La sicurezza sul lavoro passa anche per l’organizzazione aziendale e implica scelte consapevoli che hanno ripercussioni su ruoli e mansioni. In questo quadro si inserisce la delega di funzioni, che consente al datore di lavoro di trasferire a un altro soggetto, interno all’azienda, una parte dei propri obblighi in materia di prevenzione dei rischi. Non si tratta di un semplice incarico operativo, ma di un vero e proprio trasferimento di responsabilità, che comporta l’attribuzione di specifici poteri organizzativi e l'assunzione di un'autonomia decisionale, nonché la possibilità di gestire le risorse necessarie a tali funzioni. Nel testo che segue esploriamo nel dettaglio questo strumento normativo.
A disciplinare modalità e condizioni della delega di funzioni è il Testo Unico sulla Sicurezza, che nell’articolo 16 stabilisce requisiti stringenti per garantirne la piena validità giuridica, mentre l’articolo 17 definisce gli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro, come vedremo più avanti.1
Una premessa, però, è d’obbligo: delegare non significa scaricare le responsabilità, ma attribuire poteri concreti in materia di sicurezza a persone dotate di adeguate competenze professionali.
Se il delegato non dispone dell’esperienza e delle capacità necessarie, il datore di lavoro potrà essere chiamato, in caso di incidenti o infortuni, a rispondere per non aver valutato correttamente l’idoneità del soggetto individuato (culpa in eligendo).
La delega di funzioni, inoltre, non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, il quale deve verificare costantemente il corretto espletamento delle funzioni trasferite. In assenza di un’adeguata attività di controllo, possono configurarsi specifiche responsabilità per culpa in vigilando.
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Affinché la delega di funzioni abbia piena validità giuridica, deve rispettare alcuni requisiti fondamentali:
La legge consente anche la subdelega in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in quanto il soggetto delegato può a sua volta delegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro, che rimane tenuto a verificare l’idoneità del subdelegato e a vigilarne l’operato.
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È importante, infine, chiarire che non tutti gli obblighi possono essere trasferiti attraverso la delega di funzioni. L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 individua infatti due ambiti che, anche in presenza di una delega formalmente corretta, restano sempre e comunque una responsabilità esclusiva del datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del DVR, e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In conclusione, la delega di funzioni rappresenta uno strumento fondamentale per organizzare la sicurezza in modo coerente con la complessità dell’azienda. Per essere efficace e valida, però, deve rispettare requisiti precisi e garantire un reale trasferimento di poteri, autonomia decisionale e responsabilità. Non si tratta di un semplice atto formale, ma di una scelta organizzativa che richiede consapevolezza, competenza e una chiara definizione dei ruoli.
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1 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e l'elaborazione del DVR, né la designazione del RSPP. Non ci può quindi essere il trasferimento di tali obblighi, che sono considerati strettamente connessi alla posizione di garanzia del datore di lavoro.
La delega deve essere in forma scritta e avere data certa. Contano anche la professionalità e l’esperienza del delegato che devono essere adeguate alla responsabilità. Deve essere conferita autonomia di spesa necessaria per svolgere le funzioni delegate. Il delegato deve accettare la delega per iscritto.
Sì la subdelega è ammessa per specifiche funzioni purché sia espressamente autorizzata nella originaria delega per la sicurezza sul lavoro. Non è ammessa per la totalità delle funzioni delegate. Anche la subdelega deve rispettare tutti i requisiti di forma e sostanza previsti per la delega principale.