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Che cosa sono gli infortuni in itinere?

Ogni giorno, in Italia, milioni di lavoratori si spostano per andare al lavoro, per recarsi da un cliente oppure per raggiungere una sede aziendale. Che siano fatti in auto, sui mezzi pubblici, in bici o a piedi, questi percorsi sono parte integrante dell’attività lavorativa ed espongono chi li compie all’inevitabile rischio di infortuni in itinere. 

Per questo il legislatore ha esteso la tutela INAIL1 anche a questa tipologia di sinistri, purché avvengano in condizioni precise stabilite dal quadro normativo di riferimento, composto dal D.P.R. 1124/1965, che definisce cosa costituisce infortunio in itinere2, e il D.Lgs. 38/2000, che disciplina le modalità di gestione e tutela assicurativa e procedurale di tali sinitri.3

Conoscere che cos’è infortunio in itinere, come funziona, quando viene riconosciuto e quali adempimenti seguire è fondamentale per proteggere i propri diritti, sia per i lavoratori sia per le aziende. Continua a leggere per saperne di più. 

I casi in cui gli infortuni in itinere sono riconosciuti

Quando un incidente è qualificato come infortunio in itinere, l’INAIL ne riconosce la copertura assicurativa e le relative indennità. Tuttavia, affinché ciò avvenga, il sinistro deve verificarsi secondo criteri stabiliti dalla legge e lungo uno dei seguenti percorsi:

  • tra casa e lavoro e viceversa; 
  • tra due diversi luoghi di lavoro previsti dalla propria attività, ad esempio tra l’ufficio e un cantiere, tra due sedi aziendali, tra la propria azienda e quella di un cliente;
  • tra luogo di lavoro e quello di consumazione dei pasti, in assenza di mensa aziendale.

Sono riconosciuti i tragitti in auto o con altri mezzi aziendali o privati (purché guidati da persone in possesso della patente necessaria), così come i viaggi effettuati a piedi o con trasporto pubblico. È accettato anche l’uso di mezzi non motorizzati, come le biciclette. Tuttavia, possono essere riconosciuti come “in itinere” solo gli spostamenti avvenuti lungo il cosiddetto “normale percorso”.

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Cosa si intende per “normale percorso”

La normativa definisce come “normale percorso”, il tragitto più breve e diretto abitualmente compiuto dal lavoratore, o un percorso non abituale ma giustificato da esigenze concrete legate alla viabilità. Eventuali deviazioni da tali percorsi mantengono la tutela e l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere solo se:

  • derivano da ordini del datore di lavoro;
  • sono causate da forza maggiore, come guasti meccanici o chiusura strade;
  • rispondono a esigenze improrogabili e essenziali, come recarsi in ospedale o accompagnare i figli a scuola;
  • servono a adempiere obblighi penalmente rilevanti, come evitare l'omissione di soccorso in caso di incidente. 

Deviazioni non giustificate da queste cause escludono la possibilità di riconoscere l’infortunio come in itinere.

Altri casi in cui gli infortuni in itinere non sono riconosciuti

L’infortunio in itinere non è riconosciuto inoltre quando si verificano le seguenti condizioni:

  • il percorso compiuto dal lavoratore non rientrava nei tragitti autorizzati dal datore di lavoro oppure non era legato all’attività lavorativa;
  • esiste una mensa aziendale per cui non era necessario il tragitto verso un ristorante o un bar;
  • l’infortunio è derivato dalla negligenza del lavoratore;
  • il lavoratore ha violato il codice della strada o guidava senza patente; 
  • l’infortunio è direttamente cagionato dall'abuso di alcolici o psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.  

In queste situazioni, la tutela INAIL e il risarcimento non sono garantiti.

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Adempimenti del lavoratore dopo l’incidente

In caso di infortunio in itinere, il lavoratore deve innanzitutto farsi medicare, a seconda della gravità dell’incidente, dal pronto soccorso, dal proprio medico curante o dal dottore aziendale. Una volta ricevute le cure necessarie il lavoratore deve: 

  • informare tempestivamente il datore di lavoro dell’incidente. Se il lavoratore ritarda la comunicazione dell’infortunio senza una valida ragione, perde la copertura economica per i giorni antecedenti a tale comunicazione, perché le prestazioni decorrono dal giorno in cui il datore viene informato, non dal giorno dell’infortunio;
  • effettuare una visita medica per certificare l’infortunio. Il medico visitante rilascerà un certificato che deve inoltrare telematicamente all’INAIL e che contiene un codice identificativo, la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea al lavoro;
  • comunicare al datore di lavoro le informazioni contenute nel certificato, in modo che egli possa fare la denuncia di infortunio. 

Obblighi del datore di lavoro 

La legge prevede delle responsabilità precise anche per il datore di lavoro. In particolare è suo compito comunicare immediatamente all’INAIL l’infortunio con apposito modello 4 bis R.A (scaricabile qui). La formula varia in base alla gravità dell’infortunio. 

  • La comunicazione di infortunio va presentata in caso di prognosi che prevedono l’assenza del lavoratore per un periodo compreso tra uno e tre giorni. Deve essere inviata telematicamente entro 48 ore dall’invio del certificato medico. 
  • La denuncia di infortunio viene richiesta per prognosi che superano i 3 giorni. ll datore di lavoro deve inviarla in via telematica all’INAIL entro 48 ore da quando riceve notizia dell’avvenuto incidente. Nei casi più gravi, che hanno portato al decesso del lavoratore, tale finestra temporale si riduce a 24 ore. 

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Quali indennità sono previste

Gli infortuni in itinere riconosciuti dall’INAIL danno diritto a indennità e risarcimenti che possono comprendere:

  • copertura delle spese mediche, analisi e percorsi riabilitativi;
  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, calcolata a partire dallo stipendio medio del lavoratore moltiplicato per una percentuale che varia a seconda della durata dell’inabilità; 
  • risarcimento per invalidità temporanea, invalidità permanente o decesso. 

Conoscere nel dettaglio gli infortuni in itinere e le relative procedure non è solo una questione di tutela legale, ma è anche un elemento essenziale di sicurezza e trasparenza nel rapporto tra lavoratore e azienda. Una comunicazione chiara e tempestiva, unita a una corretta gestione degli adempimenti, contribuisce a rafforzare la fiducia reciproca e a garantire la protezione dei diritti di tutti i soggetti coinvolti.

NOTE 
1 Consulta il portale INAIL.
2  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3 Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. 

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