Un dipendente deve completare l'aggiornamento obbligatorio ma non trova mai due ore libere in agenda. Un altro lavora su turni e non può essere in aula insieme ai colleghi. Un terzo, semplicemente, apprende meglio con calma, rivedendo i contenuti più volte prima di sentirsi pronto. Domanda: come si concilia tutto questo con gli obblighi del D.Lgs 81/08, senza sacrificare la qualità della formazione?
La risposta è la formazione sicurezza online. Poter contare su corsi di sicurezza e-learning flessibili e accessibili permette di conciliare le esigenze produttive con la tutela della salute dei lavoratori, riducendo spostamenti e vincoli logistici e adattando i tempi della formazione alle reali necessità di chi lavora. Questa formazione a distanza, strutturata come FAD asincrona, non richiede la presenza contemporanea di docente e corsista: il discente organizza il proprio percorso nei momenti più idonei della giornata, con la massima autonomia. Attenzione però: non tutti i corsi possono essere svolti in e-learning. Le caratteristiche delle materie trattate, la necessità di attività pratiche o l'esigenza di un'interazione diretta possono richiedere modalità differenti. In questo articolo facciamo chiarezza su come funziona la formazione digitale, sulla reale validità dell’attestato FAD e sulle novità dell’e-learning contenute nell’accordo stato regioni del 17 aprile 2025.
Quando si parla dei corsi e-learning di sicurezza è importante distinguere due modalità formative che spesso vengono confuse, perché per chi deve seguire il corso cambiano parecchio le cose:
Questa distinzione è fondamentale perché un corso non ammesso in e-learning può, in alcuni casi, essere comunque svolto in videoconferenza. L'Accordo Stato - Regioni 2025 stabilisce infatti, percorso per percorso, quali modalità sono consentite: la formazione generale dei lavoratori è ammessa praticamente sempre anche in e-learning, mentre per figure come i preposti la norma richiede sempre un'interazione diretta, sia per la formazione di base sia per l'aggiornamento. Per altre figure, come RSPP/ASPP o il coordinatore per la sicurezza, l'e-learning è consentito solo per alcuni moduli specifici del percorso. Proprio per questo, prima di iscrivere una persona a un corso FAD di sicurezza, conviene sempre verificare con noi quale modalità è ammessa per il suo ruolo, così da non trovarsi con un attestato non conforme.
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Al di là della normativa, quello che conta per chi deve seguire un corso è come si svolge nella pratica. I percorsi digitali che proponiamo, erogati sulla piattaforma di Aifos, ente formativo accreditato, sono pensati per adattarsi alla vita reale del lavoratore: non serve completare le lezioni in un'unica sessione, si può interrompere e riprendere in qualsiasi momento ripartendo esattamente da dove ci si era fermati.
C'è un aspetto che vale la pena chiarire subito: i materiali didattici richiedono un avanzamento attivo da parte del corsista, non basta lasciare la pagina aperta per far procedere il modulo. È proprio questa interattività del corso a garantire un apprendimento reale e non una semplice visione passiva. Dietro le quinte, la piattaforma si appoggia a un learning management system che tiene un registro presenze virtuale di ogni sessione: è ciò che rende un attestato online affidabile quanto uno conseguito in aula, perché ogni passaggio del percorso resta documentato. Il tempo a disposizione per completare il percorso viene comunicato via email insieme alle credenziali; se serve più tempo, è sempre possibile chiedere una proroga alla nostra assistenza.
Durante il corso sono previsti test intermedi per consolidare i concetti chiave prima di arrivare all'esame finale. Per la verifica di apprendimento ci sono fino a tre tentativi: se il test non viene superato al terzo tentativo, il modulo si blocca ed è sufficiente contattare l'assistenza per sbloccarlo. Superato il percorso, l'attestato online si scarica subito in autonomia dalla piattaforma, oppure può essere richiesto via email al nostro team. A supportare il corsista lungo tutto il percorso c'è sempre un tutor online, pronto a chiarire dubbi sui contenuti e ad aiutare nell'uso della piattaforma.
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In alcuni percorsi la normativa prevede una formazione blended, che unisce moduli teorici svolti online a una parte pratica da effettuare in presenza. Pensiamo ai lavori che richiedono esercitazioni, prove operative o supervisione diretta. È il modo per sfruttare la flessibilità della formazione digitale senza rinunciare a ciò che, per essere davvero appreso, ha bisogno di essere fatto con le proprie mani.
La modalità di erogazione non incide sulla validità del corso: ciò che conta è che il percorso rispetti tutti i requisiti tecnici previsti dalla normativa e che il sistema garantisca una tracciabilità della formazione completa, dall'iscrizione al superamento del test finale. La validità di un attestato FAD è la stessa di uno conseguito in aula, purché riporti tutte le informazioni fondamentali:
Se rilasciato nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni, l'attestato ha validità su tutto il territorio nazionale. Per questo, nella scelta degli attestati di sicurezza online non conta solo la comodità della piattaforma, ma soprattutto l'affidabilità di chi eroga la formazione. Affidarsi a un partner qualificato come e_labo significa poter contare su percorsi conformi, che tutelano davvero la validità dell'attestato e rendono l'investimento in formazione un investimento sicuro.
Capire questi confini, prima ancora di iscrivere il personale a un corso, è ciò che separa un'azienda in regola da un'azienda che scopre il problema solo durante un controllo. Se vuoi il dettaglio completo, riportiamo qui di seguito la tabella riassuntiva contenuta nell’allegato A dell’Accordo Stato - Regioni 2025 che stabilisce le modalità formative consentite per ciascuna tipologia di percorso formativo.
| Corso di formazione | Presenzafisica | Video conferenzasincrona | E-learning |
| Formazione generale lavoratori | consentita | consentita | consentita |
| Formazione specifica | consentita | consentita | Consentita solo in casi specifici |
| Preposti | consentita | consentita | NON consentita |
| Dirigenti | consentita | consentita | consentita |
| Datore di lavoro | consentita | consentita | consentita |
| Datore di lavoro/RSPP | consentita | consentita | NON consentita |
| RSPP/ASPP | consentita | consentita | consentita solo per il modulo A |
| Coordinatore per la sicurezza | consentita | consentita | consentita solo per il modulo giuridico |
| lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi cheoperano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | consentita | NON consentita | NON consentita |
| Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature du cui articolo 73 comma 5del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | consentita | NON consentita | NON consentita |
| Corso di aggiornamento | Presenzafisica | Video conferenzasincrona | E-learning |
| Formazione generale lavoratori | consentita | consentita | consentita |
| Formazione specifica | consentita | consentita | consentita |
| Preposti | consentita | consentita | NON consentita |
| Dirigenti | consentita | consentita | consentita |
| Datore di lavoro | consentita | consentita | consentita |
| Datore di lavoro/RSPP | consentita | consentita | consentita |
| RSPP/ASPP | consentita | consentita | consentita |
| Coordinatore per la sicurezza | consentita | consentita | consentita |
| lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi cheoperano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati | consentita | NON consentita | NON consentita |
| Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature du cui articolo 73 comma 5del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 | consentita | NON consentita | NON consentita |
Hai dei dubbi sulla formazione e-learning o non sai quale modalità formativa è
ammessa per i ruoli della tua azienda?
Contattaci, metteremo la nostra esperienza a tua disposizione.
NOTE
1 Leggi il testo dell’Accordo Stato - Regioni 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2 Consulta l'Allegato A dell'Accordo Stato - Regioni 2025.
La formazione generale dei lavoratori può essere svolta in e-learning. Anche la formazione specifica per rischio basso può essere erogata con questa modalità, salvo il caso di lavoratori che, pur appartenendo ad aziende classificate a rischio basso, svolgano mansioni che li espongono a rischi medi o alti. Per rischio medio e alto l’e-learning è ammesso soltanto negli eventuali progetti formativi individuati da Regioni e Province autonome. Altri percorsi, come quelli per dirigenti e datori di lavoro, possono essere svolti in e-learning nei limiti previsti dal nuovo Accordo Stato - Regioni 2025.
No. Il nuovo Accordo Stato-Regioni esclude l’e-learning sia per la formazione sia per l’aggiornamento dei preposti. È invece consentita la formazione in presenza o mediante videoconferenza sincrona.
Sì, perché gli attestati dei corsi di sicurezza online sono validi quando il corso è stato erogato secondo le modalità consentite dalla normativa e quando il partecipante ha rispettato i requisiti della frequenza obbligatoria, superando l’esame finale. Gli attestati conformi al nuovo Accordo Stato - Regioni hanno validità su tutto il territorio nazionale.
La piattaforma deve utilizzare un LMS in grado di registrare completamento delle attività, partecipazione, tempi di collegamento, progressione nel corso e risultati delle verifiche. Deve inoltre garantire supporto tecnico e didattico, interazione con tutor qualificati e tracciamento dei Learning Object attraverso SCORM o un sistema equivalente.
No. Le slide devono essere avanzate manualmente. Se non si procede alla slide successiva, il tempo di collegamento continua a trascorrere, ma il corso non avanza.
Sono disponibili 3 tentativi per superare il test. Dopo il terzo tentativo non superato, il corso viene bloccato ed è necessario contattare l’assistenza per richiederne lo sblocco.
Una volta completato il corso e superato il test finale, l’attestato può essere scaricato direttamente e in autonomia dalla piattaforma. In alternativa, è possibile contattarci e provvederemo a inviarlo.
In un’aula virtuale sincrona la piattaforma deve consentire di controllare la presenza dei partecipanti, favorire l’interazione con il docente e documentare le attività svolte durante la lezione.
La formazione blended è una modalità che combina diverse forme di apprendimento. Ad esempio, può prevedere moduli teorici svolti online e una parte pratica effettuata in presenza, quando le caratteristiche del corso lo richiedono.
Alcune attività formative richiedono esercitazioni, prove operative o la supervisione diretta del docente. In questi casi, la formazione blended permette di svolgere online i moduli teorici e riservare alla parte pratica le attività che necessitano della presenza fisica.