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Attestati di formazione: consegna obbligatoria al lavoratore? Facciamo chiarezza

Partiamo per una volta… dalla fine. Gli attestati di formazione, del resto, sono l’ultima tappa di un corso formativo. Compresi quelli sulla sicurezza sul lavoro, come, per esempio, quelli antincendio e primo soccorso. Si tratta di documenti personali in cui vengono registrate le competenze acquisite durante un corso formativo. Una pratica che, nonostante la rilevanza della questione della sicurezza sul lavoro, naviga in un mare di incertezze, anche normative. Gli interrogativi sono molteplici: c’è l’obbligo di consegna degli attestati di formazione sulla sicurezza? Di chi è la proprietà di questi attestati: del lavoratore che ha frequentato il corso o del datore di lavoro che ne ha sostenuto il costo? Come, eventualmente, farseli consegnare dall’ex datore di lavoro, in caso di cambio di azienda? Facciamo chiarezza su questo tema.

Consegna degli attestati di formazione: un vuoto normativo

Per quanto riguarda l’obbligo di consegna degli attestati di formazione ai lavoratori, in primis è fondamentale ricordare che l’attestato è nominale e fa riferimento al lavoratore, non al datore di lavoro. In questi termini, l’eventuale rifiuto di consegna del certificato da parte del datore stesso appare, a tutti gli effetti, una violazione dei diritti del lavoratore. Tuttavia, ci si muove in un contesto caratterizzato da numerose lacune legislative e la questione non è così semplice, nei contenuti. Nel D.Lgs. 81/2008 del 2008, il testo di riferimento per la salute e la sicurezza sul lavoro, si fatica a trovare un chiaro riferimento relativo all’obbligo di consegna degli attestati di formazione. Si parla, più genericamente, di registrare le “competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione” nel libretto formativo del cittadino. Lo conosci? Probabilmente no. E sei in buona compagnia: si tratta, infatti, di un documento tuttora sconosciuto ai più.

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Libretto formativo del cittadino, questo (s)conosciuto

Previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003¹, il libretto formativo dava forma al concetto di formazione continua. Avrebbe dovuto raccogliere dati, attestazioni e informazioni riguardanti le esperienze educativo-formative e lavorative di ogni cittadino. Comprese le notizie relative ai corsi di formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Imperfetto e condizionale d’obbligo. Infatti, solo poche Regioni, l’ente deputato ad attuare le disposizioni che prevedevano l’istituzione del libretto del cittadino, hanno agito. In questo modo, si è creato un importante buco legislativo che limita anche la possibilità di presentare ricorso, in caso di contestazione.
Nel 2008, quando vide la luce il Testo unico sulla salute e sicurezza, non fu ritenuto necessario inserirvi una disposizione che imponesse ai datori di lavoro di rilasciare gli attestati di formazione ai dipendenti. Proprio perché, sulla carta, c’era già il libretto formativo del cittadino e si riteneva che le Regioni avrebbero definito i contenuti di questo documento in tempi brevi. Le cose non sono andate, invece, così e l’inesistenza, di fatto, del libretto del cittadino rende difficile per i dipendenti dimostrare la propria formazione, in caso di controversie con il datore di lavoro.

Attestati di formazione: un obbligo o un’opportunità?

Nel 2012, la Conferenza Stato Regioni² ha provato a mettere una toppa sul tema degli attestati di formazione. Nell’Accordo si legge che «per consentire a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente».
Perché si parla di opportunità e non di obbligo? È la natura giuridica dell’Accordo Stato Regioni a non prevedere imposizioni. Insomma, allo stato dell’arte, non c’è un vero e proprio obbligo di consegna degli attestati di formazione al lavoratore.

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La privacy può aiutare

In questo scenario, un dipendente non ha, quindi, una norma a cui rifarsi per invocare il diritto alla consegna dei propri attestati di formazione, nel caso in cui il datore di lavoro non voglia consegnarglieli.
In realtà, viene in soccorso la normativa sulla privacy. Secondo quanto previsto, a suo tempo, dal GDPR³:

  • tutti gli attestati di formazione conseguiti durante il rapporto di lavoro raccolgono dati personali che il dipendente, o ex, ha diritto a richiedere.
  • Il lavoratore ha, inoltre, il diritto di accesso non solo ai dati identificativi, ma a tutte le informazioni contenute nel suo fascicolo personale. Quindi anche alle informazioni inerenti ai giudizi e alle note di qualifica professionale.

La mancata risposta a tale richiesta entro 30 giorni può indurre il lavoratore ad avanzare reclamo al Garante per la privacy. Il quale, a sua volta, può forzare la consegna dei documenti richiesti imponendo sanzioni pecuniarie.

NOTE

¹ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276

² Accordo Stato Regioni 25 luglio 2012

³ Per approfondire: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Formazione professionale: l’ex dipendente ha diritto di ottenere l’attestato dei corsi frequentati, Garante per la protezione dei dati personali, 2000

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