Mettiamo a vostra disposizione il modello di autocertificazione per viaggiare e le ultime disposizioni della Regione Veneto per la tutela della salute negli ambienti di lavoro ed il contenimento del coronavirus. Segnaliamo che tutti i corsi di formazione fino al 3 aprile sono da considerarsi annullati. Fino a quella data sospenderemo anche gli spostamenti e le consulenze fuori sede. Inizieremo a riprogrammare gli appuntamenti saltati a partire dalla settimana prossima, in attesa dell'evolversi della situazione. Per informazioni siamo a disposizione ai nostri consueti contatti.
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Autocertificazione per viaggiare aggiornata al 26 marzo
A questo link potete scaricare il nuovo modulo di autocertificazione redatto in base all'ultimo decreto della Presidenza del Consiglio del 26 marzo. Le misure imposte per attenuare la diffusione del coronavirus limitano fortemente gli spostamenti sul territorio nazionale. Sono permessi quelli per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (motivi di salute, rientro alla propria abitazione). L'autocertificazione per viaggiare è utilizzabile anche da autotrasportatori e corrieri impegnati nelle consegne di merci.
Assenza di autocertificazione per viaggiare
A questo link mettiamo a disposizione anche il modello di autocertificazione per viaggiare editabile in formato word. Come ogni auto dichiarazione, la veridicità di quanto affermato è sotto la responsabilità personale e potrà essere sottoposto a controlli. Il documento deve essere firmato dal lavoratore, non sottoscritto dall'azienda. Spostamenti ingiustificati saranno punibili con una ammenda fino a 206 euro o l'arresto fino a tre mesi (art. 650 C.p.). Questo salvo non si configurino ipotesi di reato più grave, come delitti colposi contro la salute publica (art 452 C.p.).
Disposizioni della Regione Veneto per la tutela della salute sul lavoro
AGGIORNAMENTO 20 MARZO 2020
Si riportano alcune indicazioni di natura operativa per il datore di lavoro ed i suoi collaboratori emanate dalla Regione Veneto il 3 marzo. Queste disposizioni aggiornano quelle pubblicate in un precedente post. Rimandiamo alla pagina ufficiale della Regione per ulteriori approfondimenti. Le disposizioni sono adattabili in considerazione del contesto specifico e delle esigenze delle singole realtà produttive, da mettere in atto anche se l’infezione da coronavirus non si è ancora manifestata nelle aree geografiche in cui l’azienda è operativa. Resta valido quanto detto per quanto riguarda l'autocertificazione per viaggiare (entrata in vigore dopo l'emanazione delle seguenti indicazioni).
Diffondere le informazioni
La diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico. In ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro deve collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS- CoV-2. In tal senso, anche la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali costituisce uno strumento utile al contrasto dell’epidemia.
Buone prassi di igiene
Al fine di limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione, si riportano alcune misure ritenute appropriate, da adottare qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo ed economico (sono altresì possibili soluzioni alternative di pari efficacia):
- favorire la modalità del lavoro a distanza (cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”);
- evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa dare disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti);
- regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti).
- Inoltre, si ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, disponga misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti esterni (anche occasionali), quali:
- evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni;
- sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e dell esecrezioni respiratorie, mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni.
Sanificazione degli ambienti di lavoro in caso di contagio da Coronavirus
Ambienti non sanitari (es. postazioni di lavoro, uffici, mezzi di trasporto) dove abbiano soggiornato casi di COVID-19, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.
Cosa fare in caso di contatto con potenziali infetti
Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:
- Lavoratore, anche asintomatico, che non rispettando il divieto di allontanamento da uno dei Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio si presenta al lavoro. Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa, dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- Lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro. Non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere a casa (evitando l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio Medico di Medicina Generale o il Servizio di Continuità Assistenziale, anche ai fini della certificazione dello stato di malattia; finché il soggetto permane all’interno dell’azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l’attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria). Gli addetti al primo soccorso aziendale, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.
- Lavoratore asintomatico durante l’attività lavorativa che successivamente sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria). Non è previsto alcun adempimento a carico del Datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l’azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizioni le informazioni in proprio possesso al fine della ricostruzione di eventuali contatti.
- Lavoratore in procinto di recarsi all’estero in trasferta lavorativa. Disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali (per esempio il sito dell'OMS) al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione. Per trasferte in Italia si rimanda al modello di autocertificazione per viaggiare.
- Lavoratore in procinto di rientrare dall’estero da trasferta lavorativa. Disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, per l’adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Per il rientro può essere necessario informare il lavoratore sulla necessità di munirsi di autocertificazione per viaggiare.
- Si precisa che il lavoratore che rientra al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia non necessita di alcuna specifica certificazione, ad eccezione dei periodi superiori a 60 giorni continuativi, come già previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- Non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.