Ogni giorno, in Italia, milioni di lavoratori si spostano per andare al lavoro, per recarsi da un cliente oppure per raggiungere una sede aziendale. Che siano fatti in auto, sui mezzi pubblici, in bici o a piedi, questi percorsi sono parte integrante dell’attività lavorativa ed espongono chi li compie all’inevitabile rischio di infortuni in itinere.
Per questo il legislatore ha esteso la tutela INAIL1 anche a questa tipologia di sinistri, purché avvengano in condizioni precise stabilite dal quadro normativo di riferimento, composto dal D.P.R. 1124/1965, che definisce cosa costituisce infortunio in itinere2, e il D.Lgs. 38/2000, che disciplina le modalità di gestione e tutela assicurativa e procedurale di tali sinitri.3
Conoscere che cos’è infortunio in itinere, come funziona, quando viene riconosciuto e quali adempimenti seguire è fondamentale per proteggere i propri diritti, sia per i lavoratori sia per le aziende. Continua a leggere per saperne di più.
Quando un incidente è qualificato come infortunio in itinere, l’INAIL ne riconosce la copertura assicurativa e le relative indennità. Tuttavia, affinché ciò avvenga, il sinistro deve verificarsi secondo criteri stabiliti dalla legge e lungo uno dei seguenti percorsi:
Sono riconosciuti i tragitti in auto o con altri mezzi aziendali o privati (purché guidati da persone in possesso della patente necessaria), così come i viaggi effettuati a piedi o con trasporto pubblico. È accettato anche l’uso di mezzi non motorizzati, come le biciclette. Tuttavia, possono essere riconosciuti come “in itinere” solo gli spostamenti avvenuti lungo il cosiddetto “normale percorso”.
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La normativa definisce come “normale percorso”, il tragitto più breve e diretto abitualmente compiuto dal lavoratore, o un percorso non abituale ma giustificato da esigenze concrete legate alla viabilità. Eventuali deviazioni da tali percorsi mantengono la tutela e l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere solo se:
Deviazioni non giustificate da queste cause escludono la possibilità di riconoscere l’infortunio come in itinere.
L’infortunio in itinere non è riconosciuto inoltre quando si verificano le seguenti condizioni:
In queste situazioni, la tutela INAIL e il risarcimento non sono garantiti.
In caso di infortunio in itinere, il lavoratore deve innanzitutto farsi medicare, a seconda della gravità dell’incidente, dal pronto soccorso, dal proprio medico curante o dal dottore aziendale. Una volta ricevute le cure necessarie il lavoratore deve:
La legge prevede delle responsabilità precise anche per il datore di lavoro. In particolare è suo compito comunicare immediatamente all’INAIL l’infortunio con apposito modello 4 bis R.A (scaricabile qui). La formula varia in base alla gravità dell’infortunio.
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Gli infortuni in itinere riconosciuti dall’INAIL danno diritto a indennità e risarcimenti che possono comprendere:
Conoscere nel dettaglio gli infortuni in itinere e le relative procedure non è solo una questione di tutela legale, ma è anche un elemento essenziale di sicurezza e trasparenza nel rapporto tra lavoratore e azienda. Una comunicazione chiara e tempestiva, unita a una corretta gestione degli adempimenti, contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca e a garantire la protezione dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.
NOTE
1 Consulta il portale INAIL.
2 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.