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Cosa fare con gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020?

Tra i molti ambiti che hanno subito gli effetti della pandemia da una parte e delle numerose modifiche normative introdotte per tutelare la salute pubblica e contrastare la diffusione del virus dall’altra, va inserito sicuramente quello della formazione professionale. Non esclusa, naturalmente, quella  in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo campo si sono susseguiti numerosi provvedimenti, tanto da creare una certa confusione. Uno dei dubbi più frequenti fra i datori di lavoro riguarda gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020: sono ancora validi? E per quanto riguarda gli aggiornamenti? In questo post cerchiamo di fare chiarezza.

Cosa dice la normativa

La legge di conversione 27 novembre 2020 n. 159 (all’articolo 3 bis: Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) stabilisce che si intendono validi tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge stessa (5 dicembre 2020) e non rinnovati. Questo provvedimento riguarda anche gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020?

Attestati di sicurezza scaduti nel 2020

In relazione a quanto indicato dalla lettura coordinata del decreto legge 125/2020, della legge di conversione 159/2020 e del decreto legge 18/2020, tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19. 

Il Consiglio dei ministri si è riunito il 13 gennaio e ha deliberato una nuova proroga dello stato d’emergenza, che durerà fino al 30 aprile 2021. Pertanto, gli attestati di sicurezza scaduti nel 2020 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021. È tuttavia necessario fare alcuni importanti distinguo.

Formazione e aggiornamento

Nella sezione relativa alle domande frequenti relative al Covid-19 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha introdotto una distinzione tra formazione e aggiornamento. Infatti, viene qui specificato che la proroga della validità degli attestati di sicurezza scaduti nel 2020 è valida solo nel secondo caso, quello dell’aggiornamento.

  • Il ministero, nello specifico, ha chiarito che non è possibile posticipare a dopo l’emergenza tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma solo gli aggiornamenti.
  • In caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa.
  • Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi.

Corsi di primo soccorso

Un discorso specifico meritano i corsi di primo soccorso. Il Ministero della Salute ha sottolineato infatti che i soccorritori aziendali rappresentano un presidio essenziale di tutela nei luoghi di lavoro, anche nell'attuale situazione di emergenza. 

Questo vale in particolare per l’addestramento BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), dato che, come riporta la circolare 499/2021: "Le malattie cardiovascolari  responsabili del 35% di tutti i decessi nel nostro paese e rappresentano la principale causa di morte". 

Permane, pertanto, l'obbligo di frequenza ai corsi di primo soccorso e relativi aggiornamenti, che continueranno ad essere erogati in presenza nel rispetto delle misure anti contagio. Scopri i nostri prossimi corsi sul nostro calendario online.

Per informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

Foto in evidenza: freepik

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