostro Paese. Si tratta, inoltre, di un fenomeno in crescita: nel 2008 la percentuale di chi ne soffriva era del 40%, oggi siamo al 70%.

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L’importanza della prevenzione

Prevenzione: è questa la parola d’ordine per evitare i danni da Dms. Con due coordinate di riferimento: una di queste è la formazione, per tutte le figure aziendali. Un percorso per apprendere le buone prassi per evitare l’insorgenza dei disturbi muscolo scheletrici nella pratica lavorativa quotidiana. Con un accento sulle attività che possono innalzare il rischio da movimentazione manuale dei carichi.
Un altro elemento essenziale è il Documento di valutazione dei rischi. D’altronde, il Dvr serve proprio per analizzare, valutare e cercare di prevenire le varie situazioni di pericolo per i lavoratori. In questo caso, fondamentale è la figura del preposto. Del resto, è lui che è chiamato a:

  • informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le precauzioni da adottare;
  • vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A lui spetta, inoltre, il compito di verificare che alle zone che espongono a specifici rischi accedano solo lavoratori adeguatamente formati e istruiti.

I rischi connessi alla mancata o fallace valutazione delle procedure di movimentazione

Si diceva della stretta attualità della questione Dms e movimentazione manuale dei carichi. Se ne è occupata di recente la Cassazione, con una sentenza che merita un rilievo. Anche per capire cosa possa succedere a un datore di lavoro che non valuti correttamente le procedure di movimentazione. La vicenda riguarda il proprietario un’azienda di ceramica, condannato per non aver vigilato sulle modalità di movimentazione di pezzi pesanti. Si trattava di oggetti di oltre 25 chili, che avrebbero dovuto essere spostati dal tornio al carrello di trasporto da una coppia di operai. Al contrario, essi sono stati trasportati da un unico lavoratore, il quale ha poi riportato un infortunio.
In seguito alla condanna, il datore di lavoro aveva presentato ricorso alla Cassazione. La Corte Suprema ha respinto, però, le motivazioni, ribadendo la condanna². Il datore di lavoro – si legge – ha omesso l’adozione delle misure idonee protettive e controllo e vigilanza erano insufficienti per accertare che tali misure fossero adottate dai lavoratori. Ciò «costituisce un inadempimento agli obblighi protettivi tale da esaurire il nesso eziologico dell’infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne in via esclusiva la responsabilità».

NOTE:

Foto in evidenza: Freepik

¹ Per approfondire: Focus EU-Osha su disturbi muscolo scheletrici

² Sentenza Cassazione Civile, Sez. 6, 06 aprile 2022, n. 11227

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