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Decreto legge 7 ottobre e protocollo aziendale: novità per le aziende

Con il Decreto legge 7 ottobre n°125/2020 il Governo ha emanato una serie di nuove disposizioni connesse allo stato di emergenza da Covid-19. In questo articolo vediamo i contenuti del DL con riferimento alle aziende e ai luoghi di lavoro. Consideriamo anche il comportamento per un lavoratore con un familiare che presenta sintomi ascrivibili al Coronavirus.

Visti i molti provvedimenti che si sono susseguiti nelle ultime settimane e mesi, siamo a disposizione per assistervi nella verifica del protocollo aziendale anti Covid-19 già adottato, per evitare contrasti con le normative più recenti e per garantire il rispetto delle misure di tutela della salute e sicurezza. Per ulteriori informazioni contattaci.

Decreto legge 7 ottobre

Prorogati al 31 ottobre i termini per le domande di cassa integrazione

Il Decreto legge 7 ottobre ha prorogato al 31 ottobre i termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga collegate all’emergenza coronavirus.

Mascherina obbligatoria al chiuso e all'aperto

Una delle norme più controverse contenute nel Decreto legge 7 ottobre riguarda l'obbligo di avere sempre la mascherina a portata di mano, da usare sempre «nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico», inclusi i mezzi di trasporto. Ma anche in tutti i luoghi all’aperto quando ci si trovi in prossimità di persone non conviventi. L'obbligo non vale se si è all'aperto in un luogo isolato con persone conviventi. La mascherina diventa obbligatoria in tutti i luoghi chiusi, tranne le abitazioni private.  Restano esclusi dagli obblighi le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro.

Smart working semplificato

La proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 comporta la proroga della procedura semplificata per il ricorso allo smart working contenuta Decreto legge 7 ottobre. Resta l’obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza e di sanificazione definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro. Resta il limite di 200 persone per andare al cinema, a teatro e ai concerti al chiuso e di mille persone per quelli all'aperto.

Formazione: no nuove proroghe

Il D.L. 125/2020, pur prorogando lo stato di emergenza, non ha introdotto proroghe alla scadenza degli attestati obbligatori connessi alla formazione per lavoratori. Resta valida quindi la precedente disposizione, introdotta dal D.L. 18/2020 “Cura Italia”, in base alla quale tutti gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, avrebbero conservato la loro validità per 90 giorni dopo la scadenza dello stato di emergenza, che all'epoca era fissato al 31 luglio. Quindi fino al 31 ottobre 2020.
In seguito lo stato di emergenza è stato prolungato, ma non la scadenza degli attestati, dato che la possibilità di svolgere corsi di formazione per lavoratori è stata esplicitamente riammessa con il DPCM 11 giugno, pur nel rispetto di precise linee guida). Gli attestati in scadenza dopo il 31 luglio dovranno invece essere aggiornati seguendo le normali procedure richieste dalla normativa di riferimento.

Norme anti contagio confermate

Il DL 125/2020 conferma le misure di distanziamento sociale anti contagio in vigore fin dall'inizio della pandemia: distanziamento fisico di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche, in primis il lavaggio delle mani. Resta ovviamente l’obbligo di stare a casa con temperatura corporea oltre i 37,5°C. (Vedi più sotto cosa deve fare un lavoratore se un familiare presenta sintomi compatibili con il Covid-19)

Sanzioni previste nel Decreto legge 7 ottobre

Chi trasgredisce le regole anti-contagio avrà una multa da 400 euro a 1000 euro. Multe ben più salate per chi ha contratto il coronavirus, ma non rispetta la quarantena: previsti da una parte una sanzione penale con l’arresto da 3 a 18 mesi e dall’altra un’ammenda da 500 a 5 mila euro.

Tampone obbligatorio per chi rientra dall’estero

Anche chi arriva in Italia da Gran Bretagna, Olanda e Belgio dovrà sottoporsi al tampone obbligatorio. Finora l’obbligo del test molecolare o antigenico con il tampone è previsto per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, oltre che da Parigi e altre sette regioni della Francia.

Norme regionali più restrittive

Il decreto legge 7 ottobre 2020 autorizza le regioni ad applicare solo regole più restrittive rispetto a quelle adottate dal governo. Misure ampliative solo nel rispetto dei criteri fissati dai decreti e solo d’intesa con il ministero della Salute.

Familiari con sintomi: cosa fare?

Un lavoratore può decidere di astenersi dal lavoro se un familiare presenta sintomi?

Nel caso in cui un familiare presenti sintomi da Covid-19 il lavoratore non può decidere in autonomia di presentarsi o meno al lavoro. Se un familiare presenta sintomi da Coronavirus (febbre oltre 37,5° e sintomi influenzali o respiratori come: tosse, naso che gocciola), è sempre necessario contattare per telefono il proprio Medico di medicina generale o il pediatra (nel caso di bambini sintomatici) e seguirne le indicazioni. Sarà il Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS che disporrà gli accertamenti necessari (come il tampone rino-faringeo) e/o misure restrittive (ad esempio, l’isolamento fiduciario).

Nel caso il familiare risultasse effettivamente affetto da Covid, il lavoratore non potrebbe accedere in azienda. Nel caso si attivi l’isolamento fiduciario per il lavoratore, tale periodo rientrerebbe nella tutela INPS. Al termine del periodo di quarantena, il lavoratore potrà rientrare in azienda.

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