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D.Lgs. 81 aggiornato: tra novità e sanzioni aggiuntive

Il tema della sicurezza sul lavoro resta di grande attualità. Anche perché l’attualità racconta di un contesto in cui resta molto da fare. Lo dicono i numeri¹: più di 100 morti al mese anche quest’anno in Italia tra gennaio e settembre, con un aumento dell’8,1% delle denunce complessive. Insomma, è tempo di agire: dai controlli alla formazione, passando per una nuova cultura in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Recentemente si è messo mano, per esempio, al Testo Unico sulla sicurezza. Vediamo cosa prevede il D.Lgs. 81 aggiornato e cosa cambia per imprese e lavoratori.

Cosa prevede il D.Lgs. 81 aggiornato

Semplificare e incentivare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E favorire il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione. Così il ministero del Lavoro ha presentato le modifiche alla normativa vigente.
Il D.L. 146/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine ottobre, ha apportato alcune modifiche al TUS. L’aggiornamento del Testo Unico sulla sicurezza riguarda principalmente due campi:

  • sanzioni;
  • attività degli enti di controllo.

Parlando di sanzioni, con il D.Lgs. 81 aggiornato vengono inasprite le multe, amministrative e pecuniarie. Lo vediamo, nel dettaglio, più in basso. Per quanto riguarda l’attività degli enti di controllo, invece, vengono ampliate le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Inoltre, aumenta il personale ispettivo.

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Le novità del D.Lgs 81/2008

Le modifiche al TUS, come abbiamo visto, interessano l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con il D.Lgs. 81 aggiornato si assiste a un ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro. È, inoltre, previsto un coordinamento tra ASL e INL per quanto riguarda le attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro a livello provinciale.
Il D.Lgs. 81/2008 aggiornato contempla anche un aumento dell’organico: verranno, infatti, assunte oltre mille nuove unità. Aumenta anche il personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. Saranno, poi, investiti poco meno di 4 milioni di euro in nuove tecnologie nel biennio 2022/2023. Tra le novità del Testo Unico sulla Sicurezza spicca il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro². Con un SINP più “forte”, si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

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Occhio alle multe per chi “sgarra”

L’allegato I del D.Lgs. 81 aggiornato va a sostituire l’omonimo allegato del D.Lgs. 81/2008. In particolare, a una serie di fattispecie di violazione viene associato l’importo di una somma aggiuntiva. Ad esempio:

  • per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) è prevista una multa di 2.500 euro.
  • Niente formazione e addestramento? In questo caso, è prevista una sanzione da 300 euro (da moltiplicare per ciascun lavoratore interessato).
  • 300 euro di multa anche qualora non venga fornito ai dipendenti il dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall’alto, sempre da moltiplicare per ciascun lavoratore interessato.

Gli introiti derivanti dalle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione andranno a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. Analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Aziende sanitarie locali. 

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Più bassa la percentuale per la sospensione dell’attività in caso di violazioni

Il D.Lgs. 81 aggiornato vede, infine, aggiornata la percentuale che fa scattare l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni. Avverrà, infatti, in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero”. Inoltre, non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento. Questo, dunque, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione.
La nuova disciplina prevede anche, per l’impresa destinataria del provvedimento, l’impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione durante la sospensione. Fare i “furbi” in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, insomma, conviene sempre meno. 

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NOTE

¹ Fonte: Inail.

² Il SINP fornisce dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ciò relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici. Così dispone l’articolo 8 del Testo unico sulla sicurezza. Il Sistema contribuisce, inoltre, a indirizzare le attività di vigilanza. Questo attraverso l’uso integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

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