L’evoluzione e la diffusione delle nuove tecnologie hanno apportato cambiamenti sensibili anche in ambito professionale. Di recente abbiamo, per esempio, parlato dell’apporto virtuoso dell’esoscheletro per lavoro. L’impatto è, però, anche in ambito formativo. Un esempio? L’e-learning si sta affermando sempre più e non solo a causa della pandemia di Covid-19. Questa modalità di insegnamento a distanza permette di seguire corsi specifici, in qualunque momento e da vari dispositivi, venendo incontro alle esigenze dei lavoratori. Non tutti i corsi di sicurezza obbligatori, però, possono essere fruiti in e-learning. Facciamo chiarezza.
Intanto una distinzione. Spesso vengono usati come sinonimi. In realtà, formazione online e formazione e-learning non sono la stessa cosa, pur prevedendo entrambe una connessione a Internet e un’erogazione/fruizione digitale dei contenuti.
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La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro elearning è regolamentata dagli Accordi Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 che definiscono la formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP. L’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha ampliato il pacchetto di corsi ammessi in modalità elearning. Nell’elenco figurano oggi:
La formazione specifica in elearning per le attività a basso rischio può essere erogata anche ai lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto. Ciò, però, a patto che non si operi, nemmeno saltuariamente, nei reparti produttivi. Per questi, infatti, i corsi di sicurezza elearning non sono consentiti. Lo stesso vale per quei corsi che prevedono parti pratiche, come il corso antincendio e quello per addetti al primo soccorso. Per la natura stessa della materia, la presenza qui è fondamentale.
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Per la formazione sulla sicurezza, dunque, sono possibili percorsi formativi molto diversi. Tutti, però, volti alla trasmissione di conoscenze, alla sensibilizzazione e allo sviluppo di competenze e comportamenti sicuri.
La formazione digitale non toglie nulla rispetto alla formazione in aula: non è, insomma, una formazione “minore”, né per valenza dei contenuti né per qualità della proposta. Anche perché i corsi di sicurezza elearning non s’improvvisano. L’ente di formazione, come nel nostro caso, deve essere:
Chi eroga formazione in e-learning è tenuto, inoltre, a un costante monitoraggio del processo Learning Management System (LMS) e a garantire la disponibilità di profili di competenza come il responsabile-coordinatore scientifico del corso. Il soggetto formatore, infine, è chiamato ad assicurare la disponibilità di un’interfaccia di comunicazione con l’utente: questo per garantire continue assistenza, interazione e accessibilità.
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