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Delega di funzioni: quando si può fare?

La sicurezza sul lavoro passa anche per l’organizzazione aziendale e implica scelte consapevoli che hanno ripercussioni su ruoli e mansioni. In questo quadro si inserisce la delega di funzioni, che consente al datore di lavoro di trasferire a un altro soggetto, interno all’azienda, una parte dei propri obblighi in materia di prevenzione dei rischi. Non si tratta di un semplice incarico operativo, ma di un vero e proprio trasferimento di responsabilità, che comporta l’attribuzione di specifici poteri organizzativi e l'assunzione di un'autonomia decisionale, nonché la possibilità di gestire le risorse necessarie a tali funzioni. Nel testo che segue esploriamo nel dettaglio questo strumento normativo.

Delega di funzioni: cosa significa concretamente 

A disciplinare modalità e condizioni della delega di funzioni  è il Testo Unico sulla Sicurezza, che nell’articolo 16 stabilisce requisiti stringenti per garantirne la piena validità giuridica, mentre l’articolo 17 definisce gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro, come vedremo più avanti.1
Una premessa, però, è d’obbligo: delegare non significa scaricare le responsabilità, ma attribuire poteri concreti in materia di sicurezza a persone dotate di adeguate competenze professionali.
Se il delegato non dispone dell’esperienza e delle capacità necessarie, il datore di lavoro potrà essere chiamato, in caso di incidenti o infortuni, a rispondere per non aver valutato correttamente l’idoneità del soggetto individuato (culpa in eligendo).
La delega di funzioni, inoltre, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, il quale deve verificare costantemente il corretto espletamento delle funzioni trasferite. In assenza di un’adeguata attività di controllo, possono configurarsi specifiche responsabilità per culpa in vigilando.

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Quali sono i requisiti della delega funzioni

Affinché la delega di funzioni abbia piena validità giuridica, deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:

  • Prima di tutto, deve essere redatta in forma scritta con data certa. Non sono ammesse deleghe verbali o implicite.
  • In secondo luogo, il soggetto delegato alla sicurezza deve possedere competenze professionali adeguate ed esperienza coerente con i compiti affidati, come descritto nel paragrafo precedente. 
  • Un altro elemento essenziale è che la delega sia sostanziale. Al delegato devono, infatti, essere attribuiti reali poteri organizzativi e un’autonomia di spesa adeguata. Senza la possibilità di prendere decisioni e di disporre di un budget per la sicurezza, il trasferimento di responsabilità sarebbe solo formale e non effettivo.
  • Infine, il lavoratore designato deve formalizzare per iscritto l’accettazione della delega, che deve essere portata a conoscenza dell’organizzazione aziendale, così da rendere chiara la distribuzione delle responsabilità.

La legge consente anche la subdelega in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in quanto il soggetto delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro, che rimane tenuto a verificare l’idoneità del subdelegato e a vigilarne l’operato.

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Quali obblighi non possono essere delegati

È importante, infine, chiarire che non tutti gli obblighi possono essere trasferiti attraverso la delega di funzioni. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 individua infatti due ambiti che, anche in presenza di una delega formalmente corretta, restano sempre e comunque una responsabilità esclusiva del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del DVR, e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In conclusione, la delega di funzioni rappresenta uno strumento fondamentale per organizzare la sicurezza in modo coerente con la complessità dell’azienda. Per essere efficace e valida, però, deve rispettare requisiti precisi e garantire un reale trasferimento di poteri, autonomia decisionale e responsabilità. Non si tratta di un semplice atto formale, ma di una scelta organizzativa che richiede consapevolezza, competenza e una chiara definizione dei ruoli.

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NOTE 

1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


DOMANDE FREQUENTI SULLA DELEGA DI FUNZIONI

Quali obblighi il datore di lavoro non può delegare?

Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR, né la designazione del RSPP. Non ci può quindi essere il trasferimento di tali obblighi, che sono considerati strettamente connessi alla posizione di garanzia del datore di lavoro.

Quali sono i requisiti per una delega di funzioni valida?

La delega deve essere in forma scritta e avere data certa. Contano anche la professionalità e l’esperienza del delegato che devono essere adeguate alla responsabilità. Deve essere conferita autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate. Il delegato deve accettare la delega per iscritto.

Il delegato può a sua volta delegare ad altri?

Sì la subdelega è ammessa per specifiche funzioni purché sia espressamente autorizzata nella  originaria delega per la sicurezza sul lavoro. Non è ammessa per la totalità delle funzioni delegate. Anche la subdelega deve rispettare tutti i requisiti di forma e sostanza previsti per la delega principale.

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