e_labo blog logo bianco

Cos'è il documento di valutazione del rischio?

La valutazione del rischio (DVR) è il documento fondamentale nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro, infatti, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Il DVR è quindi lo strumento primario per assolvere a quest’obbligo.

Realizzare correttamente il Documento di Valutazione del Rischio è dunque il primo passo per il datore di lavoro per sollevarsi dalle conseguenze di un incidente sul lavoro. A livello legale, ma non solo. Un’azienda sicura infatti, come diciamo sempre, è anche un’azienda più efficiente e produttiva.

Le norme sulla valutazione del rischio

Una primaria fonte in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro è l’articolo 2087 del Codice Civile, entrato in vigore nel 1942. Già nel 1930, comunque, il Codice Penale aveva introdotto il reato di “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” (Art.  437).

La norma fondamentale in questo ambito in ogni caso è il Testo unico della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 - Ex legge 626/94). Ed è proprio tale testo unico a introdurre lo strumento che è divenuto obbligatorio per tutti i datori di lavoro: il Documento di Valutazione dei Rischi.

Quali rischi deve valutare il datore di lavoro?

Il DVR come disciplinato dal Testo unico, deve prendere in considerazione ogni tipologia di rischio in cui i lavoratori di un’azienda possono incorrere. Viene redatto dal datore di lavoro e firmato da egli stesso insieme al Medico competente, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e al Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS).

La legge obbliga il datore di lavoro di non tralasciare alcuna fonte di possibile danno per i lavoratori. Tra queste ricordiamo: 

  • il rischio incendio (elaborando anche un piano di evacuazione dello stabile e quindi di antincendio), 
  • il rischio chimico
  • il rischio da rumore;
  • il rischio da vibrazioni;
  • il rischio da movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi,
  • il rischio da radiazioni ottiche artificiali e campi elettromagnetici, 
  • il rischio per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in allattamento, 
  • il rischio da stress lavoro correlato, 
  • il rischio meccanico
  • il rischio sismico delle strutture, 
  • il rischio biologico
  • ...

Nel prossimo articolo vi parleremo invece di come viene redatto il Documento di Valutazione del Rischio.

Siamo a disposizione per affiancare le aziende nella redazione del documento di valutazione del rischio a partire dall’analisi iniziale fino all’assunzione dell’incarico di RSPP e alla formazione delle altre figure previste dalla legge. Per ulteriori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

E_LABO SRL
Via dell’Industria 48/C int.1 - 36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA IT 03093450249 | REA VI - 298371
Tel: 0444 478406 | E-mail: e-labo@e-labo.it
Created by Hassel Omnichannel
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram