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Chi è il preposto e quali sono le sue responsabilità

Il preposto è una figura chiave nell'ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E come tale ha ruoli e responsabilità ben definite. Una figura diventata ancor più centrale durante l’attuale pandemia di Covid 19 che ha aumentato la necessità di controllo circa il rispetto dei protocolli aziendali anti contagio. In questo articolo vedremo insieme chi è il preposto, quali sono i suoi compiti e le sue specifiche responsabilità, nonché le responsabilità del datore di lavoro nei suoi confronti, a partire da un’adeguata formazione.

Chi è il preposto

Secondo l’ordinamento italiano, il preposto è colui che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, esercitando un potere di iniziativa funzionale a tale ruolo. È responsabile giuridicamente in caso di incidente causato da una prassi scorretta di cui egli era a conoscenza e che egli avrebbe dovuto impedire. I compiti dei preposti sono definiti dall'art. 19 del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (TUSL):

  • vigila sull'osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • verifica che solo i lavoratori adeguatamente formati e istruiti accedano alle zone che li espongono a specifici rischi;
  • in caso di emergenza, richiama ed informa i lavoratori affinché siano attuate le misure previste per tali situazioni;
  • informa i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le precauzioni da adottare;
  • segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente qualsiasi condizione di pericolo di cui viene a conoscenza;
  • frequenta appositi corsi di formazione.

Preposti di fatto e di diritto

Ma concretamente chi è il preposto? Si tratta sempre, fondamentalmente, di una figura responsabile di sovrintendere gli altri lavoratori: un “capo”, o comunque una figura con un’autorità riconosciuta nel suo contesto di lavoro. Il preposto può essere investito ufficialmente, tramite apposita lettera d’incarico. In questo caso si parla di preposto “di diritto”. Tuttavia qualsiasi lavoratore che, in concreto, assolve lo stesso ruolo è considerato per legge un preposto “di fatto”

Attenzione al principio dell’effettività

La nomina di un preposto può portare a una condivisione della responsabilità di controllo in capo al datore di lavoro. È importante notare, tuttavia, che non basta la nomina formale da parte del datore di lavoro per fare un preposto. Secondo il principio dell’effettività, il preposto “di diritto” deve essere anche effettivamente messo nelle condizioni di poter svolgere le sue mansioni.
D’altra parte, un sovrintendente, anche senza nomina formale, è considerato a tutti gli effetti un preposto ed è soggetto alle responsabilità (e alle sanzioni) previste per legge. Per questi motivi è importante che chi è preposto - di fatto o di diritto - sia cosciente delle sue mansioni e soprattutto che abbia gli strumenti per svolgerle, a partire da una adeguata formazione.

Scopri i nostri corsi per preposti fruibili anche in modalità e-learning (blended: parte 1 in e-learning parte due in VDC o presenza, proprio perché specifica sui rischi di settore). Siamo a disposizione anche per consulenze sulle specifiche per analizzare e definire l’attività dei preposti entro uno specifico contesto aziendale. Per maggiori informazioni contattaci. Ci trovi ad Arzignano in provincia di Vicenza.

Formazione del preposto

Fin’ora abbiamo visto insieme chi è il preposto e quali sono i compiti che deve svolgere. Ma quali sono le responsabilità del datore di lavoro nei suoi confronti? Innanzitutto il datore di lavoro è responsabile di vigilare sull'operato dei preposti. Egli inoltre, secondo l’articolo 37 del TUSL, deve  assicurare al preposto un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i cui contenuti devono comprendere:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  •  valutazione dei rischi;
  • procedure in caso di incidenti e infortuni mancati;
  • tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori;
  • modalità di esercizio della funzione di controllo.

Un corso di formazione preposti dura 8 ore, di cui 4 su temi giuridico comuni a tutti e 4 specifiche per i rischi di settore. Gli aggiornamenti (6 ore) vanno svolti ogni 5 anni e sostituiscono l’aggiornamento della formazione specifica. Da notare che un preposto di fatto, anche se non formato, risponde comunque in prima persona per inadempienza delle responsabilità previste dalla norma. Ricevere un’adeguata formazione, quindi, è anche nel suo stesso interesse. 

Sanzioni a carico del preposto

Il preposto può andare incontro a due tipi di sanzioni secondo l’articolo 56 del TUSL.

  • Per violazioni che si riferiscono al controllo della corretta applicazione delle misure e procedure da parte dei lavoratori (articolo 19, comma 1, lettere a, c, e, f) è previsto l'arresto fino a due mesi o un’ammenda da 446,73 a 1.340,19 euro. 
  • Inadempienze relative all’adeguata informazione dei lavoratori in caso di attività ad alto rischio o rischio immediato (articolo 19, comma 1, lettere b, d) sono punite con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 893,46 euro. 
  • Questo secondo caso si applica anche a mancata frequenza di un corso di formazione adeguato alle mansioni di preposto.

In caso di morte, lesioni personali, o malattia professionale l’autorità giudiziaria apre d’ufficio un’istruttoria di tipo penale a carico dei soggetti sospettati di inadempienza, tra cui ci può essere anche il preposto.

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